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Articolo 762 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine

Dispositivo dell'art. 762 Codice di procedura civile

I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito (1) se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice (2) per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [2, 390 c.c. e ss.] (3), non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore [346 c.c.] o un curatore speciale [78] (4).

Note

(1) L'apposizione dei sigilli è un provvedimento temporaneo che comporta la totale immobilizzazione dei beni colpiti a cui fa seguito la loro rimozione. La norma in esame infatti precisa che i sigilli non possono essere rimossi prima che siano trascorsi tre giorni dalla loro apposizione. Infatti, l'inventario viene generalmente effettuato successivamente all'apposizione dei sigilli e per effettuarlo è necessario occorre rimuovere i sigilli per evitare di incorrere nel reato di violazione dei sigilli ai sensi dell'art. 349 del c.p..
(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico e a decorrere dal 2-6-1999.
(3) Ai sensi del precedente art. 754 del c.p.c., n. 2, la sigillazione viene disposta d'ufficio nel caso in cui tra gli eredi vi siano minori o interdetti e manchi il tutore o il curatore. In tal caso, la rimozione dei sigilli non può avvenire fino al momento in cui il giudice tutelare non abbia nominato il tutore o il curatore speciale del minore.
Si precisa inoltre, che il comma in commento non si applica nel caso in cui i sigilli siano stati apposti ai sensi dell'art. 754 del c.p.c. n. 3, agli atti di depositari pubblici come i notaio ad esempio. In questa ipotesi, mancando la necessità di proteggere gli eredi incapaci, i sigilli potranno essere rimossi anche prima della nomina del nuovo rappresentante legale.
(4) Nel caso in cui i sigilli vengano apposti sui beni del fallito il curatore, rimossi i sigilli, deve procedere a redigere l'inventario nel più breve tempo possibile formando con l'apporto del cancelliere il verbale delle attività compiute.

Spiegazione dell'art. 762 Codice di procedura civile

La norma in esame dispone che i sigilli non possono essere rimossi prima che siano decorsi tre giorni dalla loro applicazione, a meno che il giudice, per ragioni di urgenza, non abbrevi tale termine con decreto motivato (ciò conferma il carattere provvisorio dell'apposizione dei sigilli, dovendo a questa sempre seguire la rimozione).

Il secondo comma, poi, precisa che qualora uno degli eredi sia un minore non emancipato, la rimozione non può essere ordinata finché non gli venga nominato un tutore o un curatore speciale; in questo caso, infatti, trattandosi di incapaci, l'accettazione dell’eredità deve necessariamente avvenire con beneficio d'inventario, il che comporta che all'apposizione dei sigilli deve sempre seguire la redazione dell'inventario.

Il termine dilatorio di tre giorni è stato previsto al fine di porre gli interessati nella condizione di far valere, se necessario, le loro ragioni prima che avvenga la rimozione.
E’ anche consentita una rimozione parziale dei sigilli, a cui, ovviamente, dovrà successivamente far seguito un ulteriore provvedimento di rimozione.

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