Il caso aveva preso avvio dal
ricorso presentato da un
nonno presso il Tribunale per i minorenni di Roma, con il quale chiedeva di accertare, ai sensi dell’art.
317 bis c.c., il suo
diritto di mantenere rapporti significativi con le nipoti, che erano stati resi assai difficoltosi dai genitori. La stessa domanda era stata proposta dalla
moglie del
ricorrente, la quale non era, però, la nonna biologica delle minori.
Il
tribunale aveva accolto la
domanda del nonno paterno e disciplinato il suo diritto di vedere le nipoti, ma al contempo aveva dichiarato il
difetto di legittimazione attiva della moglie, in ragione del fatto che non vi era alcun rapporto biologico tra lei e le minori.
I genitori delle minori avevano proposto
reclamo, parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Roma, la quale aveva modificato la disciplina del diritto di visita del nonno.
Il nonno e la moglie avevano così proposto
ricorso in Cassazione, ottenendone l’accoglimento. La Suprema Corte aveva affermato che,
“alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 CEDU, dall'art. 24, comma 2, della Carta di Nizza e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico”.
All’esito di questa pronuncia, il giudizio era stato riassunto dinanzi alla Corte d’Appello, la quale aveva riconosciuto la legittimazione attiva anche della nonna acquisita e stabilito che quest’ultima potesse
incontrare le minori secondo le modalità di frequentazione stabilite a favore del coniuge. Le modalità indicate dalla Corte d’appello, tuttavia, non avevano soddisfatto i due coniugi, che avevano deciso di impugnare nuovamente il
decreto in Cassazione.
La Suprema Corte si è espressa con la
sentenza 9144/2020, rigettando il ricorso. La Cassazione ha osservato che il fatto che le modalità di esercizio del diritto di visita della ricorrente fossero state stabilite tenendo conto di quelle previste nei confronti del coniuge non poteva considerarsi un valido motivo di censura.
È stato inoltre ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell’art.
317 bis c.c., il diritto degli ascendenti (o delle persone a loro legate da un rapporto di coniugio o di convivenza) a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è
autonomo rispetto a quello degli altri; tuttavia, coerentemente con l'
interpretazione dell'articolo 8 CEDU fornita dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tale diritto non è incondizionato, ma spetta al
giudice disciplinarne il suo esercizio nel caso concreto sulla base di una valutazione che miri all’"
esclusivo interesse del minore".
Nel caso di contestazione da parte dei genitori, tale esclusivo interesse del minore è riscontrabile quando il coinvolgimento dell’ascendente gli consenta di “cooperare fruttuosamente all'adempimento degli obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore” (cfr. Cass. sent. n. 15238/2018).
Nel caso in esame, la Corte d’appello, pur avendo stabilito la medesime modalità di frequentazione per il nonno paterno e per la moglie, non ha in alcun modo escluso l’autonomia dei due diritti e nemmeno la possibilità di un trattamento differenziato. Infatti, dopo aver accertato l’esistenza di una stabile relazione affettiva tra la nonna acquisita e le minori, aveva giustificato l’estensione del regime stabilito per il nonno nei confronti della moglie sulla base del fatto che i due coniugi costituivano un unico nucleo familiare.