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Articolo 270 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Apertura della liquidazione controllata

Dispositivo dell'art. 270 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256(1).

2. Con la sentenza il tribunale:

  1. a) nomina il giudice delegato;
  2. b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
  3. c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
  4. d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
  5. e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
  6. f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
  7. g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 270 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il primo comma della disposizione conferma il principio, scolpito all'art. 7 CCI, il quale obbliga l'autorità giudiziaria, dinanzi ad una pluralità di domande, a dare priorità di trattazione alle domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi o del sovraindebitamento alternativi alla liquidazione giudiziale o controllata, concepite dunque come extrema ratio. L'introduzione di una siffatta norma di coordinamento - unitamente all'art. 271 CCI - si è resa necessaria, in particolare, alla luce della estensione ai creditori ed al pubblico ministero della legittimazione attiva alla presentazione della domanda (se fosse legittimato il solo debitore - così come disponeva la L. 3/2012 - non vi sarebbe alcuna esigenza di operare un coordinamento).

Oltre all'assenza di domande di accesso al concordato minore o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, in sede di apertura il Tribunale deve verificare anche la sussistenza del presupposto oggettivo e soggettivo, sulla base della documentazione depositata e della relazione eventualmente redatta dall'OCC (non è chiaro se l'incompletezza della documentazione presentata, in sé, integri una causa di inammissibilità del ricorso), nonché il rispetto del limite di rilevanza dell'esposizione debitoria (ai sensi dell'art. 270, i debiti scaduti e non pagati devono avere valore complessivo superiore ai 50.000 euro).

Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda, il Tribunale dovrà disporre l'apertura della procedura con sentenza; sentenza che, per effetto dell'esplicito rinvio all'art. 256 CCI, comporta l'automatico assoggettamento a liquidazione controllata dei soci illimitatamente responsabili, se il debitore è una società.

Nella medesima sentenza il Tribunale:
  1. nomina il giudice delegato
  2. nomina il liquidatore, che deve preferibilmente coincidere con il gestore della crisi che ha fornito assistenza al debitore in sede di accesso alla procedura (se, ovviamente, la domanda è stata presentata dal debitore): il liquidatore è investito di funzioni pressoché assimilabili a quelle del curatore nella liquidazione giudiziale, tra le quali rientra la rappresentanza processuale del debitore nei procedimenti pendenti (ai sensi dell'art. 143 CCI, espressamente richiamato al quinto comma)
  3. ordina al debitore il deposito delle scritture contabili obbligatorie, dei bilanci (se il debitore è un imprenditore) e dell'elenco dei propri creditori, entro il termine di 7 giorni
  4. fissa il termine, non superiore a 60 giorni, entro il quale i creditori devono presentare la domanda di ammissione al passivo
  5. ordina, al soggetto che ne sia in possesso, la consegna al liquidatore dei beni del debitore
  6. dispone che il liquidatore provveda alla pubblicazione della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, oppure tramite iscrizione nel registro delle imprese (laddove il debitore sia un imprenditore)
  7. ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza nei pubblici registri immobiliari
Quanto agli effetti, va notato che la sentenza di apertura della liquidazione controllata, così come la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, determina:
  • l'obbligo di concorso per i creditori (art. 150): per soddisfarsi sui risultati della liquidazione, i creditori devono far accertare la sussistenza e l'entità del credito esclusivamente nell'ambito del procedimento di accertamento del passivo
  • il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali e la sospensione di quelle già avviate (art. 151)
  • la sospensione dei contratti pendenti (contratti rimasti ineseguiti nelle prestazioni principali da ambo le parti): in questo caso è il liquidatore a dover decidere se sia opportuno continuare il rapporto oppure addivenire al suo scioglimento, fermo restando che nel primo caso i crediti maturati dalla controparte in corso di procedura sono espressamente qualificati come prededucibili, mentre nel secondo caso la controparte avrà comunque diritto ad un indennizzo (il diritto all'indennizzo dovrà essere fatto valere mediante apposita insinuazione al passivo)

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