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Articolo 417 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costituzione e difesa personali delle parti

Dispositivo dell'art. 417 Codice di procedura civile

In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli euro 129,11[82](1).

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica(2).

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria (3).

Note

(1) La norma consente alla parte di stare in giudizio senza la necessaria assistenza di un difensore solo nelle cause di valore non superiore a euro 129,11. A tal fine non è prevista alcuna autorizzazione del giudice, ma la parte che sta in giudizio personalmente deve rispettare le prescrizioni contenute agli artt. 414 e 416 c.p.c..
(2) La norma impone alla parte che sta in giudizio personalmente di eleggere il proprio domicilio all'interno del territorio nazionale. Presso tale domicilio, la cancelleria provvederà a notificarle il ricorso, il processo verbale con la fissazione dell'udienza di discussione e ogni ulteriore atto e memoria.
(3) La norma in esame ha posto qualche dubbio di costituzionalità in quanto il giudice, nel redigere il processo verbale della domanda, si trova a svolgere una funzione di assistenza della parte, in contrasto con il suo dovere di imparzialità. Per ovviare a tale problematica è stato proposto di affidare la trattazione della causa ad un giudice diverso da quello che ha raccolto la domanda verbalizzandola.
Tuttavia, si segnala che la norma stessa ha avuto una scarsissima utilizzazione pratica, sia per la perdita di valore della moneta, che ha reso irrisorio il limite di euro 129,11, sia perché la prassi è quella di farsi assistere da soggetti qualificati, quali sono gli avvocati e i patrocinatori.

Spiegazione dell'art. 417 Codice di procedura civile

Se il valore della causa, in primo grado, non eccede euro 129,11, la parte può stare in giudizio personalmente (si tratta di facoltà concessa sia all’attore che al convenuto).
In questo caso la domanda deve essere proposta rispettando le forme dettate dall’art. 414 del c.p.c., mentre per la costituzione devono osservarsi le forme dettate dall’art. 416 del c.p.c., dovendosi eleggere domicilio nel territorio della Repubblica (e non necessariamente nel comune in cui ha sede il giudice adito).

Oltre che con ricorso scritto e depositato in cancelleria, sempre in caso di costituzione personale, la domanda può essere proposta in forma verbale dinanzi al giudice, il quale fa redigere processo verbale (occorre precisare che solo l’attore può proporre la domanda verbalmente).

In calce al ricorso o al processo verbale (per il caso di domanda orale) viene redatto il decreto con il quale il giudice fissa l’udienza di discussione.
A quel punto sarà la cancelleria a provvedere alla notifica di tali atti sia al convenuto che allo stesso attore e dovrà farlo entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia del decreto, secondo quanto disposto dall’art. 415 del c.p.c. espressamente richiamato.

Sarà sempre onere della cancelleria occuparsi della notifica di ogni ulteriore atto o memoria da effettuare alle parti che stanno in giudizio personalmente.

Secondo una lontana sentenza della Corte di Cassazione, la notificazione al convenuto del processo verbale in cui è documentata la domanda proposta oralmente, è validamente sostituita dalla comparizione personale di entrambe le parti per la verbalizzazione delle rispettive domande e difese.

Massime relative all'art. 417 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3385/1986

Al fine di determinare il valore della causa la quantificazione della perdita pecuniaria conseguente ad una sanzione pecuniaria irrogata dal datore di lavoro ad un suo dipendente costituisce criterio del tutto insufficiente allorquando, ponendosi in discussione la legittimità della sanzione stessa e quindi censurandosi il comportamento del datore di lavoro, viene in discussione l'esistenza di un diritto non già limitato alle conseguenze economiche bensì esteso a tutti i riflessi ulteriori, quali la recidiva, la graduazione di successive sanzioni, la preclusione a progressioni di carriera, riflessi questi che, non essendo quantificabili, rendono la causa di valore indeterminabile. Ne discende che in tale evenienza la parte non può stare in giudizio personalmente (ex art. 417 c.p.c.) mancando il presupposto del valore della causa non superiore a lire 250.000.

Cass. civ. n. 1750/1986

Ancorché non menzionato né dall'art. 414 c.p.c. né dall'art. 434 c.p.c. (che prescrivono le indicazioni che deve contenere il ricorso nel giudizio di primo grado e di appello), il rilascio della procura alle liti — previsto dalla disposizione generale di cui all'art. 163 n. 6 c.p.c., applicabile anche nel nuovo rito del lavoro — integra il presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale anche secondo il sistema del nuovo processo del lavoro, salvo che (art. 417 c.p.c.) la parte possa stare personalmente in giudizio (in primo grado e quando il valore della causa non ecceda le lire 250.000). Pertanto, costituendo la procura alle liti un requisito essenziale dell'atto di appello, la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione, la quale non può ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'appellante in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel processo del lavoro non può trovare applicazione — senza determinarsi contrasto con i precetti costituzionali — la disposizione dell'art. 125, comma secondo, c.p.c. — la quale stabilisce che la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata — realizzandosi la costituzione dell'attore nel giudizio (di primo grado come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso in cancelleria.

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