1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi(1), anticipare l'udienza o differirla non più di una volta(2).
2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429 commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza [174](3).
Note
(1)
Può essere un esempio il differimento per eventuale concomitanza di altri procedimenti rinviati o l'anticipazione di un dibattimento a carico di imputato detenuto.
(2)
Non essendo prevista un'apposita sanzione, per il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177, laddove la facoltà di anticipazione o differimento dell'udienza venga esercitata per più di una volta non si produrrà alcun effetto negativo.