La domanda di ammissione al passivo, di cui al precedente art. 201 c.c.i., produce gli effetti (processuali e sostanziali) della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che continuano anche successivamente al decreto di chiusura ai sensi dell'articolo 235 c.c.i.ì
Gli effetti processuali e sostanziali della domanda presuppongono che la stessa sia completa dei suoi requisiti essenziali e non sia rinunciata; in quest'ultimo caso, gli effetti si producono sino alla rinuncia, mentre, nel primo, gli effetti non si producono.