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Articolo 27 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Nomina del curatore

Dispositivo dell'art. 27 Legge fallimentare

(1) Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale [27, 37, 37 bis].

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.

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