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Articolo 8 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

(D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

[Aggiornato al 10/08/2025]

Trasformazione del rapporto

Dispositivo dell'art. 8 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

3. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 o il convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale(1).

5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

5-bis. La lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi 4 e 5, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla(2).

5-ter. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-bis, ove rilevata nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 bis del decreto-legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impedisce al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni(2).

6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
(2) I commi 5-bis e 5-ter sono stati introdotti dall'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.

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Consulenze legali
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G. M. chiede
giovedì 26/03/2026
“Buongiorno sto ponendo un quesito che riguarda fatti accadutosi a mia moglie ma che coinvolgono
la famiglia al completo. La signora è infermiera presso un’azienda pubblica da 18 anni, tre anni fa
per motivazioni previste per legge, in questo caso bambini piccoli di 5 e 7 anni e problemi a livello
educativo per la mancata presenza della madre, gli è stato concesso un part time verticale di tre giorni
e 24 ore settimanali, con scadenza ad aprile 2026, considerato che vive a 70 km dal luogo di lavoro.
Su richiesta verbale dell’azienda a febbraio 2026 esegue domanda di rinnovo del part -time triennale
perché permangono gli stessi requisiti della richiesta iniziale, dopo pochi giorni a marzo 2026 viene
notificata una lettera con negazione del rinnovo e revoca del part time per problemi organizzativi
della singola unità operativa legati alla sua tipologia di part time verticale, ricordo che la signora in
questo periodo è sempre stata in sovrannumero nella stessa unità operativa.
Viene intimato il rientro a tempo pieno ad aprile 2026, dopo rimostranze verbali viene convocate a
riunione e gli viene chiesto sempre verbalmente che per mantenere il part-time deve spostarsi di sua
volontà ad altra unità operativa ed oltre anche d’’emergenza, la quale non viene accettato perché
inteso come auto-trasferimento punitivo per aver inserito nella contesa a sua difesa dei sindacati.
Si ravvedono violazioni delle procedure di revoca del part time e profonde mancanze nel merito della
revoca del part time:
L’azienda ospedaliera non ha mai raggiunto la quota percentuale massima dei part time concedibili
L’azienda ospedaliera non ha mai sospeso l’autorizzazione a nuovi part time
L’azienda ospedaliera non ha mai emesso atti amministrativi di carenza personale e quindi di passare
a revoca dei part time
L’atto di revoca viene fatto si indicazione e firma di un dirigente delle professioni sanitarie senza mai
rimostranze scritte del capo dell’unità operativa d’appartenenza
La revoca del part time non ha mai ricevuto una giustificazione di non discriminazione essendo stata
colpita quasi esclusivamente la signora senza toccare altri part time con motivazioni simili,
L’azienda ospedaliera non assume la paternità attiva di rimozione di tutti i part time simili, ma emette
una delibera su indicazione e richiesta del singolo dirigente sanitario, che evidenzia a mio avviso una
sua personale esigenza organizzativa legata alla singola unità operativa ed anche discriminatoria, non
una esigenza posta in essere a livello generale da parte dell’azienda stessa nel suo complesso.
Si chiede di valutare se presenti i risvolti illeciti di questo atto amministrativo sia in termini di merito,
procedurali e contrattuali, e se presenti come procedere per far valere i propri diritti e far revocare od
opporsi a tale situazione accadutasi.
Cordiali saluti, allego delibera revoca part time e vecchia concessione dello stesso.”
Consulenza legale i 08/04/2026
Il CCNL 2022-2024 introduce una disciplina organica e aggiornata del lavoro a tempo parziale nel comparto sanità, che si affianca e integra le fonti legislative. I punti cardine sono i seguenti:
• Limite del 25%: i rapporti a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica per ciascun profilo professionale, calcolata al 31 dicembre di ogni anno. Il limite è arrotondato per eccesso all'unità, così da garantire almeno un posto part-time anche nei profili più piccoli.
• Termine di risposta: l'Azienda ha 60 giorni di tempo per rispondere alla domanda di trasformazione. Può accoglierla oppure respingerla con atto motivato esclusivamente in tre casi tassativi: (i) tetto del 25% già raggiunto; (ii) conflitto di interessi o incompatibilità con attività esterna; (iii) compromissione della funzionalità del servizio.
• Gravi esigenze personali: in presenza di gravi e documentate situazioni personali o familiari, le Aziende possono aumentare il contingente del 25% di un ulteriore 10%; in tali casi sono ammessi part-time temporanei da tre a sei mesi con procedure più rapide.
• Criteri di priorità: il CCNL stabilisce criteri di precedenza nella valutazione delle domande, tra cui: lavoratori con disabilità; chi rientra da congedi di maternità o paternità; chi deve sottoporsi a cure incompatibili con il tempo pieno; chi assiste familiari in programmi terapeutici; genitori con figli minori, in relazione al numero.
• Diritto di recesso dell'Azienda: il CCNL impone preavviso adeguato, motivazione scritta e specifica, verifica della disponibilità di personale sostitutivo e informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.

