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Articolo 650 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione tardiva

Dispositivo dell'art. 650 Codice di procedura civile

L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto (1), se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità (2) della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (3) (4).

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione (5).

Note

(1) Una volta promossa l'opposizione tardiva si dà avvio ad un giudizio ordinario di cognizione che ha tutti i caratteri di quello che segue all'opposizione tempestiva. Le parti assumono la posizione di attore e convenuto.
(2) Nella prassi accade spesso che la notifica sia affetta da irregolarità che comporta la mancanza della conoscenza legale. Pertanto, il debitore sarà legittimato a proporre l'opposizione tardiva.
(3) Oltre ai casi di irregolarità della notifica, tra cui si ricomprende anche la nullità della stessa, il debitore opponente può promuovere l'opposizione tardiva nel caso in cui non abbia conosciuto dell'esistenza del decreto ingiuntivo per circostanze estranee al fatto o alla sua volontà dell'intimato. In questo caso il debitore deve provare la causalità del fatto rispetto alla non conoscenza.
(4) Con la sentenza del 20-5-1976, n. 120, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità del I comma 1 del presente articolo «nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto».
(5) Il termine perentorio di cui alla norma in esame decorre dal primo atto di esecuzione che determina la conoscenza legale del decreto in quanto esso costituisce titolo dell'esecuzione stessa. Pertanto, è necessario che si tratti un atto esecutivo valido ed efficace che incida direttamente sulla cosa oggetto di esecuzione, ovvero un pignoramento o un atto ad esso equivalente.

Ratio Legis

Anche questa norma può essere considerata come un ulteriore rimedio dettato in favore del debitore opponente al fine di evitare che un provvedimento emesso inaudita altera parte possa conquistare in via definitiva efficacia esecutiva se il debitore stesso non sia stato regolarmente informato della sua esistenza o non abbia potuto promuovere tempestivamente opposizione per cause a lui non imputabili. Pertanto, con l'opposizione tardiva si realizza la piena attuazione del diritto di difesa dell'intimato.

Spiegazione dell'art. 650 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore ha inteso evitare che un provvedimento emesso inaudita altera parte possa acquistare efficacia esecutiva in via definitiva, anche nel caso in cui la controparte non sia stata regolarmente informata della sua esistenza o si sia trovata nell’impossibilità di promuovere tempestiva opposizione.

La norma, infatti, prevede la possibilità di avvalersi di un rimedio a carattere straordinario avverso un provvedimento che presenta il carattere di incontrovertibilità proprio del giudicato.
L’opposizione, anche se tardiva, non può limitarsi ad una mera denuncia di irregolarità della notificazione, ma occorre che sia accompagnata da precise contestazioni sulla pretesa creditoria, volte all’instaurazione del giudizio di merito.

Chi si avvale dell’opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore.
Per caso fortuito si intende un fatto di carattere oggettivo indipendente dalla volontà umana che causa l'evento solo per forza propria, mentre per forza maggiore s'intende una forza esterna assolutamente ostativa.
L’irregolarità della notificazione costituisce l’ipotesi più ricorrente nella prassi e deve intendersi come violazione delle norme che regolano la notificazione degli atti processuali, tale da comportarne la mancanza di conoscenza legale.
In particolare, si è precisato che all’opposizione tardiva sia possibile fare ricorso nelle ipotesi di nullità della notificazione, mentre in caso di mancanza o inesistenza della stessa ci si potrà avvalere del rimedio di cui all’art. 188 dispat del c.p.c..

In ogni caso l’opponente ha l’onere non soltanto di provare il caso fortuito, la forza maggiore o l’irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, ma deve anche dare prova del rapporto di causalità tra questi e la mancata conoscenza del provvedimento monitorio (tale prova può essere offerta anche con presunzioni).

Il secondo comma affida alla discrezionalità del giudice la decisione sulla sospensione o meno dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 del c.p.c., non potendosi al riguardo fare a meno di rilevare che, se il decreto è stato dichiarato esecutivo a seguito di mancata opposizione dovuta a fatti estranei alla volontà dell’intimato, non si vede per quale ragione la sospensione dell’esecuzione non “dovrebbe” essere concessa.
In ogni caso, si ritiene che la norma si riferisca alla sospensione dell’esecuzione concessa in generale ex art. 647 del c.p.c..

L’ultimo comma, infine, dispone che, una volta compiuto il primo atto di esecuzione e decorsi dieci giorni dallo stesso (termine perentorio), non è più possibile avvalersi dello strumento dell’opposizione tardiva; ciò trova spiegazione nella circostanza che quell’atto determina in ogni caso la conoscenza legale del decreto.

