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Articolo 163 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termini per comparire

Dispositivo dell'art. 163 bis Codice di procedura civile

Tra il giorno della notificazione della citazione [148, 163 c.p.c.] e quello dell'udienza di comparizione [164, 183 c.p.c.] debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero(7).

[omissis](8)

Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi [166 c.p.c.] prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore (5). Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi (6) prima dell'udienza fissata dal presidente [70, 70 bis disp. att.]. In questo caso i termini di cui all'articolo 171 ter decorrono dall'udienza così fissata(7).

Note

(1) Così modificato con l. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successiva l. 23 febbraio 2006, n. 51 (“sessanta giorni” sostituiti da “novanta giorni”; “centoventi giorni” sostituiti da “centocinquanta giorni”).
L'attore può citare il convenuto a comparire innanzi al giudice istruttore in un giorno liberamente stabilito. Tuttavia, il c.p.c. stabilisce che debbano trascorrere un numero minimo di giorni "liberi" (termine dilatorio) tra la data di notificazione dell'atto di citazione e la data fissata in tale atto per la comparizione delle parti davanti al giudice. L'osservanza del termine è prevista a pena di nullità ex art. 164, 1 comma, c.p.c.; tale nullità è sanabile con effetto ex tunc dalla costituzione del convenuto.
Al termine di comparizione si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (dal 1 agosto al 15 settembre).
(5) Al convenuto è concessa la possibilità di anticipare la data della prima udienza, in quanto l'attore potrebbe abusare dei termini processuali al fine di bloccare l'iniziativa della controparte.
(6) Il termine di cinque giorni vale per la comunicazione alle parti costituite: alle parti non costituite il decreto va notificato personalmente entro un termine congruo in esso fissato, superiore ai cinque giorni liberi antecedenti all'udienza di comparizione fissata dal giudice. La comunicazione del decreto all'attore ha lo scopo di consentirgli di predisporre le proprie difese in tempo utile.
(7) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(8) Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.

Spiegazione dell'art. 163 bis Codice di procedura civile

L’art. 163 bis indica quali sono i termini dilatori che l’attore deve rispettare nella scelta della data della prima udienza di comparizione, termini che hanno la finalità di consentire al convenuto di godere di un minimo di tempo indispensabile per predisporre le proprie difese.
Il primo comma parla di “termini liberi”, il che significa che non deve computarsi né il dies ad quem né il dies a quo (non vanno invece esclusi i giorni festivi intermedi); essi sono soggetti alla sospensione nel periodo feriale, ovvero non devono computarsi nel termine i giorni compresi tra il 1° agosto ed il 15 settembre.

Tali termini sono stati ampliati una prima volta a seguito della Legge n. 263/2005 e portati da 60 a 90 gg. se l’atto di citazione deve essere notificato in Italia e da 120 gg. a 150 gg. se la notifica deve avvenire all’estero.
A seguito della Riforma Cartabia sono stati nuovamente ampliati e portati da 90 a 120 giorni se l’atto di citazione deve essere notificato in Italia; tale ulteriore ampliamento temporale risponde all’esigenza di consentire lo svolgimento della trattazione scritta antecedentemente all’udienza di prima comparizione, assicurando tempi congrui per l’elaborazione delle memorie integrative di cui al nuovo art. 171 ter del c.p.c. e così consentire la piena definizione del thema decidendum ac probandum prima dell’udienza di cui all’art. 183 del c.p.c..
E’ stata poi eliminata la possibilità di abbreviare i termini per la costituzione dell’attore (simmetricamente a quanto operato negli artt. 163 e 165 c.p.c.), non risultando tale istituto compatibile con la tempistica relativa agli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario e da espletarsi prima dell’udienza di cui all’art. 183 del c.p.c..

Nel calcolo dei termini occorre tenere conto del principio della scissione temporale della notifica, per effetto del quale per il notificante la notifica si considera eseguita al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e non a quello successivo della materiale consegna al destinatario.

