La norma in esame si occupa di disciplinare l'opposizione al
provvedimento di
rimozione dei sigilli, la quale costituisce l'unico modo espressamente previsto dall'ordinamento per impugnare tale provvedimento.
Discussa è la natura giuridica del giudizio di opposizione, se contenziosa o meno, ma secondo la tesi prevalente in dottrina tale procedimento si deve ricondurre alla
volontaria giurisdizione, argomentandosi dal rilievo secondo cui la valutazione demandata al giudice verte esclusivamente sulla opportunità di mantenere o rimuovere i sigilli. Va, tuttavia, precisato che è sempre possibile adire la via contenziosa, al fine di ottenere un accertamento pieno in ordine alle contrastanti pretese di carattere sostanziale relative alle cose sulle quali sono stati apposti o rimossi i sigilli.
La legittimazione a proporre opposizione al provvedimento di rimozione dei sigilli compete a chiunque vi abbia interesse, ossia tutti i soggetti che, sebbene non siano legittimati a richiedere l'apposizione, potrebbero subire un danno giuridicamente valutabile dalla rimozione dei sigilli.
Qualora l’istante abbia partecipato al relativo procedimento, l'opposizione può anche effettuarsi mediante dichiarazione da inserire nel
processo verbale di
apposizione dei sigilli (in tutti gli altri casi occorre un apposito ricorso diretto al giudice dell'apposizione).
Giudice competente è lo stesso che ha provveduto sull'istanza di apposizione dei sigilli (si tratta di un’ipotesi di
competenza per materia).
Proposta opposizione, il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, indicando anche il
termine perentorio nel quale il decreto deve essere notificato a cura dell'opponente; se entro il termine indicato la
notificazione non viene effettuata, l'opposizione perde
efficacia, ma la stessa può essere riproposta sino a che non sia altrimenti ordinata la rimozione dei sigilli.
Il provvedimento con il quale il giudice decide sull'opposizione riveste la forma dell’ordinanza, provvedimento tipico per le decisioni rese in
contraddittorio fra le parti.
Trattasi di ordinanza non impugnabile né, secondo parte della dottrina, revocabile o modificabile (altra parte della dottrina, invece, è dell’idea che la revocabilità del provvedimento di volontaria giurisdizione sia maggiormente coerente con il sistema).
Il giudice può anche disporre una rimozione parziale, ossia la rimozione dei sigilli solo per alcuni dei beni sui quali furono apposti; inoltre, nel momento in cui decidendo sull'opposizione ordina la rimozione, può disporre l'immediata redazione dell'
inventario e, ove occorre, stabilire le opportune
cautele per la conservazione delle cose oggetto di contestazione.