In attuazione della direttiva di cui alla legge delega (“
prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria”) viene introdotta nelle disposizioni di attuazione del codice di rito una disposizione che mira ad agevolare il tempestivo pagamento della pena pecuniaria, assicurandone l’esecuzione e la riscossione).
In un sistema che prevede la conversione della pena pecuniaria in pene limitative della
libertà personale, qualora il pagamento non avvenga (di norma) entro novanta giorni dall’ordine di esecuzione, è necessario assicurare che vengano comunicate al
condannato le modalità attraverso le quali può e deve adempiere all’obbligo di pagamento.
Il
primo comma stabilisce che le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il
decreto di condanna devono essere indicate dal
pubblico ministero, anche in via alternativa, nell’
ordine di esecuzione di cui all’art.
660 c.p.p.
Esse comprendono in ogni caso il pagamento attraverso un
modello precompilato, allegato all’ordine di esecuzione.
Il
secondo comma demanda a un decreto del
Ministro della giustizia, da adottarsi per la prima volta entro novanta giorni dall’
entrata in vigore del presente decreto, l’individuazione e il periodico aggiornamento delle modalità tecniche di pagamento, anche per
via telematica (ad esempio, sul modello di, o tramite, PagoPA).
Si segnala che, in accoglimento delle proposte del Garante per la protezione dei dati personali in data 1° settembre 2022, si è previsto che il decreto di cui al secondo comma venga adottato previa acquisizione del parere del Garante in ragione delle implicazioni, in termini di protezione dati, suscettibili di derivare dalle previste modalità tecniche di pagamento.