L'istanza per la nomina del
curatore speciale si propone al presidente dell'
ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.
Discusso è invece a chi vada proposta tale istanza in caso di causa già pendente, in quanto alla tesi secondo cui ci si debba rivolgere al giudice già investito della causa anziché al presidente dell'ufficio giudiziario, si contrappone altra tesi secondo cui la stessa debba comunque essere proposta al
Presidente del Tribunale (anche se ci si trova già dinanzi al
giudice istruttore), in quanto questi è funzionalmente competente per la nomina del curatore speciale sia
ante causam che in corso di causa, e ciò ex artt. 28 e 80 comma 1 cpc.
Occorre precisare che l'art. 80 costituisce norma di carattere generale, ed in quanto tale trova applicazione nei casi in cui non sia specificato l'organo competente ad emettere il
provvedimento.
Il giudice a cui viene presentata l’istanza, dopo aver assunto le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto (così il secondo comma).
La “
opportunità” di assumere informazioni va intesa nel senso che il magistrato possa anche decidere sulla base degli elementi risultanti dall'istanza di nomina senza necessità di disporre ulteriori accertamenti.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità del medesimo giudice di sentire gli interessati, si afferma che l’avverbio “
possibilmente” utilizzato dal legislatore nel contesto del procedimento di nomina del curatore speciale, non significa "eventualmente", ma deve intendersi nel senso che egli può sentire gli interessati solo se ciò è possibile, mentre, in caso di impossibilità, non può procedere ad alcuna audizione.
Per effetto della Riforma Cartabia l’ultimo comma della norma in esame è stato soppresso, in quanto si è ritenuto opportuno trasporre all’interno delle nuove disposizioni sul rito unitario per le persone, per i minorenni e le famiglie anche le disposizioni relative al curatore speciale del minore, introdotte dalla Legge n. 206/2021 ai commi 30 e 31.
In particolare, l’
abrogazione di questo comma è correlata alla trasposizione del relativo contenuto all’
art. 473 bis 8 del c.p.c..