Massime relative all'art. 650 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7075/2017

In tema di ingiunzione di pagamento europea, il termine per la proposizione del riesame, nei casi di cui all'art. 20, comma 1, del Reg. CE n. 1896 del 2006, si identifica in quelli desumibili dall'art. 650 c.p.c., quale disposizione che disciplina il relativo procedimento in Italia, sicché esso va individuato nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva a decreto ingiuntivo, qualora non sia iniziata l'esecuzione, ovvero, quale termine finale, in quello di cui al terzo comma del cit. art. 650, quando l'esecuzione sia iniziata.

Cass. civ. n. 14910/2013

Il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. comprende, nell'ipotesi della irregolarità della notificazione, tutti i vizi che la inficiano e, quindi, anche la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, che, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio.

Cass. civ. n. 14444/2013

In caso di dubbio, dovuto ad omonimia, sulla diversa identità tra il soggetto nei cui confronti sia stata domandata e pronunciata ingiunzione di pagamento ed il soggetto destinatario della notificazione del relativo decreto, quest'ultimo è legittimato a proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., comprendendo l'accertamento da compiere in tale ipotesi il fatto costitutivo del credito, sotto il profilo dell'individuazione delle parti del rapporto obbligatorio.

Cass. civ. n. 10386/2012

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.

Cass. civ. n. 17759/2011

Nel caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'articolo 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione decorrente dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e distintamente, al terzo comma, il termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione; ne consegue che il termine stabilito dal terzo comma non esclude l'operatività di quello previsto dal primo comma.

Qualora la notificazione del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo sia nulla per essere stata effettuata all'amministrazione, anziché all'avvocatura dello Stato che la difende "ex lege", l'opposizione tardiva è ammissibile solo se l'opponente provi che, a causa della nullità della notifica, non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso, non essendo a tal fine sufficiente la mera attestazione del vizio di notificazione.

Cass. civ. n. 24398/2010

In tema di opposizione all'esecuzione, l'opposizione a precetto può essere convertita in opposizione tardiva, qualora solo attraverso il precetto l'intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 15892/2009

In tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.

Cass. civ. n. 25737/2008

Ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria. Dette circostanze non possono, pertanto, essere invocate nell'ipotesi di mancata conoscenza del decreto determinata da assenza dalla propria residenza, configurandosi l'allontanamento come un fatto volontario ed essendo imputabile all'assente il mancato uso di cautele idonee a permettere la ricezione o almeno la conoscenza delle missive pervenutegli nel periodo di assenza.

Nel caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo diversamente dall'ipotesi di inesistenza che sussiste quando la notifica sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei è esperibile l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. La notificazione è nulla o semplicemente irregolare quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (articolo 139 c.p.c. ), abbiano comunque con il destinatario un collegamento. La proposizione dell'opposizione tardiva è, tuttavia, subordinata alla prova da parte dell'intimato di non avere avuto conoscenza del decreto emesso inaudita altera parte causa l'irregolarità, al pari della prova del caso fortuito o di forza maggiore, della notificazione del decreto. (Nella specie l'opponente aveva dedotto che il decreto ingiuntivo gli era stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in luogo diverso dall'effettiva dimora essendosi egli trasferito altrove ma, poiché il luogo della notifica era risultato essere ancora a quel tempo la sua residenza anagrafica, la S.C. ha ritenuto che l'opposizione tardiva era stata correttamente rigettata ).

Cass. civ. n. 18847/2008

L'ingiunto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è legittimato a proporre, entro il termine di cui al terzo comma della norma citata, l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, in essa ricomprendendosi tutti i vizi che inficiano la notificazione e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata ; il predetto non può, invece, proporre opposizione all'esecuzione se, a causa dell'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, non ha di quest'ultimo avuto conoscenza né l'opposizione all'esecuzione proposta, fondata su detta irregolarità, può convertirsi in opposizione tardiva al medesimo decreto ove non ricorrano tutti i presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.

Cass. civ. n. 10216/2006

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata. Pertanto nell'ipotesi di notifica della opposizione a decreto ingiuntivo tempestivamente consegnata all'ufficiale giudiziario, ma non effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte, quest'ultima ha la facoltà di rinnovare la notifica secondo il modulo e nel termine previsto per l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. (Fattispecie relativa a notificazione non eseguita tempestivamente, perché in occasione del primo tentativo un terzo aveva fornito all'ufficiale giudiziario l'errata informazione che l'avvocato presso il quale l'ingiungente aveva eletto domicilio «era sloggiato»; le Sezioni Unite, in applicazione del principio di cui sopra, hanno cassato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva).

