Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 742 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revocabilità dei provvedimenti

Dispositivo dell'art. 742 Codice di procedura civile

I decreti (1) possono essere in ogni tempo modificati o revocati (2), ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca (3).

Note

(1) I decreti sono provvedimenti modificabili e revocabili in ogni tempo, anche se sono divenuti efficaci ai sensi della norma precedente (art. 741 del c.p.c.). Pertanto, si tratta di provvedimenti che non sono idonei a passare in giudicato.
Sia la revoca che la modifica si ritengono esercitabili sia per i provvedimenti con efficacia continuata o periodica, sia per quelli con efficacia immediata o istantanea, ed anche se siano scaduti i termini per il reclamo. Diversamente, non è modificabile o revocabile un provvedimento negativo poiché il rigetto non impedisce la riproposizione dell'istanza.
(2) La richiesta di revoca va presentata mediante ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto da parte di tutti i soggetti che potevano promuovere il procedimento di primo grado, anche se non vi hanno effettivamente partecipato, ed il pubblico ministero. Nello specifico se si tratta di revoca di un provvedimento non impugnato competente sarà il giudice di primo grado, diversamente, se si tratta di provvedimenti emessi in sede di reclamo sarà competente il giudice di secondo grado.
Infine, si precisa che i decreti emessi su iniziativa del giudice possono essere revocati o modificati d'ufficio.
(3) La norma limita l'efficacia retroattiva della revoca o della modifica facendo salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in forza di convenzioni a titolo oneroso anteriori al provvedimento di revoca o modifica. Con l'espressione "terzi" la norma si riferisce a coloro che non hanno partecipato al procedimento conclusosi con il provvedimento revocato, ma sono parte del negozio concluso in forza di quest'ultimo. La ratio della norma in analisi si riscontra nella necessità di tutelare coloro che abbiano fatto affidamento sull'esistenza e l'efficacia di un provvedimento che, emanato da un giudice, doveva presumersi legittimo.

Spiegazione dell'art. 742 Codice di procedura civile

Quando si parla di revoca del decreto ci si intende riferire al suo ritiro per motivi di legittimità o di opportunità, mentre nella modifica vi si deve far rientrare sia la revoca parziale che l'integrazione del provvedimento.
Sia la revoca che la modifica vanno chieste con ricorso e sono due le tipologie di vizi che possono farsi valere, ovvero:
a) vizi di legittimità: si intendono come tali sia i vizi del provvedimento che quelli derivanti dall'erronea applicazione del diritto sostanziale;
b) vizi di merito (o di opportunità dell'atto): secondo una tesi restrittiva, con la revoca si potrebbero dedurre unicamente i motivi di merito sopravvenuti non dedotti né esaminati precedentemente, mentre con il reclamo i vizi originari.

La norma in esame si applica ai provvedimenti camerali che hanno la forma del decreto (pertanto, vanno escluse le ordinanze e le sentenze emesse in camera di consiglio).
E’ controverso, in assenza di una espressa previsione normativa, se la fattispecie normativa in esame possa trovare applicazione solo con riferimento ai provvedimenti collegiali (camerali in senso proprio) o se possa essere estesa anche ai provvedimenti presidenziali.
E’ altresì controverso se in caso di avvenuta esecuzione del provvedimento, debba intendersi preclusa la revocabilità dello stesso (la giurisprudenza è favorevole alla tesi estensiva).

Per quanto concerne il giudice competente ad emettere i provvedimenti di revoca e modifica, tale competenza spetta allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede la revoca o la modifica.
In seguito alla decisione sul reclamo, prevale in giurisprudenza (ma non in dottrina) la tesi secondo cui competente a decidere sulla revoca e sulla modifica è lo stesso giudice che ha emesso la pronuncia sul reclamo e non quello di prima istanza.

Legittimati a chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare sono tutti coloro che potevano promuovere il procedimento, compreso il P.M. (per le ipotesi in cui lo stesso deve essere sentito ex art. 738 del c.p.c. ovvero per quei casi in cui sia intervenuto ravvisandone l'utilità), a prescindere dal fatto che abbiano partecipato o meno al giudizio.
Sono anche legittimati eventuali controinteressati, nonché in genere tutti coloro che avrebbero dovuto essere sentiti nel procedimento e che non lo furono.

Anche il procedimento di revoca o di modifica si svolge secondo la disciplina dettata dagli artt. 737 e ss. c.p.c. e va considerato come una prosecuzione del precedente procedimento conclusosi con l'emanazione del provvedimento da revocare o modificare.

Poiché i decreti possono essere modificati o revocati in ogni tempo, gli stessi non sono idonei ad acquistare autorità di cosa giudicata.

