Il presidente del tribunale, [il pretore] (1) o il giudice di pace (2)fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto (3).
Note
(1)
Le parole nella parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(2)
La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.
(3)
Nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso e del pedissequo decreto risulti omessa o intempestiva, al giudice competente è preclusa la possibilità di provvedere sull'istanza, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la controparte compaia spontaneamente. In tal caso, la sua comparizione sana il vizio dell'omessa o intempestiva notificazione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.