Cass. civ. n. 2864/2006

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650 terzo comma c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notifica è di per sé idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica di venire a conoscenza della stessa, e ciò indipendentemente dalla nullità di cui sia affetto il pignoramento — sempreché la stessa non dipenda a sua volta da un vizio di notifica che impedisca alla parte di giungere alla cognizione dell'ingiunzione — giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 9938/2005

In tema di presupposti di inammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo la conoscenza «non tempestiva» del decreto ingiuntivo per effetto della irregolarità della sua notificazione non si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a quello della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tempestiva, bensì con una conoscenza acquisita o dopo la scadenza di detto termine o, prima di essa, in un momento nel quale l'opposizione non può più essere predisposta e proposta in modo adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle difese dell'ingiunto. Tale principio (che è ispirato ad una logica non dissimile da quello di cui all'art. 294, primo comma, ed all'art. 327, secondo comma c.p.c.) comporta che la prova della non tempestiva conoscenza — che può essere fornita a mezzo di presunzioni ed in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta — non si può esaurire nella sola dimostrazione della nullità della notificazione del decreto. All'operatività del principio non si sottrae il caso in cui si tratti della notificazione nulla perché avvenuta presso la P.A., anziché presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege.

Cass. civ. n. 18227/2003

Ai fini dell'esperibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo dopo la scadenza del termine, condizionata dall'art. 650 c.p.c. alla prova, da parte dell'intimato, «di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione» dello stesso decreto, l'opponente tardivo è tenuto a provare che vi è stata una irregolarità della notificazione che ha determinato la mancata tempestiva conoscenza del decreto. Tale prova non deve essere data necessariamente attraverso la produzione della relazione di notificazione del decreto ingiuntivo, perché il vizio della notifica può essere stato tale da avere impedito la consegna all'opponente della copia del decreto ingiuntivo, munito della relata di notificazione.

Cass. civ. n. 11066/2003

Ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova — il cui onere grava sull'opponente — che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; tale prova, essendo relativa ad un fatto negativo, può essere fornita a mezzo di presunzioni e deve considerarsi raggiunta ogni qual volta, alla luce delle modalità di esecuzione della notifica, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Cass. civ. n. 9205/2001

Qualora sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto, la parte ha a disposizione il rimedio dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto; la scelta tra i due mezzi deve essere compiuta secondo la regola per cui, quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva accolto l'opposizione a precetto proposta da un condominio avverso decreto ingiuntivo emesso e notificato non in suo confronto bensì di persona che ne era stato amministratore ma la cui qualità non era stata indicata nel ricorso).

Cass. civ. n. 15959/2000

Nel caso di tempestiva opposizione orale in udienza dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 316 c.p.c., l'omesso rispetto, da parte dell'ingiunto — opponente, del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. nell'assolvimento dell'obbligo di notifica all'ingiungente del verbale di udienza, dovuto ad ignoranza del relativo onere, non gli consente l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., giacché l'ignoranza non configura né una causa di forza maggiore (da intendere come forza esterna ostativa in assoluto), né un caso fortuito (da intendere come fattore meramente oggettivo, avulso dalla volontà umana, non voluto, né prevedibile o comunque evitabile).

Cass. civ. n. 5884/1999

Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente l'ingiunto avesse proposto nella specie opposizione all'esecuzione ex primo comma dell'art. 615 c.p.c., avanti al giudice competente per valore e per territorio, ai sensi degli artt. 17 e 27 c.p.c., lamentando che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata effettuata in un luogo con il quale egli non aveva alcun rapporto, poiché in tale deduzione si doveva ravvisare la prospettazione di una circostanza idonea a qualificare come giuridicamente inesistente la notificazione).

Cass. civ. n. 5220/1998

Consente l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.) per caso fortuito — ipotesi alternativa all'irregolarità della notifica — un impedimento oggettivo della tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio, causa non voluta (nel senso di non esser collegata a dolo o colpa) dall'intimato, né da questi preveduto. (Nella specie la cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato il caso fortuito nella conoscenza del decreto soltanto attraverso il precetto, perché la notifica, a mezzo del servizio postale, dell'ingiunzione, ottenuta nella prima metà di luglio, era avvenuta alla vigilia di ferragosto e l'intimato, rientrato dall'estero per ferie ai primi di settembre, non aveva potuto ritirare dalla posta il plico, restituito per compiuta giacenza, né altrimenti risalire al notificante).

