Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 115 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Violazione del divieto di pubblicazione

Dispositivo dell'art. 115 Codice di procedura penale

1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [684 c.p.](1), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Note

(1) Trattasi di reato contravvenzionale da comminarsi nel caso di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.

Ratio Legis

La norma è indirizzata a tutelare il divieto di pubblicazione previsto all'articolo precedente, prevedendo una responsabilità in capo ai c.d. operatori della giustizia.

Spiegazione dell'art. 115 Codice di procedura penale

La norma in commento prevede una apposita responsabilità disciplinare nei confronti di chi violi il divieto di pubblicazione degli atti di cui all'articolo 114, e si rivolge nei confronti degli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici e nei confronti di chi svolga una professione per la quale è necessaria l'iscrizione nel relativi albo.

Normalmente la sanzione disciplinare concorre con il reato previsto dall'articolo 684 c.p., ovvero pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, ma può anche assumere valenza esclusiva, posto che sono penalmente irrilevanti le violazione del divieto di pubblicazione di atti segretati dal p.m. o dal giudice, non contemplato dalla norma penale. Si ricordi poi che nel caso un soggetto divulghi, senza consenso, le generalità o l'immagine di persona offesa da atti violenza sessuali può applicarsi la fattispecie autonoma, sempre di natura contravvenzionale, di cui all'art. 734 bis c.p..

Una volta riscontrata la violazione, il pubblico ministero è tenuto ad informare l'organo titolare del relativo potere disciplinare, affinchè venga instaurato il procedimento disciplinare.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.303 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 115 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. P. chiede
lunedģ 09/03/2026
“Buonasera, vorrei sapere se secondo Lei il comunicato stampa in allegato viola il d.lgs. n. 188/2021 in attuazione della direttiva UE 2016/343 in vigore dal 14 dicembre 2021. Comunicato rilasciato in fase di indagini preliminari prima degli interrogatori di garanzia.<br />
Grazie”
Consulenza legale i 10/03/2026
Il comunicato stampa in esame non pare violare il decreto citato, per diverse ragioni.

La prima è che non viene individuato alcuno dei soggetti sottoposti ad indagine né, tantomeno, il comunicato in parola parla espressamente di qualsivoglia imputato in termini di colpevolezza.
Non va dimenticato che l’articolo 2 del D.Lgs. 188/2021 parla espressamente del divieto di indicare come colpevole l’indagato o l’imputato, esigendo pertanto una individuazione nominativa del soggetto.

Vero è che il comunicato utilizza termini perentori e si esprime nel senso della sussistenza del reato, ma questo è correttamente calibrato a seguito dell’emissione della misura cautelare da parte del GIP, indice del fatto che vi è fondato motivo di ritenere, anche sulla base delle indagini effettuate, che sussistano i reati per cui si procede.

Inoltre il comunicato rende conto della fase processuale in corso (cautelare e dunque in indagini, appunto) e pare pure sussistano i requisiti di interesse pubblico alla diffusione della notizia (così come richiesto dall’art. 5 D.Lgs. 106/2006, come modificato dal D.Lgs. 188/2021), visto e considerato il fatto che la presunta attività illecita ha attinto diversi utenti, tale per cui vi è un concreto bisogno di allertare le ulteriori vittime coinvolte e, magari, non ancora individuate.