La norma in esame disciplina le modalità di ricorso al giudice dell’esecuzione avverso gli atti del
professionista delegato ed anch’essa è stata oggetto di modifiche in occasione della Riforma del
processo civile di cui al D.Lgs. 10.10.2022, n. 149.
Questa, come riformulata per effetto del D.L. 27.6.2015, n. 83, prevedeva originariamente che, nel caso in cui fossero insorte difficoltà nel corso della
vendita forzata, il
professionista, o il
commissionario nella vendita mobiliare, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dell’esecuzione affinchè provvedesse sulle stesse con decreto reclamabile.
Sul reclamo provvedeva sempre il giudice dell’esecuzione con ordinanza impugnabile ai sensi dell’
art. 669 terdecies del c.p.c..
Sempre con reclamo potevano essere impugnati gli atti del professionista delegato.
Tale formulazione aveva fatto sorgere una serie di problematiche, legate, in particolare, alla mancata indicazione di un termine (perentorio) per la presentazione del reclamo avverso gli atti del professionista nonchè alla previsione del
reclamo al collegio, ex
art. 669 terdecies del c.p.c., come strumento di impugnazione dell’
ordinanza del giudice dell’esecuzione.
In particolare, per quanto concerneva la mancanza di un termine entro cui proporre il reclamo avverso gli atti del professionista, ciò comportava che i vizi degli atti, non sanandosi, si sarebbero potuti trasmettere agli atti successivi e ciò si sarebbe potuto a sua volta tradurre in motivo di impugnazione del decreto di trasferimento ex
art. 617 del c.p.c. (chiaramente, l’impugnazione del decreto di trasferimento avrebbe significato poter rimettere in discussione anche l’aggiudicazione).
Per quanto concerneva, invece, la previsione del reclamo al collegio per impugnare l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, ci si chiedeva quale fosse la sua reale natura, e più precisamente se questa fosse o meno da considerarsi provvedimento idoneo al giudicato.
Analoghe questioni erano state sollevate in relazione all’
art. 534 ter del c.p.c., che disciplina il medesimo istituto in relazione ai beni mobili e che è stato pure interessato dalla Riforma.
Ebbene, con l’ultima riforma del processo civile sono state introdotte modifiche di carattere sistematico, risultando adesso la norma divisa in tre e non più in due commi.
Il primo comma continua a prevedere che nel caso di eventuali difficoltà insorte nel corso delle operazioni di vendita, il professionista delegato o il commissionario possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
Al secondo comma, però, è stato introdotto un termine perentorio di venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza per proporre reclamo avverso agli atti del professionista delegato o del commissionario ad opera delle parti e degli interessati, con ricorso al giudice dell’esecuzione (l’introduzione di tale termine implica la stabilizzazione degli atti del professionista in un momento successivo alla sua
scadenza del termine).
Quest’ultimo, qualora sussistano gravi motivi, può disporre la sospensione dell’esecuzione.
Per quanto concerne l’ordinanza con la quale il giudice decide sul reclamo, la reintroduzione del reclamo cautelare, in luogo dell’opposizione ex
art. 617 del c.p.c., ne conferma la natura non decisoria, ma meramente ordinatoria, venendo così meno ogni dubbio in ordine alla sua possibile idoneità al giudicato.