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Articolo 793 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Convocazione dei creditori

Dispositivo dell'art. 793 Codice di procedura civile

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2890], e stabilisce il termine perentorio (1) entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente (2).

Note

(1) Secondo l'opinione dottrinale prevalente, la mancata osservanza del termine perentorio entro cui il decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato agli interessati non viene osservato non determina né l'estinzione del processo né la decadenza dal diritto di liberare l'immobile.
(2) Il giudice delegato, nominato dal Presidente del Tribunale, ha potere-dovere di accertare la ritualità dell'offerta o della sua notifica (si cfr.794).

Ratio Legis

La ratio della norma si riscontra nell'esigenza di rispettare il principio del contraddittorio. Infatti, il presidente provvede a designare il giudice delegato alla trattazione del procedimento e fissa sia l'udienza di comparizione dell'acquirente, del proprietario precedente e dei creditori iscritti sia il termine entro il quale lo stesso decreto deve essere notificato agli altri soggetti interessati, al fine di garantire a questi ultimi di avere tempestiva conoscenza dell'udienza fissata, con la possibilità di potervi intervenire.

Spiegazione dell'art. 793 Codice di procedura civile

Dopo che sono stati prodotti presso la cancelleria del tribunale i documenti di cui al secondo comma dell’art. 792 del c.p.c., il presidente nomina con decreto un giudice e fissa l'udienza di comparizione del ricorrente, del suo dante causa che ha concesso ipoteca, indicando il termine entro il quale l'acquirente deve notificare il decreto alle altre parti.
Trattasi di termine definito espressamente perentorio dal legislatore, dal che ne consegue che il suo inutile decorso determini l'inefficacia dell'istanza di liberazione.
Da questo momento il procedimento si svolge nel contraddittorio di tutte le parti interessate.

Massime relative all'art. 793 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7214/1996

Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, nel corso del procedimento di liberazione dell'ipoteca, non si limiti a pronunciare sulle modalitā di svolgimento del procedimento stesso, bensė decida sulla questione, sollevata da uno dei creditori iscritti, concernente la sussistenza del diritto di chiedere la liberazione, costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione suscettibile di pregiudicare definitivamente la posizione delle parti. Pertanto, nei suoi confronti, non essendo esperibile alcun altro specifico rimedio č ammissibile la proposizione del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

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