Cass. civ. n. 147/1996

Al fine dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c. - per la legittimazione alla quale l'opponente è onerato della prova del vizio della notificazione del decreto e del nesso di casualità tra tale vizio e la mancata conoscenza del decreto stesso - la irregolarità della notifica consistente nell'esecuzione di questa direttamente all'Amministrazione od agli Enti ad essa al fine equiparati, anziché agli stessi presso la (competente) Avvocatura dello Stato, fa presumere sia detta mancata conoscenza che la ricollegabilità della stessa al vizio di notifica.

Cass. civ. n. 12155/1995

L'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo — che il debitore intimato può esperire qualora non abbia avuto conoscenza del decreto per nullità della notificazione (nella specie, perché effettuata con la procedura prevista per gli «irreperibili» dall'art. 140 c.p.c. alla residenza del rappresentante legale di una soc. cooperativa a r.l. e non alla sede della stessa) — deve essere proposta nel termine di dieci giorni dal primo atto d'esecuzione, che, essendo normalmente percepito e conosciuto dal debitore, lo mette nell'effettiva condizione di valersi dell'indicato rimedio, non già dalla notifica del precetto, che, di regola, costituisce soltanto l'antecedente necessario per poter procedere all'esecuzione.

Cass. civ. n. 11313/1994

La tempestiva conoscenza dell'ingiunzione di pagamento (quantunque non validamente notificata), la quale vale a precludere l'opposizione tardiva, sussiste solo nel caso di tempestiva conoscenza dell'atto nella sua globalità, non essendo sufficiente la conoscenza o conoscibilità del solo avviso ex art. 140 c.p.c.; tale norma, infatti, prescrive che la copia dell'atto da notificare, di cui non sia stato possibile eseguire la consegna, sia depositata nella casa del comune ove la notificazione deve eseguirsi, ed impone all'ufficiale giudiziario due successivi adempimenti, consistenti nell'affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e nella notizia datagli a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; adempimenti concorrenti che svolgono una funzione di semplice informativa, al fine precipuo di stimolare il destinatario della notificazione onde egli possa attingere alla reale ed effettiva conoscenza dell'atto mediante presa visione della copia depositata nella casa comunale.

Cass. civ. n. 1935/1994

In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale (nella specie decreto ingiuntivo), la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso. Pertanto la parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione tardiva alla ingiunzione, sostenendo che questa non è stata validamente notificata, non può proporre anche opposizione alla esecuzione per la medesima ragione, perché non è consentito al giudice di quest'ultimo giudizio di conoscere, neppure incidentalmente, l'anzidetta nullità della notificazione del detto provvedimento, che, anche ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva, può e deve essere fatta valere nel giudizio di opposizione tardiva all'ingiunzione.

Cass. civ. n. 1461/1994

La nullità di notifica del decreto ingiuntivo (nella specie eseguita presso la sede di una persona giuridica a mani del portiere anziché delle persone indicate nell'art. 145 c.p.c.) spiega rilievo solo ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., sicché diventa improponibile l'anzidetta opposizione per la scadenza del termine di cui al terzo comma della norma citata, la nullità in questione diviene irrilevante ed il decreto ingiuntivo valido ed efficace, restando escluso che l'eventuale opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. possa convertirsi nella opposizione tardiva.

Cass. civ. n. 5231/1993

Mentre l'inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo può essere fatta valere, oltre che con l'ordinaria querela nullitatis o con il ricorso per declaratoria di inefficacia del provvedimento, ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c., anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, la semplice nullità della detta notificazione non può essere dedotta con quest'ultimo rimedio, neanche ad esecuzione iniziata, essendo rilevante ai soli fini della proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e, quindi, per il tramite di questa, di contestazione sull'ammissibilità dell'ingiunzione o sull'esistenza del credito. Ne consegue che l'opposizione a precetto, con la quale si eccepisca unicamente la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo in forza del quale il precetto stesso è stato intimato, è inammissibile ed insuscettibile di conversione in opposizione tardiva a tale decreto, per il difetto di contestazione in merito alla pretesa fatta valere in sede monitoria.

Cass. civ. n. 7418/1991

Il provvedimento di liquidazione del compenso al custode giudiziario, avendo carattere monitorio, è soggetto all'opposizione prevista contro il decreto di ingiunzione con la conseguenza che in caso di mancata notifica, ove sia, tuttavia, seguita la sua esecuzione, all'opposizione è applicabile in via analogica la norma dell'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c., sicché l'opposizione tardiva non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

Cass. civ. n. 7830/1990

L'art. 650 primo comma c.p.c., nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 1976, il quale, ammette l'opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, quando l'intimato, pur avendo avuto conoscenza del decreto stesso, non abbia potuto rispettare il termine prescritto a causa di fortuito o forza maggiore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa inosservanza si sia verificata per impedimento o colpevole negligenza dell'ufficiale giudiziario, nel provvedere alla notificazione dell'atto regolarmente consegnatogli prima della scadenza del termine medesimo.

