La disposizione consente, a certe condizioni, la riapertura della procedura di liquidazione giudiziale.
In tali ipotesi, si ripristinano gli effetti della procedura; non si tratta di una procedura che viene aperta ex novo, ma della prosecuzione della precedente.
La riapertura della procedura è possibile solo in caso di compiuta ripartizione dell'attivo e/o di mancanza di attivo di cui all'art. 233 c.c.i.
Ad essa non può farsi luogo se la liquidazione giudiziale si sia chiusa in caso di mancata presentazione di domande di ammissione e di pagamento integrale o estinzione dei crediti ammessi di cui all'art. 233 c.c.i.i., o quando non vi siano più crediti ammessi al passivo non ancora interamente soddisfatti. In questi ultimi casi, infatti, la riapertura della procedura sarebbe inutile, non essendovi residuati crediti concorsuali da soddisfare.
La riapertura della liquidazione giudiziale dipende dall'effettiva esistenza di una qualche utilità del provvedimento.
La legittimazione a chiedere la riapertura del fallimento spetta al debitore e ai suoi eredi che possono essere legittimati anche a proporre la domanda di concordato.
La riapertura della liquidazione giudiziale non può essere disposta dal tribunale d'ufficio o su istanza del pubblico ministero.
Il procedimento di riapertura si svolge davanti al tribunale concorsuale, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale già chiusa secondo le regole dei procedimenti in camera di consiglio; il tribunale è chiamato ad accertare soltanto i presupposti della riapertura, e non i requisiti di fallibilità e l'insolvenza dell'imprenditore.
Dal momento che la sentenza di riapertura ripristina gli effetti della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, deve ritenersi che la prima sia soggetta al medesimo regime della seconda. La riapertura ha sempre efficacia ex nunc, quindi gli effetti della liquidazione giudiziale vengono ripristinati a partire dalla pronuncia della sentenza che la dispone.
La riapertura non travolge gli atti compiuti dal debitore dopo la chiusura.
I debiti assunti dal debitore in costanza della fase iniziale della procedura rimangono inefficacia anche rispetto alla fase successiva.
La procedura riaperta si svolge come quella già chiusa,
Nel caso di mancata domanda di conferma, i creditori ammessi al passivo nella procedura chiusa non possano essere presi in considerazione ai fini dei nuovi riparti.
I creditori presenti nel vecchio stato passivo, in ogni caso, possono chiedere di essere ammessi nel nuovo stato passivo per gli interessi maturati nel frattempo.
Possono presentare domanda di ammissione nello stato passivo della liquidazione giudiziale riaperto anche i creditori anteriori alla prima procedura, che non si erano mai insinuati, nonché i creditori successivi all'apertura della prima procedura, per crediti sorti durante la procedura, ed anche successivamente alla chiusura.