L’assegnazione di un termine inferiore rispetto a quello legale integra una causa di nullità della citazione, che non può intendersi sanata dall’eventuale adozione di un decreto di differimento dell’udienza da parte del giudice.
La nullità sarà invece sanata nel caso in cui il convenuto si costituisca e non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, essendo in tal caso il giudice tenuto ad accogliere tale richiesta.

L’ultimo comma consente al convenuto di chiedere una anticipazione dell’udienza.
La previsione contenuta in tale comma scaturisce dal fatto che il codice non prevede un termine massimo di comparizione ed il legislatore ha voluto così porre rimedio ad un eventuale intento dilatorio dell’attore, il quale potrebbe fissare un termine eccessivamente ampio nella scelta della data di prima udienza.
Per tale ragione è stata riconosciuta al convenuto, che ha interesse ad un più celere svolgimento del processo, la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’udienza, purchè si costituisca prima della scadenza del termine minimo; tale possibilità, ovviamente, viene esclusa se l’attore ha fissato un termine minimo a comparire.

Detta richiesta deve proporsi al Presidente del Tribunale, il quale provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, lasciando almeno cinque giorni liberi prima della data d’udienza fissata dal Presidente.
Si ritiene che la mancata notifica alle parti non costituite del decreto presidenziale che anticipa l’udienza non sia causa di nullità, ma che comunque debba essere disposta la rinnovazione della notifica, salvo che la parte sia ugualmente comparsa.

Massime relative all'art. 163 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13879/2020

In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017).

Cass. civ. n. 29839/2018

In caso di inosservanza dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, che segna il momento a partire dal quale il convenuto, acquisita la conoscenza legale dell'atto, ha diritto al termine per approntare una congrua difesa, dovendosi invece escludere - perché non trova riscontro nella legge e perché in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo - la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già trascorso.

Cass. civ. n. 26147/2017

I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, avuto riguardo alla “ratio” di tale norma, che prevede un termine maggiore (di centoventi giorni, secondo il testo della disposizione “ratione temporis” applicabile) solo se il luogo della notificazione si trova non in Italia ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in Italia. Ne consegue che il termine più ampio non opera là dove, come nella specie, la notifica dell'atto di citazione sia avvenuta a mani del convenuto in Italia, a nulla rilevando che questi, cittadino italiano, avesse formalmente all'estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica.

Cass. civ. n. 15128/2014

Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ..

Cass. civ. n. 26401/2009

In tema di litisconsorzio necessario, ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell'art. 307, terzo comma, ultimo inciso, del codice di rito.

Cass. civ. n. 8523/2006

In tema di notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), ai fini dell'osservanza dei termini a comparire, per «giorno della notificazione», ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c., s'intende quello in cui si realizza, non l'effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità: e ciò in quanto, al fine suindicato, il notum facere rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell'atto ovvero tutti gli elementi previsti per consentirla o per propiziarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano verificati.

Cass. civ. n. 14699/2003

In tema di termini a comparire nel processo civile, anche i giorni festivi intermedi devono essere presi in considerazione ai fini del computo del termine (nella specie: a comparire), atteso che rispetto ai c.d. “termini liberi” (come quello in esame) sono esclusi dal computo solo il giorno iniziale e quello finale. (Nella specie la Corte ha escluso la pretesa violazione degli artt. 163, primo comma, 164, primo comma, e 163 bis c.p.c.).

Cass. civ. n. 1935/2003

I termini per comparire stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. devono essere computati dalla data di notificazione dell'atto di citazione alla data fissata in tale atto per la comparizione delle parti dinanzi al giudice, senza che la nullità della citazione per il mancato rispetto del predetto termine possa essere esclusa o sanata a causa dell'eventuale rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione, operato ex art. 168 bis, n. 4, c.p.c.

