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Articolo 342 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Dispositivo dell'art. 342 bis Codice Civile

(1)Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, [qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,](2) su istanza di parte [736 bis ss. c.p.c.], può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter(3).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito con L. 4 aprile 2001 n. 154 (ed unitamente al successivo, costituiscono così il TITOLO IX bis disciplinante i cd. "Ordini di protezione contro gli abusi familiari"). In esso si prevede che il giudice possa impartire provvisori ordini di protezione avverso situazioni di grave pregiudizio causate da un coniuge o altro convivente, che in diversi casi restavano nell'ombra per timori vari o soluzioni meno congeniali (come la separazione personale), salva sempre la tutela penale.
La procedura per l'adozione degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bis c.p.c. (esperibile mediante ricorso da depositarsi presso il tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante; dopo una breve istruttoria su cui vi è ampia discrezionalità del giudice, il procedimento verrà deciso con decreto adottato in camera di consiglio in composizione monocratica).
(2) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 1 della L. 6 novembre 2003 n. 304.
(3) Non integreranno la condotta pregiudizievole i singoli episodi compiuti in un lasso di tempo ampio. Tipicamente si riscontrano ordini di allontanamento (anche emessi inaudita altera parte) nei frequenti casi di aggressioni ed insulti che possano pregiudicare lo sviluppo morale ed educativo dei figli.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 342 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 29492/2017

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all'art. 342-bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo, con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario - stante l'espressa previsione di non impugnabilità, contenuta nell'art. 736-bis c.p.c., introdotto dall'art. 3 della l. n. 154 del 2001 - né con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.

Cass. civ. n. 15482/2017

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli artt. 342-bis e 342-ter c.c., l’attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736-bis, comma 1, c.p.c., non esclude la “vis actrativa” del tribunale in composizione collegiale chiamato a giudicare in ordine al conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, che faccia leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la “ratio”, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esiga una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi.

Cass. civ. n. 208/2005

In tema di ordini di protezioni contro gli abusi familiari nei casi di cui all'art. 342 bis c.c., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione nè con ricorso ordinario — stante l'espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell'art. 736 bis c.p.c., introdotto dall'art. 3 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) — , nè con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.

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