Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 758 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 10/10/2025]

Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili

Dispositivo dell'art. 758 Codice di procedura civile

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa (1), se ne fa descrizione nel processo verbale.

Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice (2) può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti [1731c.c.] (3).

Note

(1) La norma si riferisce alle ipotesi in cui vi siano oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa. In tali casi, il giudice che procede assieme al cancelliere alle operazioni di apposizioni dei sigilli si limita a descriverli nel verbale.
(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(3) Nel caso in cui si rinvengano cose deteriorabili, il giudice può ordinarne la vendita immediata con decreto nominando un commissionario (532), il quale deve procedere alla vendita senza incanto dei beni deteriorabili per il prezzo minimo ovvero per l'importo globale fissato dallo stesso giudice. Si precisa che il commissionario può vendere solo per contanti che devono poi essere depositati dallo stesso, secondo le forme dei depositi giudiziari. In tale ipotesi viene in rilevo l'art. 533, che dispone che se la vendita senza incanto non avvenga entro un mese dal decreto di autorizzazione, il commissionario ha l'obbligo di riconsegnare i beni affinché siano venduti all'incanto.

Spiegazione dell'art. 758 Codice di procedura civile

Il primo comma di questa norma prende in considerazione il caso in cui si rinvengano delle cose che sono necessarie all'uso personale di chi eventualmente abita nell'immobile (si pensi ad una cucina o a una camera da letto) o che hanno una particolare natura e conformazione fisica, sulle quali non possono essere apposti i sigilli.
Per tali beni, dunque, considerata l’impossibilità di procedere all'apposizione materiale dei sigilli, si dovrà far luogo alla loro descrizione nel processo verbale, il quale assumerà così funzione conservativa.

Il secondo comma, poi, fa riferimento ad un'altra categoria di beni che non possono essere sigillati, ovvero le cose deteriorabili.
Per tali beni il giudice avrà il compito di valutare se deve farsi luogo alla vendita immediata; se riterrà opportuno procedere in tal senso, emetterà un decreto, in forza del quale verrà ordinata la loro vendita immediata tramite commissionario ai sensi degli artt. 532 e ss. c.p.c.

Il commissionario è autorizzato a vendere solo per contanti, dovendo poi versare le somme così riscosse secondo le forme dei depositi giudiziari.
Se entro un mese dalla vendita senza incanto non si è raggiunto lo scopo prefissato, i beni dovranno essere dallo stesso commissionario riconsegnati, affinchè si proceda alla loro vendita all'incanto ex art. 533 del c.p.c..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.270 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 758 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. S. chiede
giovedģ 05/02/2026
“In qualità di curatore di un fallimento di una SAS, ho acquisito alla procedura la quota del 50% di un immobile intestata al socio accomandatario. Il compagno della socia fallita, prima del fallimento, aveva fittiziamente donato la propria quota del 50% ad una terza persona.
Un istituto bancario ha tuttavia promosso una richiesta di revocazione dell’atto di donazione, per cui la quota del 50% dell’immobile risulta ad oggi risulta ancora intestato alla donataria.
Il sottoscritto curatore promuoveva la mediazione obbligatoria senza esito e successivamente il giudizio di divisione in sede civile nei confronti della donataria per cui il Giudice Istruttore promuoveva la vendita per l’intero dell’immobile.
Nelle more il donante è deceduto ed io sono stato autorizzato dal GD a custodire il bene immobile sino alla vendita all’asta.
Nell’immobile, tuttavia, sono ricompresi beni mobili oltre a 2 autoveicoli non di pertinenza della procedura fallimentare da me amministrata (altrimenti li avrei appresi al fallimento) per cui si pone il problema della loro rimozione.
Riterrei in questo caso di procedere, per analogia, secondo il dettato dell’art. 560 c.p.c. ultimo comma ma mi ponevo il problema a chi debba intimare la rimozione dei beni se alla donataria oppure alla figlia minorenne del donante la quale, tra le altre cose, è stata affidata ad un tutore nominato dal Tribunale dei minori. Il tutore non ha promosso alcuna rinuncia all’eredità per conto della bambina. Potrei notificare anche al tutore l’ordine di liberazione dell’immobile?
Nel caso nessuno provveda alla rimozione entro 30 giorni, procederei con lo smaltimento dei beni e la rimozione dei veicoli a carico della procedura.
E’ l’iter corretto?
Ringraziando per la collaborazione che vorrete offrirmi, porgo cordiali saluti.
Il curatore

Consulenza legale i 15/02/2026
Nel quesito si omette di evidenziare un aspetto di particolare importanza della vicenda, ovvero la circostanza che, come risulta dall’esame della visura P.R.A. inviata a questa Redazione, almeno uno degli autoveicoli di cui si discute risulta assoggettato a provvedimento di fermo amministrativo.
Ora, per rispondere alla domanda posta, occorre partire dai seguenti dati di fatto:
  1. gli autoveicoli non fanno parte del compendio fallimentare;
  2. almeno uno risulta intestato a soggetto terzo;
  3. su questo grava fermo amministrativo.
  4. entrambi i mezzi costituiscono beni di terzi rinvenuti in un immobile della procedura.

