Analogamente all’estinzione di un
giudizio di
impugnazione, la conciliazione costituisce un modo di estinzione dell’opposizione e comporta la definitività del provvedimento impugnato, il quale acquista l’
efficacia del giudicato, come se non fosse mai stato opposto.
A seguito della conciliazione il giudice emette un’
ordinanza, con la quale viene dichiarata o confermata l’
esecutorietà del
decreto.
La finalità sottesa alla norma in esame, infatti, è quella di evitare la duplicazione di titoli esecutivi, successivi nel tempo; per questo il
titolo esecutivo, in caso di conciliazione, è rappresentato pur sempre dal
decreto ingiuntivo, cui il giudice attribuisce o conferma l'
efficacia esecutiva, adeguando il provvedimento monitorio al contenuto dell'accordo conciliativo.
Peraltro, in sede di conciliazione le parti possono anche accordarsi per il pagamento di un importo inferiore rispetto alla somma per cui è stato originariamente emesso il provvedimento monitorio.
In questo caso il titolo esecutivo è rappresentato dal verbale di conciliazione, ma restano validi gli
atti esecutivi eventualmente compiuti e l’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma iscritta.
Se le parti nel conciliarsi dichiarano inesistente il
credito, si dovrà dar luogo ad una espressa rinuncia del decreto; in caso contrario si avrà soltanto l’estinzione del giudizio di opposizione, da cui ne consegue esclusivamente la definitività del decreto.