La norma si occupa poi della tutela degli eventuali diritti acquisiti nel frattempo dai terzi, dovendosi far rientrare nel concetto di terzi tutti coloro che non hanno partecipato al procedimento.
In particolare, si dispone che l'efficacia retroattiva della modifica e della revoca trovano un limite nell'affidamento di quei terzi che, in buona fede, abbiano acquistato diritti in forza di convenzioni stipulate anteriormente al provvedimento di revoca o di modifica.
Secondo la tesi che si ritiene preferibile, per "convenzioni" devono intendersi contratti, accordi, atti plurilaterali, con esclusione di:
1. negozi unilaterali inter vivos di contenuto patrimoniale;
2. atti a titolo gratuito, per i quali non può trovare applicazione l’art. 1445 del c.c., neppure in via analogica.
Ovviamente, la salvezza dei diritti dei terzi non può che riguardare quei diritti acquistati in forza di convenzione anteriore alla revoca.

Quanto alla buona fede, parte della dottrina la esclude in tutti i casi in cui il terzo conosceva o avrebbe dovuto conoscere, secondo un criterio di normale diligenza, l'esistenza del vizio del provvedimento al momento della convenzione.
Altra parte della dottrina, invece, è dell’idea che per buona fede del terzo debba intendersi o la sua radicale estraneità al procedimento camerale o la sua incolpevole ignoranza delle cause e dei modi per i quali il giudice è stato indotto a concedere un determinato provvedimento, che poi ha deciso di revocare o modificare.
Infine, si ritiene che la valutazione della buona fede del terzo debba farsi rientrare nella discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento, se adeguatamente motivato, non è suscettibile di sindacato di legittimità.

Massime relative all'art. 742 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30200/2011

Il decreto della corte d'appello, emesso in un procedimento contenzioso avente ad oggetto l'attribuzione di una quota di T.F.R., ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1º dicembre 1970, n. 898, ha valore di sentenza ed è idoneo a passare in giudicato, onde non è revocabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c. - norma che riguarda i soli procedimenti di volontaria giurisdizione e che si riferisce proprio ai decreti conclusivi di tali procedimenti ma privi del carattere di decisorietà - essendo impugnabile, qualora ne sussistano i presupposti, con l'azione di revocazione di cui all'art. 395 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto in tal caso emesso dalla corte d'appello su ricorso ex art. 742 c.p.c..

Cass. civ. n. 21190/2005

Il decreto con cui la Corte d'appello provvede, su reclamo delle parti ex art. 739 c.p.c., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carattere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell'art. 742 c.p.c., il quale si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei predetti caratteri di decisorietà e definitività; ne consegue che un eventuale provvedimento di revoca o modifica del decreto in questione ai sensi dell'art. 742 c.p.c. deve ritenersi privo di effetti giuridici, in quanto emanato dal giudice in carenza assoluta di potere giurisdizionale, e non è quindi impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 11268/2004

La convalida del trattenimento dello straniero espulso dal territorio dello Stato disposto dal questore ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, non è revocabile a norma dell'art. 742 c.p.c., in quanto tale norma non è invocabile tutte le volte che il provvedimento abbia, come nel caso, carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza, non rilevando, in proposito, il richiamo al procedimento in camera di consiglio espresso nell'art. 13 bis, e la menzione, negli artt. 13 e 14 dello stesso decreto, degli artt. 737 ss. c.p.c.; né l'esclusione espressa della reclamabilità per i giudizi di espulsione (art. 13 bis del D.L.vo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 13 aprile 1999, n. 113), e non per quelli di convalida (art. 14, comma 6 del D.L.vo n. 286 del 1998), vale a consentire, per implicito, la reclamabilità di questi ultimi (la S.C. ha così annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il tribunale aveva disposto, su istanza dell'espulso, la revoca del proprio precedente decreto di convalida).

Cass. civ. n. 4353/1993

In tema di provvedimenti di volontaria giurisdizione del giudice tutelare, sempre revocabili o modificabili a norma dell'art. 742 c.p.c., non è ipotizzabile una richiesta di riesame avanzata, anziché al giudice tutelare, al giudice (tribunale ordinario o tribunale per i minorenni) investito della competenza ad esaminare il reclamo (art. 45 disp. att. c.c.), il quale abbia già consumato tale potere respingendo il reclamo in precedenza proposto dal richiedente avverso il provvedimento del predetto giudice monocratico.