Cass. civ. n. 4143/1990

Poiché alla notifica del decreto ingiuntivo, la quale produce gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale e fa scattare la decorrenza del termine per l'opposizione, sono applicabili le norme riguardanti la notifica della citazione, il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'amministrazione dello Stato deve essere a questa notificato presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 144 c.p.c. ed 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. L'invalidità della notifica del detto decreto, ove eseguita direttamente all'amministrazione, ne rende ammissibile l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che dall'amministrazione sia fornita la prova del nesso di causalità tra quella nullità e la sua mancata conoscenza del decreto oggetto della notificazione (deducendosi altresì i motivi che si sarebbero potuti fare valere con l'opposizione ordinaria).

Cass. civ. n. 598/1988

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, nella disciplina previgente alla L. 20 novembre 1982, n. 980, e per il caso in cui, a fronte del rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna, da parte della persona all'uopo abilitata, l'agente postale abbia provveduto a darne avviso al destinatario ed a farne menzione sull'avviso di ricevimento rispedito al mittente, ma l'atto sia rimasto in deposito presso l'ufficio postale per un periodo inferiore ai prescritti dieci giorni (artt. 8 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393 e 175 del R.D. 18 aprile 1940, n. 689), la notificazione medesima è affetta da nullità, non da giuridica inesistenza. Pertanto, ove si tratti della notificazione di decreto ingiuntivo, il suddetto vizio, riconducibile nelle irregolarità contemplate dall'art. 650 c.p.c. (comprensive delle ipotesi di nullità in senso stretto), abilita l'intimato all'opposizione tardiva, sempre che dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del testo del decreto in conseguenza dell'indicata inosservanza.

Cass. civ. n. 1206/1984

Perché decorra il termine decadenziale di dieci giorni dal primo atto di esecuzione per poter proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è necessario che tale atto di esecuzione sia valido ed originariamente efficace. È, pertanto, inidoneo a fare decorrere tale termine un pignoramento, originariamente inefficace per essere stato eseguito dopo i novanta giorni dalla notificazione del precetto.

Cass. civ. n. 4949/1981

Ai fini dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo, del tutto avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento unicamente per forza propria, sicché non è invocabile, sotto il profilo anzidetto, l'omesso rinvenimento dell'avviso di notificazione (eseguita ex art. 140 c.p.c.) affisso alla porta di casa, ove non possa escludersi in toto l'arrivo a destinazione dell'avviso raccomandato inviato a norma dell'art. 140 citato, poiché tale ultima formalità, una volta adempiuta, deve ritenersi comunque sufficiente, agli indicati fini, a rendere edotto l'intimato dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 817/1980

Se, per irregolare notificazione, è stata ammessa l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., l'opponente tardivo, che viene a trovarsi nelle medesime condizioni di chi ha proposto l'opposizione nel termine ordinario, non può chiedere la pura e semplice dichiarazione di inefficacia del decreto — giacché questo ha perduto qualsiasi valore di autonomia per effetto dell'ammessa opposizione — ma deve comportarsi e difendersi come in un ordinario giudizio di cognizione e l'eventuale originaria nullità del decreto stesso per difetto dei presupposti processuali può influire solo sull'onere delle spese del giudizio, secondo il criterio della soccombenza, ma non esclude il potere del giudice, ove sia sollecitato dalla domanda o dalla eccezione a statuire nel merito, a pronunciarsi sulla domanda stessa.

Cass. civ. n. 3943/1979

Qualora la notifica del decreto ingiuntivo, benché tempestiva ai sensi dell'art. 644 c.p.c., sia affetta da nullità e la opposizione sia proposta dal debitore oltre il termine di venti giorni da tale notifica, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare l'inefficacia del decreto, ma deve (se ritiene che la nullità abbia impedito all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.) considerare l'opposizione tardiva ed esaminarla nel merito, ovvero (se ritiene che non ricorrano gli estremi dell'opposizione tardiva) dichiarare inammissibile l'opposizione stessa.

