Note
(1)
L'apposizione dei sigilli è un provvedimento temporaneo che comporta la totale immobilizzazione dei beni colpiti a cui fa seguito la loro rimozione. La norma in esame infatti precisa che i sigilli non possono essere rimossi prima che siano trascorsi tre giorni dalla loro apposizione. Infatti, l'inventario viene generalmente effettuato successivamente all'apposizione dei sigilli e per effettuarlo è necessario occorre rimuovere i sigilli per evitare di incorrere nel reato di violazione dei sigilli ai sensi dell'
art. 349 del c.p..
(2)
La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico e a decorrere dal 2-6-1999.
(3)
Ai sensi del precedente
art. 754 del c.p.c., n. 2, la sigillazione viene disposta d'ufficio nel caso in cui tra gli eredi vi siano minori o interdetti e manchi il tutore o il curatore. In tal caso, la rimozione dei sigilli non può avvenire fino al momento in cui il giudice tutelare non abbia nominato il tutore o il curatore speciale del minore.
Si precisa inoltre, che il comma in commento non si applica nel caso in cui i sigilli siano stati apposti ai sensi dell'
art. 754 del c.p.c. n. 3, agli atti di depositari pubblici come i notaio ad esempio. In questa ipotesi, mancando la necessità di proteggere gli eredi incapaci, i sigilli potranno essere rimossi anche prima della nomina del nuovo rappresentante legale.
(4)
Nel caso in cui i sigilli vengano apposti sui beni del fallito il curatore, rimossi i sigilli, deve procedere a redigere l'inventario nel più breve tempo possibile formando con l'apporto del cancelliere il verbale delle attività compiute.