L'art. 1, comma 58, L. 662/1996 stabilisce che le amministrazioni pubbliche fissano preventivamente la percentuale massima di personale che può essere ammesso al part-time, e che solo al superamento di tale soglia l'amministrazione può legittimamente negare o revocare il tempo parziale. Il CCNL 2022-2024 ha rideterminato tale soglia nel 25% della dotazione organica per profilo professionale. Dal racconto dei fatti emerge che l'azienda ospedaliera non ha mai raggiunto tale soglia e non ha mai sospeso l'autorizzazione a nuovi part-time. Viene, quindi, a mancare il presupposto giuridico fondamentale che legittimerebbe la revoca. Se la dipendente è sempre stata in soprannumero nel reparto, la pretesa che la sua assenza tre giorni su sette determini un problema di copertura risulta ulteriormente indebolita sul piano sostanziale. Si tenga peraltro conto che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, D. Lgs. 81/2015, in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a tredici anni, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Lo stesso art. 1, comma 58, L. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 5 D.Lgs. 165/2001 — che subordina l'esercizio del potere organizzativo datoriale al rispetto di principi di razionalità e correttezza — richiede che le «esigenze organizzative» poste a fondamento della revoca siano documentate da atti formali dell'amministrazione nel suo complesso. Il CCNL 2022-2024 conferma che il diniego è ammissibile solo ove la riduzione dell'orario «comprometta la funzionalità del servizio» e tale compromissione sia oggettivamente accertata. Nel caso di specie non risulta alcuna delibera aziendale che dichiari lo stato di carenza di organico, né alcun piano di rientro generalizzato. Il provvedimento appare originato da un'esigenza del singolo dirigente della singola unità operativa, non da una scelta organizzativa aziendale complessiva.

L'art. 3 L. 241/1990 impone che ogni provvedimento amministrativo contenga la motivazione, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Il CCNL 2022-2024 richiede «motivazione scritta e specifica». L'indicazione generica di «problemi organizzativi della singola unità operativa» non soddisfa questo standard: mancano dati sull'organico, valutazioni comparative tra i dipendenti part-time, riferimenti a piani di programmazione del personale e, soprattutto, la dimostrazione che la soglia del 25% sia stata superata o che la funzionalità del servizio sia concretamente compromessa. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento appare generica e non supportata da un’istruttoria adeguata. Il riferimento a generici “problemi organizzativi della unità operativa” non consente di comprendere le reali ragioni della decisione, né risulta accompagnato da dati oggettivi, valutazioni comparative o documentazione interna.

L'art. 1 L. 241/1990, nel sancire i criteri di economicità, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa, esclude che l'amministrazione possa imporre al lavoratore condizioni degradanti — quali il trasferimento coatto a un'unità di emergenza — come alternativa informale alla revoca del part-time, in assenza di qualsiasi base normativa o contrattuale. Tale condotta, avanzata solo verbalmente, potrebbe configurare una pressione indebita. Il CCNL 2022-2024 non prevede alcuna forma di «scambio» tra conservazione del part-time e trasferimento non consensuale. Peraltro, ai sensi dell’art. 8, comma 5-bis del D.Lgs. 81/2015, “la lavoratrice o il lavoratore che richiede la trasformazione del contratto, ai sensi dei commi 4 e 5, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla”.

