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Articolo 208 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Domande tardive

Dispositivo dell'art. 208 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.

2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Spiegazione dell'art. 208 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La finalità perseguita è quella di accelerare la fase di accertamento del passivo, svincolandola dal momento del riparto finale, ed agganciandola ad un termine autonomo. Di riflesso, risulta confermato anche per l'esame delle domande tardive il modello decisorio dell'udienza collettiva, rendendo più omogenea la fase di accertamento del passivo; si precisa che le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, sono tardive se trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (in quest'ultimo caso si tratterebbe, addirittura, di domande ultratardive).

L'insinuazione tardiva deve rivestire le medesime forme e gli stessi contenuti delle domande e rivendiche tempestive, e anche l'esame deve avvenire nelle stesse modalità previste per le domande tempestive.
Se vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

L'esame si conclude con la declaratoria di esecutività dello stato passivo, ed il suo deposito in cancelleria nonché comunicazione anche ai creditori già ammessi in precedenza.

N.B. Quanto alle domande ultratardive, queste sono ammissibili unicamente se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il g.d. dichiara l'inammissibilità della domanda con decreto.

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