Il giudice (1) o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli (2), finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice (1) disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi(3).
Note
(1)
La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(2)
Una volta apposti i sigilli ai locali, nessuno può più accedervi, nemmeno lo stesso giudice o il cancelliere al fine di evitare che sorgano dubbi sulla violazione degli stessi. Se i sigilli vengono violati o cadono per cause accidentali, il giudice d'ufficio li riappone, redigendo processo verbale. Diversamente nel caso in cui i sigilli siano stati rimossi volontariamente, si dovrà procedere anche alla denuncia penale ai sensi dell'art. 349 del c.p..
(3)
Si precisa che in caso di urgenza, il giudice può disporre l'accesso nei luoghi sotto posti a sigillazione mediante decreto motivato. In questi casi, i sigilli vengono temporaneamente rimossi e, successivamente, ripristinati nuovamente.