Cass. civ. n. 2395/1993

Il provvedimento in camera di consiglio, con il quale il tribunale decide, in materia di definizione delle imprese artigiane e di iscrizione nel relativo albo, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni regionali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 7 della L. 8 agosto 1985, n. 443, rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione – perché tendente alla tutela di situazioni soggettive riconducibili nella categoria dell'interesse legittimo – comportando un'attività oggettivamente amministrativa, connotata dalla modificabilità e revocabilità dei provvedimenti, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., con il conseguente difetto di decisorietà e di idoneità al giudicato. Detto provvedimento deve essere, quindi, disapplicato in sede contenziosa quando difettino la competenza e i presupposti richiesti dalla legge per la sua concessione.

Cass. civ. n. 5173/1989

Il decreto della Corte d'appello con cui a norma dell'art. 801 c.p.c. è attribuita efficacia in Italia ad un provvedimento straniero di adozione di un minore non è revocabile, ai sensi dell'art. 742 c.p.c., atteso che, attribuendo al minore lo status di figlio adottivo, ha carattere decisorio e definitivo e, quindi, natura di sentenza.

Cass. civ. n. 1540/1983

Mentre la competenza a disporre la revoca di un provvedimento di volontaria giurisdizione per un preesistente vizio di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo spetta allo stesso giudice che lo ha emesso e, quindi, al giudice superiore se il provvedimento revocando sia stato adottato a seguito di reclamo, la competenza a disporre la revisione (totale o parziale) del provvedimento emesso in sede di reclamo, sulla base di fatti sopravvenuti, spetta al giudice competente ad emettere in primo grado il provvedimento stesso.

Cass. civ. n. 2546/1972

Il potere di revoca o di modifica dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, al quale si riferisce l'art. 742 c.p.c., spetta unicamente al giudice che ha emesso il provvedimento e non può essere esercitato dal giudice del contenzioso, al quale spetta unicamente un sindacato di mera legittimità e non anche la rivalutazione dei motivi di opportunità o di convenienza che hanno indotto il giudice a provvedere o il riesame dei presupposti in base ai quali lo stesso giudice ha provveduto in un determinato senso. Nei limiti del sindacato di legittimità che il giudice del contenzioso può esercitare in ordine ad un provvedimento di volontaria giurisdizione al fine di disapplicarlo e, quindi, di negarne l'efficacia, rientra la verifica dell'esistenza di un presupposto di legge per l'emanazione del provvedimento, in quanto esso condiziona l'esercizio del potere del giudice nel caso concreto. Rientra in tali limiti anche l'ipotesi in cui il provvedimento sia stato emesso sul falso ed errato presupposto della sussistenza di una situazione di fatto che si è, poi, rivelata insussistente.

Cass. civ. n. 1936/1963

In tema di procedimenti in camera di consiglio, l'art. 742 c.p.c., disponendo che i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, restando salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi, in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca, prevede, ai fini della tutela dei diritti dei terzi, una situazione negoziale che si svolge secondo un ordine cronologico rigoroso, costituito dal provvedimento del giudice, dalla convenzione e poi dal decreto di modificazione o di revoca e ricollega la buona fede del terzo, che deve sussistere al momento della convenzione, alla preesistenza del provvedimento poi modificato o revocato. Pertanto, la norma non trova applicazione nei casi in cui il provvedimento del giudice, anziché anteriore, sia successivo alla convenzione dalla quale derivano i diritti di cui il terzo richiede la tutela. La possibilità di modificazione o di revoca dei provvedimenti pronunziati in camera di consiglio, la quale è giustificata dalla mancanza della cosa giudicata in relazione al loro contenuto non decisorio, non trova limiti neanche nel compimento del negozio rispetto al quale quel provvedimento funziona da presupposto. In tal caso il rigore del principio, che indurrebbe all'annullamento del negozio per il venire meno del suo presupposto, è temperato dall'esigenza della tutela del diritto acquistato dal terzo di buona fede. Siffatta tutela, è, peraltro, ricollegata all'esistenza del provvedimento che ne costituisce il presupposto necessario e indefettibile. In sua mancanza, non è neanche ammissibile un'indagine sulla buona fede del terzo nel caso concreto, non essendo questa in alcun modo configurabile o ipotizzabile.