Cass. civ. n. 4201/1979

Le nullità della notificazione del decreto ingiuntivo hanno rilevanza soltanto quali condizioni di ammissibilità dell'opposizione tardiva, e pertanto l'intimato non può farle valere né con l'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., né con l'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 4462/1978

L'onere di provare la mancata tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, come conseguenza del vizio della notificazione, al fine dell'esperibilità dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., sussiste solo quando detto vizio concerna la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto. In ipotesi invece di nullità di detta notificazione, per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere effettuata, secondo l'ordine gradato fissato dall'ultimo comma dell'art. 139 c.p.c., il fatto stesso della consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica la dimostrazione di detto collegamento fra tardiva conoscenza del decreto e vizio della notificazione.

Cass. civ. n. 2720/1978

Alla stregua della sentenza n. 120 del 1976 della Corte costituzionale — che ha dichiarato incostituzionale l'art. 650 c.p.c. nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto medesimo — l'intimato, che alleghi tale impedimenti, onde evitare la decadenza dall'opposizione, ha l'onere di provare le relative vicende — che devono essere successive alla conoscenza del decreto ingiuntivo — e la loro specifica ostatività alla tempestiva proposizione dell'opposizione.

Cass. civ. n. 4053/1977

Qualora la notificazione venga legittimamente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sulla base di infruttuose ricerche circa la residenza, dimora o domicilio del destinatario, obbiettivamente compiute dall'ufficiale giudiziario, la circostanza che la relazione di cui all'art. 148 c.p.c. manchi dell'indicazione di dette ricerche comporta irregolarità della relazione medesima, ma non incide sulla ritualità della notificazione, né sulla idoneità di questa a portare l'atto a conoscenza del destinatario. Pertanto, tale irregolarità, ove si verifichi con riguardo alla relazione di notificazione di un decreto ingiuntivo, non abilita l'ingiunto alla proposizione di opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la quale postula la nullità od irregolarità della notificazione del decreto.

Cass. civ. n. 2660/1977

La sentenza n. 120 del 1976 della Corte costituzionale — secondo cui è incostituzionale l'art. 650 c.p.c. nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto medesimo — si riferisce alle vicende successive alla conoscenza del decreto da parte dell'intimato, con la conseguenza che non può essere consentita l'opposizione tardiva a colui che non ha avuto tempestiva conoscenza dell'ingiunzione per essere stato negligente il consegnatario nel trasmetterglielo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 650 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

SERGIO C. chiede
giovedì 20/02/2020 - Trentino-Alto Adige
“Decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca per €. 100.000 nei confronti di un garante. Il ricorso non tiene conto dell'incasso di €. 65000 con la vendita di un immobile del debitore principale. Quindi rimanenza da richiedere è pari ad €. 35.000. Ricorso e decreto ingiuntivo vengono notificati oltre i 60 giorni. L'ingiunto, per motivi di salute, si presenta dal legale due giorni dopo lo spirare del termine per l'opposizione. Si può fare opposizione tardiva. Altrimenti cosa si può fare.”
Consulenza legale i 24/02/2020
Le ipotesi in cui può essere proposta opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sono indicate nell’art. 650 c.p.c.
Esse sono: l’irregolarità della notificazione, il caso fortuito o la forza maggiore.
Escludendo le ultime due ipotesi (che non appaiono sussistenti nella presente vicenda) rimane l’eventuale irregolarità della notificazione tra cui rientra la notifica oltre i 60 giorni del provvedimento monitorio.
Ai sensi dell’art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo “diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia” .
Su tale aspetto, la Suprema Corte con sentenza n.951/2013 ha evidenziato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di legge comporta: “ai sensi dell'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.”

In base a tale orientamento (ribadito anche in altre pronunce della Cassazione tra cui la n.3908/2016), occorre quindi chiedersi se in presenza di un titolo divenuto inefficace per notifica fuori termine sia conveniente o meno per il debitore fare opposizione tardiva.
La risposta è: dipende dal contenuto dell’opposizione.
Se è solo per far valere l’inefficacia, il giudice, su richiesta del creditore, può comunque accertare la sussistenza o meno del diritto. Ciò significa che con la sentenza potrebbe sì condannare il creditore a pagare le spese processuali perché ha notificato un atto inefficace, ma potrebbe anche condannare il debitore a pagare la somma ingiunta in quanto l’opposizione è fondata su questioni di rito.

Se invece si tratta di una opposizione fondata anche su motivi di merito, come sarebbe nella presente vicenda, allora potrebbe essere conveniente per il debitore tentare il giudizio.

Alla luce di quanto precede la risposta al quesito deve intendersi affermativa, con la precisazione che, per espressa previsione dell’art. 650 c.p.c., “l'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione".