Il CCNL Comparto Sanità 2022-2024 disciplina compiutamente le procedure di revoca del rapporto di lavoro a tempo parziale, imponendo: preavviso adeguato; motivazione scritta e specifica; verifica della disponibilità di personale sostitutivo; informativa preventiva alle organizzazioni sindacali. Il contratto chiarisce, inoltre, che il diniego è ammissibile solo in tre casi tassativi (superamento del 25%, conflitto di interessi, compromissione della funzionalità del servizio) e che, in presenza di gravi esigenze personali, l'Azienda deve valutare soluzioni alternative come il part-time temporaneo. Ove tali passaggi non risultino rispettati, la revoca potrebbe essere considerata invalida indipendentemente dai profili di legittimità amministrativa.

Va tuttavia evidenziato un elemento di particolare rilevanza giuridica, rappresentato dal fatto che il part-time in questione era stato concesso con una scadenza prefissata. In termini formali, dunque, l’amministrazione non ha proceduto a una revoca in senso tecnico, ma ha negato il rinnovo del rapporto a tempo parziale. Questo potrebbe comportare un’attenuazione dell’onere motivazionale rispetto a una revoca anticipata. Tuttavia, anche in caso di mancato rinnovo, l’amministrazione è comunque tenuta a rispettare i principi di correttezza, buona fede e non discriminazione, non potendo adottare decisioni arbitrarie o ritorsive.

Peraltro, il CCNL 2022-2024 inserisce i genitori con figli minori tra le categorie prioritarie nell'assegnazione del part-time, in relazione al numero di figli.

Sotto il profilo della parità di trattamento, la situazione descritta evidenzia possibili profili di discriminazione. Qualora altri dipendenti in condizioni analoghe abbiano mantenuto il part-time, mentre la misura sia stata applicata quasi esclusivamente alla lavoratrice interessata, si configura una disparità di trattamento potenzialmente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198. In tal caso, opera il principio dell’inversione dell’onere della prova, per cui spetta all’amministrazione dimostrare che la decisione è giustificata da ragioni oggettive e non discriminatorie.
A livello operativo, si potrebbe richiedere alla P.A. tutta la documentazione relativa al procedimento: delibere aziendali sul part-time e percentuali aggiornate al 31 dicembre dell'ultimo anno disponibile (ai sensi del CCNL 2022-2024); dati numerici sul personale a tempo parziale per profilo professionale; atti del Dirigente delle Professioni Sanitarie e del capo UO, verbali interni, piani di programmazione del personale; documentazione comprovante la dedotta compromissione della funzionalità del servizio.

Non può essere trascurato neppure il possibile profilo ritorsivo. La coincidenza temporale tra l’intervento delle organizzazioni sindacali e la successiva decisione di non rinnovare il part-time costituisce un elemento indiziario che potrebbe essere valutato in sede giudiziaria, anche alla luce delle tutele previste dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori). Le OO.SS. potrebbero attivare la procedura di comportamento antisindacale ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970 dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, ove fosse dimostrabile il collegamento tra la revoca e l'intervento sindacale. Il CCNL 2022-2024 richiede l'informativa preventiva alle OO.SS. quale condizione di validità del procedimento: la sua omissione costituisce autonomo motivo di impugnazione.

Il rapporto di lavoro del personale del SSN è privatizzato ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e la competenza appartiene al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Si potrebbe iniziare inviando una diffida formale, anche tramite organizzazione sindacale, chiedendo la sospensione degli effetti del provvedimento e il riesame della posizione.
In caso di esito negativo, si potrebbe tentare un ricorso al giudice del lavoro per declaratoria di illegittimità della revoca, reintegrazione nelle condizioni di part-time, risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

