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Articolo 210 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

Dispositivo dell'art. 210 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.

3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme

Spiegazione dell'art. 210 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La legittimazione attiva alla domanda di rivendica o restituzione appartiene al titolare di un diritto reale su un bene appreso alla procedura, ma anche a chi si affermi titolare di una pretesa a contenuto restitutorio, reale o personale, su un bene mobile o immobile che risulti in possesso o di proprietà dell'imprenditore sottoposto alla procedura concorsuale, a condizione che la pretesa del terzo sia fondata su un titolo, perfezionatosi prima dell'apertura della procedura e che tale titolo risulti opponibile alla procedura.

La norma in esame prevede che se il bene non sia stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto possa modificare l'originaria domanda (mutatio libelli) e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso.

La disposizione in commento richiama l'art. 621 c.p.c. in ambito probatorio; quindi, in caso di domanda di rivendica o restituzione di un bene mobile determinato, ove inventariato presso la casa o l'azienda del debitore, non è ammissibile la prova per testimoni e per presunzioni semplici.

La disposizione prevede che il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti necessiti della pubblicità legale per essere reso opponibile ai terzi.

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