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Articolo 146 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 146 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

  1. a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
  2. b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
  3. c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
  4. d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

Spiegazione dell'art. 146 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento riporta un elenco, di natura tassativa, dei beni e dei diritti facenti capo al debitore, che rimangono esclusi dallo spossessamento e dalla procedura concorsuale della liquidazione giudiziale.
Con riferimento a tali beni, il debitore conserva la titolarità, ma anche l'amministrazione dei medesimi ed i relativi diritti, con la connessa legitimatio ad processum.

La tassatività dell'elenco dei beni e dei diritti riportato dalla norma è dovuta all'eccezionalità della sottrazione dei beni del debitore al soddisfacimento dei creditori, posto che l'art. 2740 c.c. dispone in via generale che, salvo diversa disposizione di legge (il caso in esame è uno di quelli), il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

N.B. Un diritto di natura strettamente personale può essere quello di rinunciare all'eredità, per cui l'impugnazione da parte del curatore della rinuncia dell'ascendente, che rappresenta il fondamento della chiamata ereditaria in favore dei discendenti per rappresentazione, non toglie che il rinunciante, nonostante che il suo patrimonio sia sottoposto a liquidazione giudiziale, abbia il pieno ed esclusivo diritto di rinunciare all'eredità del de cuius.
Nella categoria dei diritti di natura strettamente personale si può far riferimento anche ai diritti potestativi che incidono su status personali, come ad es. il diritto di agire per la revoca della donazione (i motivi dell'azione di revoca e i riflessi personali che genera la donazione (es. la nascita di un obbligo alimentare verso il donante) inducono a ritenere che le azioni connesse alla donazione siano escluse dalla liquidazione giudiziale), le azioni di stato, l'impugnazione del matrimonio,
Quanto alle pensioni, va considerata inclusa nell'elenco anche la pensione di invalidità, che reintegra la permanente riduzione della capacità di guadagno del lavoratore in occupazioni confacenti alla sua attitudine, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale.

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