P. B. chiede
giovedì 26/02/2026
“Buongiorno. Circa un mese fa ho presentato all'azienda in cui lavoro una richiesta di passaggio da regime di full-time a part-time , il motivo della mia richiesta è un problema fisico dovuto ad un infortunio sul lavoro alla mano destra (lesioni alle pulegge dl tendine) che superata la fase acuta dell'infortunio con la chiusura da parte di inail il problema è rimasto insoluto diventato cronico in quanto continua a provocarmi problemi durante il lavoro con dolori e a volte gonfiore che mi costringono a ricorrere al medico di base , preciso che tutto il quadro è correlato da documentazione medica. Ho motivo di ritenere che la mia richiesta venga respinta a causa della mia esperienza pluritrentenale che comprende un ingente numero di mansioni . Lavoro in un aeroporto da 37 anni e ho valutato l'orario part-time per ridurre quantomeno il carico . Volevo sapere cosa dice la legge al riguardo . Ringrazio e porgo distinti saluti”
Consulenza legale i 05/03/2026
In relazione alla situazione descritta, è opportuno richiamare la disciplina normativa che regola la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché i casi nei quali tale trasformazione può configurarsi come un diritto del lavoratore oppure come una semplice richiesta rimessa alla valutazione del datore di lavoro.

La normativa di riferimento è contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), che ha riordinato la disciplina dei rapporti di lavoro e, in particolare, all’articolo 8 che regola le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time e viceversa.
La norma stabilisce che, in via generale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti, da formalizzare per iscritto. Ciò significa che, di regola, la richiesta del lavoratore non comporta automaticamente l’obbligo per il datore di lavoro di accoglierla, trattandosi di una modifica delle condizioni contrattuali originarie che richiede il consenso di entrambe le parti.

La legge, tuttavia, prevede alcune ipotesi nelle quali la posizione del lavoratore è rafforzata. In particolare, l’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che il lavoratore affetto da patologie oncologiche oppure da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata da una commissione medica competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In tali casi il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta del dipendente, trattandosi di una previsione normativa posta a tutela della salute del lavoratore.

Al di fuori di queste ipotesi, la legge non configura un vero e proprio diritto soggettivo alla trasformazione del rapporto, ma riconosce in alcune situazioni una priorità nella concessione del part-time. Sempre l’articolo 8 del D.Lgs. 81/2015 riconosce, ad esempio, una priorità ai lavoratori che assistono familiari affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative, nonché ai genitori di figli affetti da gravi disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. In queste ipotesi il datore di lavoro deve tenere conto della richiesta del dipendente e valutarla con particolare attenzione, pur mantenendo un margine di discrezionalità legato alle esigenze organizzative dell’impresa.

Nel caso specifico, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time è motivata dalla presenza di una patologia alla mano derivante da infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, che, pur essendo stato formalmente chiuso sotto il profilo assicurativo, continua a determinare dolori e limitazioni nello svolgimento delle mansioni lavorative. Se tale condizione non rientra tra le patologie espressamente indicate dalla legge come causa di diritto automatico al part-time, la richiesta rientra comunque nell’ambito delle domande motivate da esigenze di tutela della salute del lavoratore.
È importante ricordare che la tutela della salute costituisce un diritto fondamentale garantito dall’articolo 32 della Costituzione, mentre l’articolo 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Pertanto, in presenza di documentazione medica che dimostri una difficoltà oggettiva nello svolgimento dell’attività lavorativa a tempo pieno, il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la richiesta con attenzione e a motivare adeguatamente un eventuale rifiuto.

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che, salvo il caso in cui la patologia venga qualificata come grave patologia cronico-degenerativa con riduzione della capacità lavorativa accertata da commissione medica, la trasformazione del rapporto in part-time non costituisce automaticamente un diritto esigibile, ma una richiesta che deve essere oggetto di valutazione da parte dell’azienda.