Il curatore, quale custode ex art. 560 del c.p.c. (norma che si vorrebbe richiamare in via analogica), ha obblighi di conservazione, ma non poteri dispositivi su beni non appartenenti alla massa fallimentare.
È vero che l’art. 560 c.p.c. disciplina la liberazione dell’immobile pignorato (prevedendo anche la possibilità di alienare o, se necessario, distruggere i beni che lo occupano), ma nel caso di specie si ritiene che tale norma non possa trovare immediata applicazione, in quanto:
  1. è costruita per l’esecuzione individuale;
  2. riguarda beni del debitore esecutato;
  3. consente l’eventuale rimozione dei beni dello stesso esecutato, ma non legittima lo smaltimento di beni appartenenti a terzi senza adeguate garanzie.

La soluzione primaria e più lineare, pertanto, si ritiene sia quella di notificare formale comunicazione ai proprietari dei mezzi risultante dal P.R.A., intimando loro il ritiro entro un congruo termine, con avvertimento che, in difetto, si procederà al deposito presso terzi.
In mancanza di ritiro entro il termine prefissato, si potrà invece attivare la procedura dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. c.c., con la conseguenza che, se le cose non dovessero essere ritirate, ci si potrà far autorizzare dal Tribunale a:
  1. depositarle presso un magazzino di pubblico deposito;
  2. in alternativa chiedere al Tribunale, ex art. 1211 c.c., di venderle secondo le modalità stabilite per le cose pignorate e di depositarne il prezzo, fondando tale richiesta sulla dispendiosità della custodia e sulla impossibilità di recuperare le relative spese.

In ogni caso, tale procedura dovrà coinvolgere anche l’ente impositore, in favore del quale risulta iscritto il provvedimento di fermo amministrativo.

Va evidenziato che, per la procedura di offerta reale, appare da escludere la competenza del Giudice delegato a provvedere nel senso sopra specificato, in quanto questi è legittimato ad autorizzare soltanto atti di amministrazione e liquidazione dei beni compresi nella procedura, mentre non può autorizzare la vendita di beni appartenenti a soggetti terzi, salvo che vi sia un titolo giuridico che ne consenta l’acquisizione alla massa (es. azione revocatoria, accertamento di simulazione, ecc.).

Altra soluzione, invece, potrebbe essere quella di fare ricorso al disposto di cui all’art. 193 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, norma che a sua volta richiama espressamente l’art. 758 del c.p.c..
L’art. 193 C.C.I. disciplina, al quarto comma, l’ipotesi in cui il curatore rinvenga beni e cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, disponendo che per tali beni è possibile procedere ai sensi dell’art. 758 c.p.c.
La ratio di tale norma è sostanzialmente quella di evitare una paralisi della liquidazione per occupazione sine die degli immobili, ovvero costi di custodia sproporzionati.
Presupposto per l’applicabilità della stessa norma è che il bene si trovi nella materiale disponibilità della procedura, ma che non sia rivendicato o ritirato dall’avente diritto.

Ebbene, nel caso in esame i veicoli occupano l’immobile acquisito alla procedura, non risultano sigilli apposti e non risulta che il legittimo proprietario ne abbia chiesto la restituzione.
Pertanto, in astratto, potrebbe ricorrere il presupposto applicativo dell’art. 193 C.C.I., a condizione ovviamente che venga garantito il contraddittorio con il proprietario risultante dal P.R.A.
Per fare ciò occorre, anche in questo caso, effettuare una formale comunicazione ai rispettivi proprietari, con invito al ritiro entro un termine congruo.
Decorso infruttuosamente il termine così fissato, si potrà avanzare istanza al Giudice delegato, ex art. 193 C.C.I., per chiedere l’autorizzazione alla vendita ex art. 758 c.p.c., ovvero, in difetto di vendita, lo smaltimento.
Il giudice, verificati il mancato ritiro dei mezzi, l’antieconomicità della custodia e la tutela del contraddittorio, sarà nelle condizioni di poter autorizzare la vendita.

Ultimo aspetto da tenere in considerazione è sempre l’iscrizione, almeno su uno di tali mezzi, del provvedimento di fermo amministrativo, il quale impone non solo - eventualmente - di darne atto nell’avviso di vendita, ma anche di coinvolgere, come si è detto sopra, l’ente impositore, a cui si ritiene opportuno notificare i singoli atti.