Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa (1), se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice (2) può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti [1731c.c.] (3).
Note
(1)
La norma si riferisce alle ipotesi in cui vi siano oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa. In tali casi, il giudice che procede assieme al cancelliere alle operazioni di apposizioni dei sigilli si limita a descriverli nel verbale.
(2)
La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(3)
Nel caso in cui si rinvengano cose deteriorabili, il giudice può ordinarne la vendita immediata con decreto nominando un commissionario (
532), il quale deve procedere alla vendita senza incanto dei beni deteriorabili per il prezzo minimo ovvero per l'importo globale fissato dallo stesso giudice. Si precisa che il commissionario può vendere solo per contanti che devono poi essere depositati dallo stesso, secondo le forme dei depositi giudiziari. In tale ipotesi viene in rilevo l'art.
533, che dispone che se la vendita senza incanto non avvenga entro un mese dal decreto di autorizzazione, il commissionario ha l'obbligo di riconsegnare i beni affinché siano venduti all'incanto.