Cass. civ. n. 8146/2000

L'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, se detto termine non è osservato, la nullità dell'atto è insanabile e rende l'atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto non si sia costituito.

Cass. civ. n. 4994/2000

Il ricorso e il pedissequo decreto di anticipazione della prima udienza devono essere comunicati a cura del cancelliere al procuratore delle parti costituite almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione fissata dal giudice adito, mentre alle parti non costituite deve essere notificato personalmente in un congruo termine all'uopo fissato, che deve essere naturalmente superiore ai cinque giorni liberi antecedenti; la notificazione effettuata dopo la scadenza di tale termine, allorquando comporti il mancato rispetto del termine anticipatorio di almeno cinque giorni liberi prima della nuova udienza di comparizione, non è nulla ma semplicemente irregolare; in caso di mancata comparizione dell'altra parte, il giudice non ne può dichiarare la contumacia ma deve disporre la rinnovazione della notifica, altrimenti si verifica una violazione del contraddittorio e il giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità che comporta l'annullamento con rinvio al primo giudice.

Cass. civ. n. 10975/1998

Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere all'anticipazione di un'udienza di discussione già fissata (nella specie in appello) e non esista ancora un collegio designato (e quindi, a fortiori, non esista un presidente di detto collegio, nella specie perché, fissati all'inizio di ciascun anno i giorni della settimana dedicati alle udienze di discussione, la designazione dei collegi per ciascuna udienza avviene invece ogni tre mesi), è legittimo il provvedimento di anticipazione adottato dal presidente (del tribunale o della corte), dovendosi a tale ipotesi applicare in via analogica quanto disposto dall'art. 163 bis c.p.c. che, in analoga situazione di carenza di un giudice già designato, attribuisce tale potere, in relazione all'anticipazione dell'udienza di prima comparizione, al presidente dell'organo giudicante.

Cass. civ. n. 5024/1998

Il principio in base al quale i motivi di nullità della sentenza e del procedimento si convertono in motivi di impugnazione - ad eccezione del vizio di omessa sottoscrizione da parte del giudice, che dà luogo ad inesistenza - comporta che la nullità derivante dall'assegnazione da parte dell'attore di un termine di comparizione inferiore a quello minimo di legge (art. 164 c.p.c.), ove non rilevata dal giudice d'ufficio, deve essere fatta valere dal convenuto contumace nei limiti e nei termini dei mezzi d'impugnazione, con la conseguenza, in difetto, della formazione del giudicato.

Cass. civ. n. 4719/1995

Il potere di abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione nelle cause che richiedono pronta spedizione, attribuito dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c., è riferibile anche alle controversie d'opposizione a decreto ingiuntivo (ad eccezione delle controversie in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro), nonostante per queste sia già prevista l'astratta ed autonoma riduzione legislativa di cui all'art. 645 c.p.c. Infatti, la contemporanea applicabilità dell'art. 645, comma 2, e dell'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. è resa possibile dalla diversità di ragioni giustificatrici che sorreggono le due distinte riduzioni dei termini: la prima genericamente ed astrattamente riconnessa alla peculiarità della fattispecie processuale di opposizione alla ingiunzione, in cui entrambe le parti hanno già avuto modo di presentare i propri argomenti difensivi e non vi è più ragione di differire l'istruzione della causa, la seconda dipendente da concrete e specifiche ragioni di urgenza emergenti dalle peculiarità del caso e da valutarsi di volta in volta dal giudice.

Cass. civ. n. 3036/1995

Qualora una citazione nulla, per inosservanza dei termini di comparizione, sia stata rinnovata, prima della declaratoria della nullità, su iniziativa dell'attore o per ordine del giudice, il rapporto processuale si costituisce validamente con decorso dalla notificazione del nuovo atto introduttivo.

Cass. civ. n. 2470/1994

Il provvedimento di anticipazione dell'udienza fissata per la discussione della causa davanti al collegio può essere legittimamente adottato dal presidente di questo, in applicazione analogica dell'art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c. e dell'art. 70 att. dello stesso codice di rito.

