La
perquisizione appartiene ai
mezzi di ricerca della prova, caratterizzati dal fatto che sono funzionali a permettere l’acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. I mezzi di ricerca della prova non vanno confusi con i
mezzi di prova che offrono invece al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della successiva decisione.
Le
perquisizioni, unitamente alle ispezioni (artt.
244 e
ss.) rappresentano due tipici “atti a sorpresa” di cui dispone l’
autorità giudiziaria, da cui si evince il preciso intento del legislatore di attribuire tale potere non solo al giudice, ma altresì al
pubblico ministero.
Ferma la distinzione tra l’
inspicere, destinato ad accertare sulle persone, nei luoghi o nelle cose le tracce e gli altri effetti materiali del reato, tipico delle ispezioni ed il
perquirere,
diretto a ricercare il corpo del reato o cose pertinenti al reato sulle persone od in luoghi determinati, ovvero ad ivi eseguire l’arresto dell’imputato o dell’evaso (attività tipica delle perquisizioni), il legislatore ha mostrato in entrambi i casi disciplinati un’attenta sensibilità per i
diritti di libertà tutelati a livello costituzionale (v. artt.
13 e
14 Cost.).
A tal proposito, la norma in esame prevede che l’ispezionando deve essere avvertito della facoltà di
farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile ed idonea ai sensi dell’art.
120 (ovvero gli incapaci e le persone sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza detentiva).
L’ispezione è eseguita
nel rispetto della dignità e del pudore dell’interessato. Ovviamente è la stessa autorità giudiziaria che procede direttamente alle ispezioni, eccettuate le ipotesi in cui è presente un medico, nel qual caso l’autorità giudiziaria è dispensata dal dovere di presenziare.