Cristiano T. chiede
mercoledì 08/01/2020 - Sardegna
“Buon giorno, purtroppo sono venuto a conoscenza solo ad Agosto 2019 di una procedura esecutiva (del 2016) a mio carico perché le rate dovute per la restituzione di un prestito personale di € 50.000 dopo la n. 61 non state più incassate dalla banca (capitale residuo circa 28.000 €).
Non ho ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca in questi anni, nessuna notifica giudiziaria ecc. all'indirizzo contrattuale, perché hanno deciso di inviare tutta la corrispondenza alla mia residenza personale, nella quale non esiste il servizio postale di recapito e l'ufficiale giudiziario, non trovandomi a casa (in orario d’ufficio tra l’altro), ha dichiarato il mio trasferimento notificando con art. 143!
Ora, a prescindere dalla nullità delle notifiche, la procedura esecutiva non si può fermare (nonostante l'opposizione tardiva) e sono costretto a subire la vendita degli immobili all'asta. (due immobili commerciali strumentali alla mia attività commerciale di valore complessivo oltre i 140.000 €).
Potevo far sospendere la vendita solo se provavo il pagamento della somma richiesta (diventata da circa 28.000 € di capitale residuo a circa 60.000 € comprensivo di spese legali e tassi moratori).
Poiché sospettavamo insieme al mio legale che il tasso applicato superasse il tasso soglia di usura, abbiamo cercato di fare il calcolo del TEG applicato che è risultato circa il 18%. Il tasso soglia di usura del mio contratto non doveva superare (I trimestre 2008 il 15,325 %). Il mio avvocato non è riuscito a procedere oltre a causa della recente sentenza della cassazione ( 17 ottobre 2019, n. 26286) che non fa capire chiaramente come calcolare il tasso di soglia d'usura nel caso degli interessi di mora. Il finanziamento prevedeva il tasso di mora al 14,60 %. Tan 7,60 % TAEG 7,87 %.

A parte l'usuraietà o meno degli interessi moratori applicati nel credito vantato, il giudice delle esecuzioni non intende ridurre il pignoramento nonostante il valore dei due immobili superi di gran lunga il credito preteso. Il giudice non prende in considerazione il fatto che gli immobili commerciali siano beni strumentali alla mia attività di servizi e che senza i quali la mia attività sarà costretta a chiudere.

A questo punto vi chiedo:
a) Si può parlare in questo caso di abuso di diritto (pignoramento eccessivo)?
b) A parte ovviamente accordarmi con il creditore, cosa posso fare per bloccare l'esecuzione e chiedere che l'importo richiesto venga ridimensionato (mi chiedono circa 20.000 € di interessi moratori!) e soprattutto come posso richiedere la riduzione del pignoramento, eliminando almeno un immobile commerciale?
c) Esiste una strategia difensiva migliore?
La mia idea è far riverificare a esperti di diritto bancario tutta la procedura, in modo da capire se il tasso moratorio applicato eccede la soglia di usura o meno e di far redare una perizia econometria dettagliata. Conseguentemente, chiedere la riduzione del pignoramento.
Se venisse accertata l'usura, in sede penale avrò più potere contrattuale con la banca e cercherò di trovare un accordo più favorevole di quello proposto da loro in questo momento e vorrei che il contratto di finanziamento precedente venga ripreso.
Nel mentre, vorrei procedere in parallelo a far dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo a causa della nullità della notifica dello stesso, della nullità della notifica dell’atto di precetto ecc. procedendo in primis con querela di falso. Nel caso andasse a buon fine, si potrebbe dichiarare il pignoramento e l'esproprio forzato illegittimo perché basato su un titolo esecutivo inefficace, con tutto quello che ne consegue?
Per qualsiasi informazione e per tutta la documentazione necessaria, sono a disposizione. GRAZIE”
Consulenza legale i 16/01/2020
Cominciamo rispondendo all'ultima domanda posta nel quesito, proprio perché riguardante l'efficacia del titolo esecutivo costituente il presupposto dell'esecuzione forzata.
Ora, per espressa previsione di legge nonché per consolidata giurisprudenza, lo strumento utilizzabile in caso di presunti vizi della notificazione del decreto ingiuntivo è l'opposizione tardiva, di cui all'art. 650 del c.p.c.
Detta norma prevede che l'intimato (cioè la persona nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo) possa fare opposizione anche dopo la scadenza del termine di 40 giorni, purché provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso a causa di irregolarità della notificazione, oppure per caso fortuito o forza maggiore.
Il terzo comma stabilisce tuttavia un termine perentorio, piuttosto breve, per proporre opposizione tardiva: il termine è di dieci giorni dal primo atto di esecuzione, decorsi i quali l'opposizione non è più ammessa.
L'ambito di applicazione della norma è stato esteso per effetto di una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 120/1976), a seguito della quale l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. può essere proposta anche dall'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

