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Articolo 97 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Contratti pendenti

Dispositivo dell'art. 97 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

2. La richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta(2).

3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.

4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza(2).

5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

7. La sospensione richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater, non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando sono presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una maggior durata, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile(2).

8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice competente secondo le regole ordinarie. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109(2).

11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6(2).

12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124(2).

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 23, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 97, comma 2; (con l'art. 23, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 97, comma 4; (con l'art. 23, comma 5, lettera c)) la modifica dell'art. 97, comma 7; (con l'art. 23, comma 5, lettera d)) la modifica dell'art. 97, comma 10; (con l'art. 23, comma 5, lettera e)) la modifica dell'art. 97, comma 11; (con l'art. 23, comma 5, lettera f)) la modifica dell'art. 97, comma 12.

Spiegazione dell'art. 97 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina la sorte dei contratti pendenti, in seguito alla presentazione della domanda di concordato ed alla sua apertura, risultando esclusi dal suo campo applicativo i soli contratti di lavoro. Per contratto pendente deve intendersi unicamente il contratto che sia rimasto ineseguito da ambedue le parti contrattuali, almeno con riferimento alle prestazioni principali (contratti di durata; contratti di somministrazione; no contratti di finanziamento o di mutuo, se l'istituto creditizio ha già versato alla controparte l'intero importo finanziato o mutuato).

In tali casi la regola fissata dal Codice è opposta a quella sancita all'art. 172 per la liquidazione giudiziale: l'apertura della procedura non determina, automaticamente, né la sospensione né lo scioglimento del contratto, ma è il debitore a dover richiedere all'autorità giudiziaria (al Tribunale, prima dell'apertura del concordato; al giudice delegato, tra il deposito della domanda e l'apertura del concordato) l'autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione del contratto, dando prova del fatto che la sua continuazione non sarebbe coerente rispetto ai contenuti del piano, né funzionale alla sua esecuzione. La controparte, entro sette giorni dalla notificazione dell'istanza del debitore, può opporsi alla sospensione o allo scioglimento, dimostrando l'assenza dei presupposti appena precisati (coerenza rispetto al piano e/o funzionalità rispetto alla esecuzione del concordato).

In ogni caso lo scioglimento non può essere richiesto dal debitore prima del deposito del piano e della proposta di concordato, posto che è in base a tali documenti che il Tribunale è chiamato a decidere sulla legittimità della misura. Per la stessa ragione, non si comprende il motivo per il quale un simile limite riguardi solo l'istanza di scioglimento, considerato che i presupposti della sospensione sono i medesimi ed il loro accertamento richiede una puntuale analisi del piano di concordato.
Ad ogni modo, in quest'ultimo caso la norma prescrive che la sospensione non possa protrarsi oltre il termine assegnato dal tribunale al debitore, ai sensi dell'art. 44, co. 1, per il deposito del piano e della proposta, ferma restando la sua possibile ulteriore estensione una volta avvenuto il deposito, fino ad un massimo di 30 giorni dalla data di apertura della procedura.

Tanto nel caso di sospensione quanto di scioglimento, la controparte ha diritto ad un indennizzo per il pregiudizio subito, che andrà soddisfatto in concorso con gli altri crediti chirografari anteriori al concordato (i crediti sorti in virtù della prosecuzione del contratto, dopo l'apertura della procedura, sono invece espressamente qualificati come prededucibili). L'indennizzo è determinato dal Tribunale o dal Giudice delegato, laddove le parti non abbiano previamente trovato un accordo sul punto.

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