Cass. civ. n. 7978/1991

I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. sono fissati in relazione non ai possibili luoghi della notificazione bensì al luogo in cui la notificazione stessa sia realmente e validamente eseguita. Pertanto, nel caso in cui la notificazione della citazione ad una società, con sede fuori del circondario del tribunale in cui si trovava il giudice adito, sia stata eseguita, a norma degli artt. 145, terzo comma, e 138 c.p.c., a mani del rappresentante della società in luogo compreso nel detto circondario, il termine a comparire va osservato con riguardo a tale luogo, senza che possa rilevare la diversa sede della società.

Cass. civ. n. 8122/1990

Al fine della declaratoria di contumacia della parte non costituita, per il caso in cui l'udienza di prima comparizione sia stata anticipata con decreto presidenziale (nella specie in grado di appello) a norma dell'art. 163 bis, ultimo comma, c.p.c., è necessario che il decreto medesimo sia stato notificato personalmente a detta parte, ai sensi dell'art. 70, comma secondo, att. c.p.c.

Cass. civ. n. 1938/1990

Il decreto del presidente del tribunale di abbreviazione dei termini di comparizione (art. 163 bis, comma secondo, c.p.c.) — per la cui pronuncia basta la sussistenza di una ragione di opportunità che della causa sia sollecitamente investito il giudice istruttore — non può valere anche ai fini della sospensione dei termini nel periodo feriale, atteso che il provvedimento di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed all'art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742, è invece un atto che esplica rilevanza per l'intero corso del giudizio e che deve essere obbligatoriamente pronunciato quando ricorre una particolare urgenza, tale da comportare la necessità di trattazione della causa anche in periodo feriale, con il sacrificio del diritto alle ferie dei difensori, per evitare alle parti di subire un grave pregiudizio.

Cass. civ. n. 1126/1988

I termini minimi che secondo l'art. 163 bis c.p.c. devono intercorrere fra il giorno della notificazione della citazione e quello di comparizione sono perentori ed inderogabili e devono essere osservati dall'attore, a pena di nullità dell'atto introduttivo della lite rilevabile d'ufficio (salva la sanatoria ex nunc per la costituzione del convenuto), anche quando egli proceda alla rinnovazione della notifica dell'atto medesimo ai sensi dell'art. 291 c.p.c. senza che possa rilevare che l'inosservanza di quei termini derivi dalla data fissata per detta rinnovazione nell'ordinanza del giudice.

Cass. civ. n. 2225/1987

Nel caso in cui l'attore assegni un termine di comparizione eccedente il minimo, non è affetta da nullità l'anticipazione dell'udienza di comparizione, ove il convenuto si sia costituito dopo la scadenza del termine minimo di comparizione, sempre che la parte intimata abbia avuto piena e tempestiva conoscenza del provvedimento presidenziale di anticipazione (chiesto ed ottenuto dal convenuto costituito) e, quindi, senza impedimenti o limitazione per l'esercizio del suo potere di difesa, in conformità alla ratio della disciplina del combinato disposto degli artt. 163 bis, terzo comma, c.p.c. e 70 disp. att. stesso codice, diretta ad assicurare, con la regolare costituzione del contraddittorio, la possibilità più ampia di difesa.

Cass. civ. n. 1616/1987

I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c., sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta, sicché, se questa è stata effettuata nel domicilio eletto dalla parte presso il proprio procuratore residente fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato — non essendosi avvalso il notificante della facoltà di eseguirla presso la cancelleria del giudice adito, dove si intendeva eletto il domicilio del procuratore ai sensi dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, è a tale luogo di effettiva notifica che bisogna aver riguardo ai fini del termine di comparizione, e non a quella dove la notificazione stessa si sarebbe potuta eseguire, con la conseguenza che l'inosservanza del detto termine, con riguardo ad una citazione in appello, ne comporta la nullità e, quindi, l'inammissibilità del gravame ove la costituzione della controparte, avente efficacia di sanatoria ex nunc sia avvenuta dopo il decorso del termine per l'appello.

