La norma in commento prevede una apposita
responsabilità disciplinare nei confronti di chi violi il divieto di pubblicazione degli atti di cui all'articolo
114, e si rivolge nei confronti degli impiegati dello Stato o di altri enti pubblici e nei confronti di chi svolga una professione per la quale è necessaria l'iscrizione nel relativi albo.
Normalmente la sanzione disciplinare concorre con il reato previsto dall'articolo
684 c.p., ovvero
pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, ma può anche assumere valenza esclusiva, posto che sono penalmente irrilevanti le violazione del divieto di pubblicazione di atti segretati dal p.m. o dal giudice, non contemplato dalla
norma penale. Si ricordi poi che nel caso un soggetto divulghi, senza consenso, le generalità o l'immagine di persona offesa da atti violenza sessuali può applicarsi la fattispecie autonoma, sempre di natura contravvenzionale, di cui all'art.
734 bis c.p..
Una volta riscontrata la violazione, il pubblico ministero è tenuto ad informare l'organo titolare del relativo potere disciplinare, affinchè venga instaurato il procedimento disciplinare.