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Articolo 761 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Accesso nei luoghi sigillati

Dispositivo dell'art. 761 Codice di procedura civile

Il giudice (1) o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli (2), finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice (1) disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi(3).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(2) Una volta apposti i sigilli ai locali, nessuno può più accedervi, nemmeno lo stesso giudice o il cancelliere al fine di evitare che sorgano dubbi sulla violazione degli stessi. Se i sigilli vengono violati o cadono per cause accidentali, il giudice d'ufficio li riappone, redigendo processo verbale. Diversamente nel caso in cui i sigilli siano stati rimossi volontariamente, si dovrà procedere anche alla denuncia penale ai sensi dell'art. 349 del c.p..
(3) Si precisa che in caso di urgenza, il giudice può disporre l'accesso nei luoghi sotto posti a sigillazione mediante decreto motivato. In questi casi, i sigilli vengono temporaneamente rimossi e, successivamente, ripristinati nuovamente.

Spiegazione dell'art. 761 Codice di procedura civile

a norma in esame evidenzia che, finché non ne sia ordinata la rimozione, l'accesso ai luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli è vietato a chiunque e che la violazione del divieto costituisce illecito sanzionato penalmente ex art. 349 del c.p., specificando che tale divieto si estende anche al giudice e al cancelliere.
Pertanto, sebbene il cancelliere detenga le chiavi delle serrature dei locali, non può accedervi, in quanto anche nei suoi confronti si applica il divieto in esame che, se violato, lo espone a responsabilità civile e penale.

Qualora dovesse presentarsi una situazione di urgenza, il giudice, prima della rimozione dei sigilli, può pronunciare un decreto motivato con cui autorizzare l’accesso ai locali sigillati.
Delle relative operazioni deve essere redatto processo verbale.

Solo in caso di eccezionale urgenza, si ritiene che anche il giudice di pace possa pronunciare il decreto di accesso ai locali chiusi; in tal caso, però, il verbale dovrà essere trasmesso immediatamente al tribunale, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 752 del c.p.c..

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