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Articolo 611 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Spese dell'esecuzione

Dispositivo dell'art. 611 Codice di procedura civile

Nel processo verbale (1) l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione (2) con decreto (3) (4) a norma degli articoli 91 e seguenti che costituisce titolo esecutivo.

Note

(1) Il processo verbale di cui alla norma in esame è il documento che contiene tutte le informazioni relative allo svolgimento delle operazioni, che viene depositato nella cancelleria del giudice competente. In tale documento, l'ufficiale indicherà tutte le spese anticipate dalla parte istante, quali le spese vive e i diritti e gli onorari del proprio difensore.
(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalle parole «giudice dell'esecuzione», ai sensi dell'art. 93, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, con decorrenza dal 2-6-1999. Per la soppressione dell'ufficio del pretore si confronti l'art. 8 del c.p.c..
(3) Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente, il decreto con cui vengono liquidate le spese del processo esecutivo ha natura monitoria, impugnabile nelle forme proprie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Sarà lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto ad avere la competenza a conoscere dell'esecuzione, indipendentemente dal valore del credito.
(4) Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità più recente, il decreto con cui vengono liquidate le spese del processo esecutivo ha natura monitoria, impugnabile nelle forme proprie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Sarà lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto ad avere la competenza a conoscere dell'esecuzione, indipendentemente dal valore del credito.

Spiegazione dell'art. 611 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina un autonomo procedimento per la liquidazione delle spese dell'esecuzione per consegna o rilascio, al quale è possibile fare ricorso soltanto se l'esecuzione sia giunta a compimento.

Il primo comma prevede che la quantificazione delle spese anticipate dalla parte istante debba essere inserita dall'ufficiale giudiziario nel processo verbale che andrà depositato in cancelleria.
Tali spese, diversamente da quanto accade nell'espropriazione (in cui le spese dell'esecuzione, se non vengono recuperate su quanto si ricava dalla liquidazione, non sono ulteriormente recuperabili), danno vita ad un autonomo diritto di credito dell'istante al rimborso.

Il riferimento agli artt. 91 e ss. c.p.c. ha indotto la dottrina a ritenere che l'art. 611 intenda attribuire al giudice il potere di liquidare tutte le spese affrontate dalla parte istante a causa dell’esecuzione (tranne quelle relative al precetto), comprese quelle di rappresentanza tecnica, superando la necessità del doppio provvedimento liquidatorio sostenuta in giurisprudenza.

Nulla dice la norma in ordine agli strumenti per l'impugnazione del provvedimento, avendo a tal fine la dottrina prospettato l'esperibilità dell'opposizione monitoria o dell'opposizione ex art. 617 del c.p.c..

Per quanto concerne la natura giuridica del decreto di liquidazione delle spese, sebbene la norma in esame, a differenza del successivo art. 614 del c.p.c., non assimili il provvedimento di liquidazione al decreto ingiuntivo, si ritiene da parte di alcuni che ad esso debba attribuirsi natura monitoria, con la conseguenza che l'impugnazione del provvedimento dovrebbe avvenire nelle forme dell'opposizione ingiuntiva, di fronte al giudice che ha pronunciato il decreto.
Secondo altri, invece, il provvedimento ex art. 611 è assimilabile a provvedimenti quali le ordinanze ex 306 ultimo comma c.p.c. ed ex art. 510 del c.p.c., dovendosi escludere la natura di provvedimento di "liquidazione" in senso stretto.
In quanto tale, il decreto, dunque, non sarebbe impugnabile, ma modificabile e revocabile fino al momento dell'esecuzione.

Secondo un’ulteriore tesi, che può definirsi intermedia, il provvedimento avrebbe una duplice natura, diversificandosi a seconda che esso liquidi le spese vive anticipate dal creditore istante o i diritti e gli onorari del procuratore.
Nel primo caso sarebbe assimilabile ai provvedimenti assunti ai sensi del quarto comma dell’art. 306 del c.p.c., mentre nel secondo caso sarebbe un decreto monitorio, soggetto ad opposizione ingiuntiva.
Si aggiunge, infine, che il riferimento agli artt. 91 e ss. c.p.c. avrebbe anche avuto l'effetto di legittimare l'applicazione di istituti in precedenza inapplicabili a questa procedura, quali la compensazione delle spese e la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 del c.p.c..

Massime relative all'art. 611 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12893/2017

È inammissibile il regolamento di competenza con il quale si impugni, per violazione dell'art. 669-duodecies c.p.c., il decreto di liquidazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del provvedimento di reintegrazione nel possesso, perché emesso dal giudice dell'esecuzione e non dal giudice, del medesimo tribunale, che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in quanto, una tale censura, prospetta soltanto un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non un problema di competenza. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ENNA, 21/04/2016).

Cass. civ. n. 24730/2013

In virtù dell'espresso riferimento all'art. 91 e s. cod. proc. civ., contenuto nel nuovo testo dell'art. 611 cod. proc. civ. - come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera e), n. 39), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 - deve riconoscersi in capo al giudice competente per l'esecuzione per consegna o rilascio la competenza (funzionale o per connessione necessaria) a liquidare tutte le spese dell'esecuzione, a prescindere dal valore della controversia e dalla proposizione della relativa istanza ai sensi del predetto art. 611, ovvero degli artt. 633 e s. cod. proc. civ. (In forza di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso la decisione con cui un tribunale - investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in relazione alla richiesta di liquidazione di spese, competenze e onorari di una procedura esecutiva per rilascio rientrante nella sua competenza - aveva ritenuto, invece, competente per valore il locale giudice di pace).