Ora, possiamo già affermare che, ad un primo esame, nel nostro caso siamo fuori dalla portata applicativa della norma, essendo ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 650 c.p.c., e non risultando, allo stato, neppure una impossibilità di proporre tempestivamente l'opposizione tardiva secondo i criteri indicati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale.
La giurisprudenza (si veda Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15892/2009) ha chiarito che, in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 del c.p.c.; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.
La medesima sentenza appena citata ha precisato che per inesistenza della notificazione deve intendersi l'ipotesi in cui "non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale".
Nel nostro caso, senza entrare nel merito della eventuale nullità della notificazione, certamente non può parlarsi di "inesistenza" nel senso soroa specificato.

A corredo delle nostre osservazioni, citiamo altre importanti pronunce giurisprudenziali.
La prima è delle Sezioni Unite Civili della Cassazione, n. 14572/2007, secondo cui "ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo occorre la prova che, a causa di detta irregolarità, l'ingiunto non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta quando si ritiene che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario".
Nel caso in esame, appare difficile sostenere che l'atto non sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, dal momento che la notifica risulta effettuata presso la residenza anagrafica del debitore.
La questione della mancata conoscenza del decreto è peraltro fondamentale: anche in tempi recenti, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, sempre ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (Cass. Civ., Sez. VI - 3, ord. n. 6518/2016).
Quanto alla eventuale praticabilità di altri rimedi processuali, Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7990/2015 ha ribadito che "la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 del c.p.c., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche, successivamente alla notificazione del precetto, con opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c.".

Concludendo sul punto, non appare possibile, nel caso oggetto del quesito, proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo emesso.
Occorre tenere presente, però, che, secondo alcune pronunce dei giudici di merito, tra cui Trib. Monza, ordinanza del 25/07/2015, "la rilevanza penale del divieto di usura osta all'esecuzione forzata di pretese creditorie per interessi usurari, quantunque sancite da un decreto ingiuntivo non opposto".
In tal caso il rimedio sarebbe costituito dall'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.
Tuttavia, essendo l'esecuzione già iniziata, nel nostro caso occorrerebbe verificare la sussistenza dei presupposti previsti dal secondo comma dello stesso art. 615 c.p.c.: l'opposizione cioè deve essere proposta prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione; se, invece, la vendita o l'assegnazione è stata già disposta, l'opposizione deve essere fondata su fatti sopravvenuti, oppure l'opponente deve dimostrare di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Non mancano, tuttavia, in tema di interessi usurari e decreto ingiuntivo non opposto, anche pronunce di segno contrario a quella appena menzionata, per cui la questione va attentamente valutata.

Rimane da esaminare, in subordine o in alternativa, la possibilità di riduzione del pignoramento.
La riduzione è prevista dall'art. 496 del c.p.c. e può essere disposta dal giudice sia su istanza del debitore che d'ufficio.
Sull'argomento la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, n. 6895/2005) ha affermato che il pignoramento eccessivo non è né illegittimo né invalido, stante il disposto dell'art. 496 c.p.c., che ne prevede la possibilità della riduzione anche d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione.
Quanto all'eventuale termine per richiedere - o disporre - la riduzione del pignoramento, la Cassazione ha chiarito che "la norma di cui all'art. 496 c.p.c. integra gli estremi di una «misura speciale di salvaguardia» a tutela del debitore volta ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e non presuppone, pertanto, neppure implicitamente, l'esistenza di un qualsivoglia limite temporale alla possibilità di richiedere (da parte del debitore) e di disporre (da parte del giudice dell'esecuzione) la riduzione del pignoramento" (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 12618/1999).

Come specificato in sede di accettazione della presente consulenza, tuttavia, poiché in questo caso vi è una procedura esecutiva in corso, in cui il debitore risulta assistito da un avvocato, appare più corretto - da un punto di vista sia professionale che deontologico - che la scelta della strategia difensiva da seguire, in particolar modo ai fini dell'eventuale istanza di riduzione del pignoramento, sia affidata al legale di fiducia, il quale, oltretutto, ha una conoscenza completa degli atti del procedimento.
Peraltro, occorre tenere presente, quanto al valore effettivo dei beni pignorati, che normalmente il giudice dell'esecuzione dispone una consulenza tecnica d'ufficio, che stima tra l'altro il valore dei beni, ed è a tale valutazione che il giudice si atterrà nel decidere su eventuali istanze di riduzione.