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Articolo 117 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 117 Codice di procedura penale

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371(1), quando è necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto(2). L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371 bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo(3).

Note

(1) Tale clausola di salvezza delimita la portata della norma, convertendole nella pratica natura residuale, rispetto allo strumento di cui all'art. 371, in grado di dare vita a un rapporto più incisivo tra i diversi uffici del pubblico ministero.
(2) Organo legittimato a presentare la richiesta è unicamente il P.M. che procede, non quindi gli organi delegati.
(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, dall’art. 9, comma 3, lett. a) e b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Ratio Legis

La disposizione in esame è diretta a garantire la circolazione di atti e informazioni del procedimento.

Spiegazione dell'art. 117 Codice di procedura penale

La richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero assume una valenza speciale rispetto a quella dei semplici interessati (art. 116), dato che la facoltà di penetrare il segreto investigativo presenta lo scopo di agevolare l'attività di investigazione, e questo soprattutto in vista dell'eventualità che si svolga un processo cumulativo per reati connessi ex art. 12.

Unico legittimato è il pubblico ministero procedente anche se, sempre per finalità di agevolazione del processo cumulativo, l'autorità giudiziaria stessa può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa, evidentemente quando ritenga che possano essere coinvolte anche altre procure.

La richiesta del pubblico ministero deve essere finalizzata al compimento di proprie indagini, anche se la clausola riferita all'articolo 371 circoscrive sensibilmente la portata della norma in commento, dato che il collegamento investigativo è già di per sé un imperativo nell'ordinamento procedurale penale, colpito anche dall'avocazione delle indagini in caso di inosservanza.

In tal modo, l'acquisizione di copie di atti e di informazioni, avendo natura residuale, trova applicazione più che altro quando manchino i presupposti per il collegamento investigativo ex art. 371, oppure vi sia disaccordo tra gli uffici del pubblico ministero circa la gestione delle indagini, quando le indagini non risultino collegate o ancora quando uno dei procedimenti non si trovi più nella fase delle indagini preliminari.

L'autorità giudiziaria provvede sulla richiesta senza ritardo e, qualora rigetti la richiesta, deve farlo con decreto motivato.

Poteri più penetranti possiede poi il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, il quale può infatti accedere direttamente al registro delle notizie di reato ed al registro di cui all'art. 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché alle relative banche dati, le quali contengono informazioni dettagliate circa i soggetti prevenuti ed indagati per reati legati a tali forme associative.

Massime relative all'art. 117 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 5169/1999

Poichč gli indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. consistono in tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sč, a provare oltre ogni dubbio la responsabilitą dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilitą, fondando nel frattempo una qualificata probabilitą di colpevolezza, rientrano in tale nozione gli atti e i documenti acquisiti dal p.m. ai sensi degli art. 117 e 371 c.p.p. e provenienti da indagini preliminari relative a differenti procedimenti penali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza cautelare emessa sulla base di fotogrammi, estratti da ripresa televisiva a circuito chiuso, trasmessi al p.m. procedente da altro ufficio di procura che li aveva raccolti in una diversa indagine a carico dei medesimi soggetti per analogo reato di rapina).

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