Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte (1).
Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.
Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.
Il decreto non è motivato (2), salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge (3); è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente (4).
Note
(1)
Di norma, il decreto è pronunciato in assenza di contraddittorio tra le parti, ovvero inaudita altera parte, come ad esempio accade nella giurisdizione volontaria (art.
737), nei provvedimenti cautelari (art.
672, IV comma) e nei decreti d'ingiunzione (art.
641). Tuttavia, vi sono dei casi in cui è necessario ascoltare le parti per la pronuncia di alcuni decreti (si pensi, in particolare, all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, sulla quale si pronuncia il tribunale con decreto motivato sentite parti e pubblico ministero: art.
274, II comma).
(2)
Anche se la norma indica che il decreto è privo di motivazione, è necessario tenere in considerazione il disposto di cui all'
art. 111 Cost. secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Proprio per tale ragione sovente accade nella prassi che il decreto sia, anche se solo sommariamente, motivato.
(3)
Ad esempio, si pensi al decreto motivato con il quale si abbreviano i termini di comparizione (art.
163bis, II comma) o con il quale si rigetta la domanda d'ingiunzione del creditore (art.
640, II comma) o ancora con il quale il giudice provvede in caso di sequestro anteriore alla causa (art.
672, IV comma). In queste ipotesi, se è omessa la motivazione, il decreto è nullo.
(4)
Diverse risultano le modalità con cui il decreto viene portato a conoscenza delle parti. Infatti, sono le singole disposizioni che in alcuni casi prevedono la semplice comunicazione (art.
163bis,
179), altre volte la notificazione (art.
297,
302) o ancora l'inserimento nel fascicolo d'ufficio (art.77 disp.stt.) o infine l'affissione (art.
54 e art. 80 disp. att.).