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Articolo 465 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Atti del presidente del tribunale o della corte di assise

Dispositivo dell'art. 465 Codice di procedura penale

1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi(1), anticipare l'udienza o differirla non più di una volta(2).

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza [174](3).

Note

(1) Può essere un esempio il differimento per eventuale concomitanza di altri procedimenti rinviati o l'anticipazione di un dibattimento a carico di imputato detenuto.
(2) Non essendo prevista un'apposita sanzione, per il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177, laddove la facoltà di anticipazione o differimento dell'udienza venga esercitata per più di una volta non si produrrà alcun effetto negativo.

Ratio Legis

Il legislatore ha previsto che il presidente del tribunale o della corte d'assise possa anticipare o differire l'udienza, solo a fronte di giustificati motivi, in un'ottica di semplificazione processuale.

Spiegazione dell'art. 465 Codice di procedura penale

All'interno del giudizio si possono distinguere gli atti preliminari al dibattimento, il dibattimento vero e proprio e gli atti successivi al dibattimento.

La fase degli atti preliminari al dibattimento va dalla conclusione dell'udienza preliminare sino agli atti introduttivi del dibattimento, ma senza una rigorosa delimitazione cronologica, posto che alcune delle attività preparatorie al giudizio (ad es. citazione) hanno luogo nella fase precedente, e che le questioni preliminari, appartenenti già al dibattimento, vengono trattati prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. Ad ogni modo, un'interpretazione sistematica suggerisce di prendere come momento iniziale la ricezione del decreto che dispone il giudizio e come momento finale la costituzione delle parti (art. 484).

Il destinatario del decreto che dispone il giudizio è il presidente del tribunale o della corte d'assise, il quale può anticipare l'udienza o differirle, ma non più di una volta, tramite decreto emesso per giustificati motivi.

L'eventuale provvedimento deve ovviamente essere comunicato al pubblico ministero, alle parti privare, alla persona offesa ed ai rispettivi difensori. Fermo restando che tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore ai venti giorni, il provvedimento di anticipazione dell'udienza deve essere notificato ai soggetti di cui sopra almeno sette giorni prima della nuova data dell'udienza.

La scelta di tale determinazione temporale si spiega in quanto ai sensi dell'art. 468, comma 1, la richiesta di escussione di testimoni, periti, consulenti tecnici e persone ex art. 210 deve essere avanzata almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Massime relative all'art. 465 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 17218/2009

Il potere di rappresentanza dell'imputato contumace da parte del difensore opera non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche nel caso di sospensione del dibattimento. (La Corte ha, in applicazione di tale principio, ritenuto legittima la notifica all'imputato contumace, nella persona del difensore, del rinvio effettuato fuori udienza).

Cass. pen. n. 7943/2007

È illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti, in conformità alla pronuncia di primo grado, l'eccezione di nullità del giudizio in ragione dell'anticipazione dell'udienza di discussione, senza alcun avviso agli imputati che non poterono parteciparvi, in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza - a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente, ex art. 477 cod. proc. pen. - deve essere, ex art. 465 cod. proc. pen., notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori, e comunicata al Pubblico Ministero e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, nella specie quello di primo grado e del successivo giudizio di appello. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 4 gennaio 2006).

Cass. pen. n. 49587/2001

La previsione di cui all'art. 465, comma 2, c.p.p. che impone la comunicazione e notificazione del provvedimento di anticipazione d'udienza almeno 7 giorni prima della nuova data fissata, si pone a tutela del diritto di difesa e trova applicazione solo quando l'udienza venga anticipata in sede di atti preliminari al dibattimento; quando invece si tratti di anticipazione dell'udienza di prosecuzione del dibattimento già aperto, trova applicazione la diversa disciplina di cui all'art. 477 c.p.p. posto che, in tale momento, il diritto di difesa ha già avuto modo di esplicarsi la conoscenza di tutti gli atti processuali, mentre, d'altro canto, si pone l'esigenza di garantire la massima concentrazione nella durata del dibattimento stesso.

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