L’istituto giuridico della
morte assume particolare importanza in ambito civilistico in ragione delle rilevanti conseguenze connesse alla stessa in ordine ai rapporti patrimoniali facenti capo al
de cuius.
Alla morte dell’individuo è connessa l’
apertura della successione, in forza della quale si realizza la devoluzione del patrimonio ereditario a favore dei successori.
Proprio in considerazione della rilevanza delle conseguenze connesse all’evento morte, il legislatore ha ritenuto opportuno apportare una particolare tutela alle situazioni nelle quali l’evento potrebbe essersi anche solo presuntivamente realizzato.
La dichiarazione di
morte presunta può essere richiesta quando il soggetto, ai sensi degli artt.
48 e
49 c.c., si sia allontanato dall’ultima
residenza o dell’ultimo
domicilio e non se ne abbiano più notizie, purché siano decorsi dieci anni dall’ultima notizia dello stesso.
Ai sensi dell’
art. 60 del c.c. la morte presunta può anche essere dichiarata nei seguenti casi:
a) allorché il soggetto sia scomparso nel corso di operazioni belliche (alle quali egli abbia preso parte o alle quali si sia semplicemente trovato presente), decorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell’anno di cessazione delle ostilità;
b) allorché il soggetto sia stato fatto prigioniero, internato o trasportato in un paese straniero, decorsi due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace o tre anni dalla fine dell’anno di cessazione delle ostilità, senza che siano pervenute notizie successivamente alla cessazione delle ostilità o alla sottoscrizione del trattato di pace;
c) quando la scomparsa sia dipesa da infortunio e siano decorsi due anni, senza notizie, dal giorno dell’infortunio, ovvero, nell’ipotesi in cui il giorno fosse sconosciuto, decorsi due anni dalla fine del mese ovvero, se anche questi fosse sconosciuto, decorsi due anni dalla fine dell’anno in cui l’infortunio si è verificato.
Secondo quanto espressamene disposto dall’
art. 62 del c.c., la dichiarazione di morte presunta presuppone l’impossibilità di procedere agli accertamenti diretti e indiretti necessari per la redazione dell’atto di morte, di cui agli artt. 141 e seguenti ord. Stato civile.
Trattasi, dunque, di un procedimento di natura sussidiaria e di
volontaria giurisdizione, considerato che la dichiarazione in esame opera nell’ ipotesi in cui la disciplina ordinaria di accertamento della morte non sia applicabile e sia necessario porre rimedio alla situazione di incertezza in cui versano i rapporti afferenti lo
scomparso.
Legittimati attivi alla proposizione della domanda sono il Pubblico Ministero e i soggetti espressamente indicati nell’
art. 50 del c.c., ovvero coloro che assumerebbero la veste di eredi testamentari ex
art. 592 del c.c.) o legittimi ex
art. 565 del c.c., se l’assente fosse morto nel momento in cui è pervenuta l’ultima notizia afferente lo stesso, ovvero i loro rispettivi eredi.
Analoga legittimazione è conferita ai legatari (
art. 588 del c.c.), ai donatari (
art. 769 del c.c.) ovvero a coloro ai quali spetterebbero diritti derivanti dalla morte del soggetto ovvero, ancora, a chiunque vi abbia interesse (art. 00 del c.p.c.).
La domanda si propone con ricorso al tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza dello scomparso, ex
art. 48 del c.c..
Nell’atto introduttivo devono essere riportate le generalità dei presunti successori legittimi, del soggetto scomparso e devono essere fornite informazioni circa il fatto ed il tempo della scomparsa; al ricorso devono essere allegati, ex
art. 190 delle disp. att. c.p.c., i documenti attestanti lo stato di famiglia dello scomparso.
Nel ricorso deve, inoltre, darsi atto dell’eventuale esistenza del procuratore o rappresentante legale dello scomparso e debbono essere indicati eventuali soggetti che, per quanto a conoscenza del ricorrente, in ragione della morte dello scomparso, perderebbero diritti o assumerebbero obbligazioni.
Dopo il deposito del ricorso, il presidente del tribunale nomina, ex
art. 473 bis 60 del c.p.c., sé stesso o altro giudice e dispone che la domanda, a cura del ricorrente ed entro il termine stabilito dallo stesso presidente, sia pubblicata, per estratto, per due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale e in due diversi giornali (il presidente può comunque disporre che vengano utilizzati altri mezzi di pubblicità).
Nella pubblicazione deve essere contenuto espresso invito, rivolto a chiunque sia a conoscenza di notizie concernenti lo scomparso, di fornire informazioni al tribunale, nel termine di sei mesi dall’ultima pubblicazione.
La mancata pubblicazione della domanda nei termini indicati dal presidente del tribunale fa ritenere che la domanda sia stata abbandonata.