Cass. civ. n. 875/1986

Poiché la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, disposta dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, si applica anche ai termini di comparizione, deve ritenersi affetto da nullità l'atto di citazione — anche se di impugnazione — che assegni al convenuto un termine di comparizione che, detratto il periodo feriale, risulti inferiore a quello minimo prescritto, tale nullità — dove non sanata con la costituzione del convenuto (ovvero di tutti i convenuti nei cui confronti sia stata proposta una domanda inscindibile) — si trasmette alla successiva sentenza.

Cass. civ. n. 689/1986

Il provvedimento con il quale il presidente del tribunale, in calce alla citazione introduttiva, disponga l'abbreviazione dei termini di comparizione, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. 163 bis c.p.c., non contiene un'implicita dichiarazione d'urgenza della causa, secondo la previsione dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario ed ai diversi fini della trattazione della causa medesima nel periodo feriale, e, pertanto, non può valere ad escludere l'operatività della sospensione dei termini processuali durante il predetto periodo, ai sensi dell'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742.

Cass. civ. n. 5910/1981

Nel giudizio di appello si applica lo stesso termine di comparizione che, avuto riguardo alla distanza tra il luogo di comparizione e quello di notificazione, dovrebbe applicarsi, ai sensi dell'art. 163 bis c.p.c., se il giudizio di svolgesse in primo grado, con la conseguenza che quando il luogo della notificazione si trovi nel distretto della corte d'appello innanzi alla quale l'appellato deve comparire, ma nella circoscrizione di un tribunale diverso da quello in cui ha sede la medesima corte, il termine di comparizione non può essere inferiore a quaranta giorni. L'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale dà luogo, se il convenuto non si sia costituito, a nullità assoluta della citazione e, quindi, del giudizio e della relativa sentenza.

Cass. civ. n. 5844/1981

I termini per comparire in giudizio, stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c., sono fissati in relazione non ai luoghi delle possibili notificazioni, ma al luogo in cui la notificazione è realmente e validamente avvenuta. Pertanto, l'accertamento della nullità della notificazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, mentre comporta la necessità di rinnovare detta notificazione (art. 291, primo comma, c.p.c.), esclude l'ipotizzabilità della nullità della citazione stessa per insufficienza del termine di comparizione. La parte che intende avvalersi della notificazione di un atto processuale ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per la validità della medesima.

Cass. civ. n. 2977/1978

Nel caso in cui la citazione venga notificata nel periodo di sospensione dei termini processuali, disposta dalla L. n. 742 del 1969, ed in conseguenza il termine di comparizione ex art. 164 bis c.p.c., decorrente dalla fine del periodo di sospensione, vada a scadere oltre l'udienza di comparizione fissata nella citazione medesima, la citazione è nulla per insufficienza del termine anzidetto. Siffatta nullità, non rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado, nella contumacia del convenuto, né, perdurando la contumacia dello stesso, dal giudice di appello, rende nulle entrambe le sentenze e, integrando una ipotesi di non proseguibilità del processo, comporta la cassazione senza rinvio della sentenze medesime.

Cass. civ. n. 5261/1977

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, opera anche con riguardo ai termini minimi di comparizione, previsti dall'art. 163 bis c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo del giudizio (in primo grado od in appello), con la conseguenza che il rispetto o meno di detti termini va riscontrato detraendo i giorni compresi fra il primo agosto ed il 15 settembre e sommando quelli che restano fra la data di notificazione dell'atto e quella fissata nell'atto stesso per l'udienza di comparizione, mentre rimane irrilevante, a tal fine, che l'udienza medesima sia stata rinviata d'ufficio.

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