Anonimo chiede
mercoledì 12/08/2020 - Lombardia
“Buongiorno,

Lavoro da febbraio 2017 come medico anestesista presso l'ospedale di (omissis) con contratto a tempo indeterminato. Sono anche mamma di due bimbi di 3 e 4 anni, motivo per cui nel 2018 ho chiesto il part-time che mi è stato rifiutato per mancanza di personale. Il 22 agosto 2019 è stato bandito e successivamente espletato il concorso per medici anestesisti presso l'azienda ASST del Garda (di cui l'ospedale di (omissis) fa parte). Sono stati assunti 3 medici, che hanno preso servizio presso gli ospedali di Manerbio e Desenzano, ma non a (omissis) nonostante la carenza cronica di anestesisti. A gennaio 2020 ho chiesto nuovamente il part-time: la domanda è stata protocollata, ma ad oggi non ho ancora ricevuto una risposta.

Ho atteso che rientrasse "l'emergenza Covid19", durante la quale ho continuato a lavorare senza richiedere i congedi straordinari che lo Stato ha offerto e continua a offrire in questo periodo a noi operatori sanitari. A maggio tuttavia ho inviato una email all'ufficio di competenza a cui non è seguita nessuna risposta; ho allora chiamato telefonicamente a giugno e mi hanno risposto che mi avrebbero fatto sapere.

In sostanza, da quando ho presentato la domanda, sono trascorsi 7 mesi. Il contratto nazionale dei medici ospedalieri rinnovato a dicembre 2019 prevede che il dirigente medico abbia 60 giorni di tempo per rispondere a tali richieste.

Quindi come devo procedere per:

1. Avere una risposta alla mia domanda di part-time.
2. Fare in modo che venga accettata.

Faccio presente che da maggio il numero di sale operatorie si è dimezzato per l'emergenza COVID e a rotazione io e i colleghi restiamo a casa in ferie forzate.

Grazie,
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 17/08/2020
L’accesso al rapporto di lavoro part time nell’ambito del CCNL Area Sanità è regolato dall’art. 110 “Accesso al rapporto di lavoro con impegno orario ridotto”.

Secondo tale norma, le Aziende ed Enti possono costituire rapporti di lavoro a impegno orario ridotto su richiesta dei dirigenti interessati, a fronte di una serie di comprovate e rilevanti esigenze familiari o sociali, tra cui anche l’assistenza ai figli sino agli otto anni di età.

Tuttavia, ai fini della concessione del part time non basta la sussistenza delle comprovate esigenze familiari o sociali.

Innanzitutto, il comma 2 dell’art. 110 citato, il numero dei rapporti a impegno orario ridotto non può superare il 3 per cento della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale rilevata al 31 dicembre di ogni anno.

In secondo luogo, l’applicazione dell’orario ridotto non deve determinare comunque un pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Infatti, ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del CCNL Area Sanità, “L’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto, se non sia già stato raggiunto il limite di cui al comma 2 e se l’impegno orario ridotto, anche in relazione all’orario concordato con il dirigente responsabile in applicazione dell’art. 111 (Orario di lavoro del dirigente con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto), non determini un pregiudizio alla funzionalità del servizio”.

Anche nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni. il datore di lavoro non ha l’obbligo di concedere la riduzione dell’orario al dipendente che ne fa richiesta.

In particolare, anche il termine di 60 giorni per la risposta da parte della ASST sembrerebbe meramente ordinatorio, dal momento che non è previsto un dovere dell’Azienda di rispondere (L’Azienda o Ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, può concedere la trasformazione del rapporto). La norma, in verità, non prevede né un dovere di comunicare l’eventuale diniego, né tantomeno di motivarlo.

Il dipendente ha un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale soltanto nei casi di cui al comma 7 della norma in parola, e cioè nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 (gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti) e 7 (in sostituzione del congedo parentale od entro i limiti del congedo), del D.Lgs.n.81/2015. Nelle suddette ipotesi, l’Azienda o Ente ha l’obbligo di costituire il rapporto di lavoro a impegno orario ridotto entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento dei contingenti fissati nei commi 2 e 6.

In tutti gli altri casi, compreso il caso di specie, non essendo previsto un obbligo della ASST di rispondere né in senso negativo, né in senso positivo non si potrà far altro che insistere con le richieste e attendere la risposta della ASST, eventualmente verificando nelle sedi opportune che vi siano i requisiti sopra citati.