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Articolo 240 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 240 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.

2. La proposta inoltre può prevedere:

  1. a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
  2. b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
  3. c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.

4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione(1).

4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 può essere presentata con unica domanda, con più domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 286, commi 5, 6 e 8(1).

5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 240, comma 4; (con l'art. 39, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 240; (con l'art. 39, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 240, comma 5.

Spiegazione dell'art. 240 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina l'istituto del concordato nella liquidazione giudiziale (concordato fallimentare). Tale tipologia di concordato, in realtà, non costituisce una nuova e distinta procedura, essendo tradizionalmente concepito come una distinta modalità di chiusura della liquidazione giudiziale. Si tratta dunque di uno strumento che consente di pervenire in maniera più agevole (e conveniente) alla chiusura della procedura liquidatoria sulla base di un accordo con i creditori, atto a disciplinare la liquidazione dei beni e la ripartizione del ricavato tra i creditori.

Così come il concordato preventivo, anche il concordato in oggetto si basa sulla formulazione di una proposta di soddisfacimento dei creditori i cui contenuti non sono tipizzati dal legislatore, potendo il proponente prevedere la suddivisione dei creditori in classi, da trattare in maniera differenziata, nonché la ristrutturazione in qualsiasi forma dei debiti (qualsiasi intervento che, nell'ottica di un complessivo risanamento dell'esposizione debitoria, incida sui contenuti dell'obbligazione e sulle modalità, tempistiche di adempimento) e la soddisfazione in qualsiasi forma dei creditori (non è strettamente necessario che il credito sia soddisfatto in denaro). L'elenco delle operazioni contenuto alla lett. c del secondo comma è pertanto meramente esemplificativo. Gli interventi di ristrutturazione del debito, poi, possono interessare anche i crediti assistiti da prelazione, all'unica condizione che tali creditori siano destinate risorse di valore almeno pari a quelle che essi potrebbero trarre dalla vendita del bene su cui grava la prelazione (risultante da specifica attestazione di un professionista indipendente), nel contesto della liquidazione giudiziale (analoga regola vale, ovviamente, anche per il concordato preventivo).

Rispetto al concordato preventivo liquidatorio, tuttavia, non è sancita l'inammissibilità di proposte che non siano in grado di assicurare ai creditori chirografari un livello di soddisfacimento almeno pari al 20% del credito; qualora il debitore sia il proponente del concordato, però, rimane fermo l'obbligo di apportare risorse esterne in grado di aumentare l'attivo, in questo modo assicurandosi la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione.

La più importante differenza che caratterizza il concordato in oggetto rispetto al concordato preventivo va colta sul piano della legittimazione attiva. Mentre il concordato può essere proposto solo ed esclusivamente dal debitore, il concordato nella liquidazione giudiziale può essere promosso direttamente anche dai creditori e dai terzi interessati. Anzi, si può dire che il legislatore mira ad incentivare l'iniziativa dei creditori, rispetto a quella del debitore, dal momento che:
  1. i creditori possono presentare la domanda anche prima dell'accertamento del passivo, purché siano state tenute dal debitore le scritture contabili e sia pertanto possibile redigere un elenco dei creditori da sottomettere all'approvazione del giudice delegato
  2. la proposta formulata dai creditori non deve assicurare l'apporto di risorse esterne
  3. la proposta formulata dai creditori può prevedere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa dei creditori (in particolare, le azioni revocatorie)
  4. la proposta formulata dai creditori può prevedere una limitazione di responsabilità con riferimento ai soli creditori ammessi al passivo

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