1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [684 c.p.](1), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.
Note
(1)
Trattasi di reato contravvenzionale da comminarsi nel caso di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.