Con questa norma il legislatore sancisce espressamente il divieto di rilascio di più di una
copia in forma esecutiva alla stessa parte, con l’evidente scopo di assicurare che non vi siano in circolazione più copie contro la stessa persona, salvo il caso in cui ricorra un giusto motivo (si vuole in sostanza evitare il rischio che l’ufficio esecutivo sia costretto ad agire più volte in favore della stessa parte per lo stesso
diritto di credito e sulla base del medesimo
titolo esecutivo).
Per stessa parte si intende non lo stesso soggetto di diritto, sia esso persona fisica o giuridica, ma il soggetto che abbia un’identica posizione (es. il successore del creditore a cui è stata già spedita copia in forma esecutiva).
La dottrina individua il giusto motivo, che legittima il rilascio di un’ulteriore copia, nella perdita non imputabile del titolo, come può accadere nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione accidentale.
Il divieto qui previsto, invece, non trova applicazione con riferimento ai
titoli di credito, in quanto per questi è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura di
ammortamento.
La parte interessata e che ha il diritto di ottenere una ulteriore copia in forma esecutiva, deve, in caso di titolo giudiziale, rivolgersi al capo dell’
ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento.
Nell’ipotesi di atto stragiudiziale, invece, competente ad autorizzare il rilascio di una successiva copia sarà il
Presidente del Tribunale nel cui circondario è stato formato l’atto.
In entrambi i casi la richiesta deve rivestire la forma del
ricorso.
L’autorizzazione al rilascio dell’ulteriore copia viene data con
decreto, in assenza di
contraddittorio e senza necessità di alcuna
motivazione.
Il decreto di rigetto dell’istanza è ritenuto non impugnabile né reclamabile, ritenendosi tuttavia ammissibile la riproponibilità dell’istanza in caso di rigetto, non potendo il provvedimento causare alcuna preclusione.
Nei casi in cui il
cancelliere, il
notaio o altro
pubblico ufficiale dovessero contravvenire al divieto sancito da questa norma e rilasciare un secondo titolo in forma esecutiva senza preventiva autorizzazione, saranno passibili di
pena pecuniaria, che verrà irrogata con decreto del capo dell’ufficio o del Presidente del Tribunale nella cui
circoscrizione è stato formato l’atto.
Sotto il profilo degli effetti processualistici, l’inosservanza del divieto costituisce una semplice irregolarità, che non incide sull’efficacia del titolo esecutivo né sulla validità dell’esecuzione intrapresa.