Cass. civ. n. 15341/2011

A seguito della modifica dell'art. 611 c.p.c., operata dall'art. 2, comma terzo, lettera e), del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (riforma entrata in vigore il 1° marzo 2006), il giudice dell'esecuzione è tenuto a provvedere alla liquidazione delle spese del procedimento a norma degli artt. 91 e seguenti del codice di procedura civile. Pertanto il potere di liquidazione del giudice, in precedenza limitato alle spese vive, deve ritenersi esteso anche agli onorari e ai diritti, ed il relativo decreto, riconducibile all'ambito dell'art. 642 c.p.c., è impugnabile nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Il ricorso per cassazione avverso una sentenza del giudice dell'esecuzione che, investito di un'opposizione avverso un decreto emesso ai sensi dell'art. 611 c.p.c., l'abbia dichiarata inammissibile nell'erroneo presupposto che esso, anziché nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fosse impugnabile con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., qualora non indichi le ragioni che erano state poste a base dell'opposizione, limitandosi a censurare l'erronea individuazione del rimedio, deve ritenersi inammissibile perché non pone la Corte di cassazione nella condizione di esercitare il potere di decidere nel merito ove ne ricorrano i presupposti, cioé non siano necessari accertamenti di fatto per valutare le ragioni dell'opposizione.

Cass. civ. n. 16377/2005

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e i diritti di procuratore, sempre che vi sia stata, secondo l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, opera di procuratore.

Cass. civ. n. 9745/2005

In tema di esecuzione per consegna e rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previste dall'art. 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive (esborsi) anticipate dall'istante, ma non anche i diritti di procuratore ed eventuali onorari di avvocato, per il cui rimborso si deve ricorrere al provvedimento d'ingiunzione.

Cass. civ. n. 16936/2003

In tema di esecuzione per rilascio, qualora questa sia avvenuta a seguito di intimazione di precetto, ma senza che si sia reso necessario procedervi coattivamente, la parte istante ha diritto al rimborso delle spese processuali, ivi comprese le spese vive, i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato.

Cass. civ. n. 9777/1997

Il creditore che agisce in executivis per consegna o rilascio, per il principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. — di cui l'art. 611 c.p.c. costituisce applicazione — ha diritto al rimborso delle spese vive, con provvedimento autonomo del giudice dell'esecuzione (che, ai sensi dell'art. 16 c.p.c., è il pretore) costituente titolo esecutivo mancando un provvedimento che chiude il procedimento. Sulla domanda di rimborso delle spese affrontate nella stessa procedura per l'assistenza tecnica il medesimo giudice, competente per materia, provvede invece con decreto, di natura monitoria.

Cass. civ. n. 11324/1996

Qualora, a seguito della cassazione della sentenza che aveva disposto la condanna al rilascio, sia venuto meno il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, quest'ultimo non può essere considerato titolare neppure dell'accessorio diritto di credito al recupero delle spese affrontate per minacciare l'esecuzione forzata.

Cass. civ. n. 1471/1996

Anche nella procedura esecutiva per consegna o rilascio — in cui il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 c.p.c. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può ricorrere al provvedimento di ingiunzione — è consentito al creditore istante di intimare con il precetto — atto preliminare all'esecuzione, non avente natura processuale — il pagamento delle spese ad esso inerenti, senza preventiva liquidazione giudiziale, e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il diritto del debitore di proporre opposizione all'esecuzione anche limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo.

Cass. civ. n. 12398/1995

Il decreto con il quale il giudice respinge la richiesta d'ingiunzione ex art. 611 c.p.c., non è impugnabile con regolamento di competenza, essendo inidoneo ad acquisire autorità di cosa giudicata e perciò non preclusivo della riproposizione della domanda in sede monitoria.

Cass. civ. n. 5720/1994

La disposizione dettata dall'art. 611, comma 2, c.p.c. rappresenta un'applicazione della regola generale, in tema di competenza sulla condanna alle spese, fissata dall'art. 91 stesso codice, con la conseguenza che spetta in via esclusiva al pretore, in quanto giudice competente per l'esecuzione, statuire sul diritto al rimborso - e relativa liquidazione - delle spese sostenute dalla parte istante nella procedura esecutiva per consegna o rilascio. Ne consegue che anche la domanda per la liquidazione delle spese di rappresentanza tecnica sostenute in detto procedimento va presentata al pretore che, in quanto funzionalmente competente, vi provvederà con decreto, qualificabile come decreto d'ingiunzione, a norma degli artt. 633, 634, 637 e 641 c.p.c., e che la domanda non accolta andrà riproposta al pretore in via ordinaria in applicazione dell'art. 640, ultimo comma, stesso codice.

Cass. civ. n. 9685/1990

Il decreto previsto dall'art. 611 c.p.c., con il quale il pretore, su richiesta della parte istante, liquida le spese da questa anticipate per la esecuzione per consegna o rilascio, ha natura di provvedimento monitorio, suscettibile di impugnazione nelle forme previste per l'opposizione a decreto ingiuntivo, per la quale è competente lo stesso pretore indipendentemente dal valore del credito.

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