Cass. civ. n. 3322/1960

A norma dell'art. 742 c.p.c. la revoca, la modificazione e la dichiarazione di invalidità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione non incidono sui diritti acquisiti dai terzi, in base ai negozi autorizzati dai provvedimenti stessi, quando i terzi siano in buona fede. Ad escludere la buona fede del terzo non basta l'omesso accertamento dei vizi da cui l'atto sia inficiato, ma occorre la conoscenza dei vizi stessi. L'ignoranza del vizio, infatti, ancorché dipenda da colpa grave, importa sempre buona fede, e non rileva che lo stato d'ignoranza del vizio avrebbe potuto essere eliminato usando una diligenza anche minima. Colui che contrae con persona, che dispone di un provvedimento autorizzativo di volontaria giurisdizione, ed acquista da questa diritti, è terzo rispetto al provvedimento di autorizzazione, al quale è rimasto estraneo. In caso di revoca, di modificazione o di dichiarazione di invalidità di detto provvedimento autorizzativo il terzo può invocare la sua buona fede, cioè l'ignoranza del vizio o della causa di revoca o modificazione, a norma dell'art. 742 c.p.c., sempre che il negozio da lui concluso sia anteriore alla revoca, modificazione o dichiarazione di invalidità del provvedimento di volontaria giurisdizione. Il principio, stabilito dall'art. 742 c.p.c. circa l'inopponibilità ai terzi dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, si applica anche alle ipotesi di invalidità dei provvedimenti medesimi per incompetenza del giudice.

Cass. civ. n. 2623/1959

A norma dell'art, 742 c.p.c., la revoca, la modificazione e la dichiarazione d'invalidità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione non incidono sui diritti acquistati dai terzi in base ai negozi autorizzati dai provvedimenti stessi, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: a) l'esistenza di un provvedimento autorizzativo di volontaria giurisdizione, anche se illegittimo, o viziato, mentre nessun diritto potrebbe derivare al terzo, sia pure di buona fede, da un provvedimento giuridicamente inesistente, mancante di quel minimo di elementi necessari perché possa essere riconosciuto come provvedimento di volontaria giurisdizione; b) che i diritti del terzo sorgano da un negozio giuridico concluso prima della revoca, modificazione o dichiarazione di illegittimità del provvedimento di volontaria giurisdizione; c) che il terzo sia di buona fede, ad escludere la quale basta, perciò, la semplice conoscenza da parte del terzo dei vizi che inficiavano il provvedimento di volontaria giurisdizione. L'accertamento della sussistenza della buona fede nel terzo e della sua conoscenza dei vizi del provvedimento autorizzativo al tempo della conclusione del negozio giuridico impugnato, costituisce un giudizio rimesso insindacabilmente al giudice di merito, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi di logica o di diritto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 742 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Sergio C. chiede
mercoledì 28/02/2018 - Emilia-Romagna
“Egregio Avvocato,

Ho già usufruito del Vs/ utilissimo servizio prevalentemente circa i miei rapporti burrascosi col sistema giudiziario minorile e di presunta assistenza ai minori dei servizi sociali che ha visto mio nipote strappato alla famiglia d’origine con l’aggravante che tale stupro è stato perpetrato subito dopo la morte della mamma,tanto per rendergli la vita più facile.
Vorrei,una volta per tutte,che mi venissero indicate le norme,le leggi,le facoltà con indicazione delle relativi fonti, con le quali si stabiliscono con chiarezza ciò che possono o non possono fare costoro.Finora mi sono imbattuto solo su concetti astratti e lasciati alla personale interpretazione di chi legge. Per non parlare del codice deontologico della professione che non si spinge oltre alcune affermazioni di principio.

Anche a titolo esemplificativo riporto quanto sperimentato di persona:

1) Facoltà di modificare un provvedimento del T.M. informando lo stesso a cose fatte.
Nello specifico,mentre il decreto provvisorio emesso a suo tempo contemplava che solo i nonni potevano,almeno inizialmente,vedere il nipote con modalità protette,nella restrizione è stata inclusa anche la zia “in quanto compresa nella rete parentale materna” e comunque,a loro dire, coinvolta nelle vicenda al pari dei nonni.
Sempre nella stessa ottica di modifica di quanto stabilito nel decreto che recitava:”Il servizio regolamenterà i rapporti con i nonni materni…..” l’assistente sociale,unica a decidere su un provvedimento gravissimo,prendeva l’inziativa di sospendere a tempo indeterminato,praticamente cancellandoli,tutti i rapporti tra nonni e nipote in quanto,a suo dire, “turbativi” della sua psiche e secondo il desiderio del minore.

2) Facoltà di limitare la libertà personale e di movimento delle persone e di svolgere attività consentite dalla legge ma vietate da loro.
Nello specifico.Divieto imposto ai famigliari materni di avvicinarsi a luoghi che possono essere frequentati dal minore e che potrebbero causare un incontro col nipote anche casuale.
Stigmatizzazione,riportata nella relazione,e conseguente divieto del ripetersi del seguente episodio: “la rete parentale materna” (in realtà solo la nonna) avrebbe effettuato molte telefonate (in realtà solo una) alla mamma dell’amichetto del cuore di mio nipote dopo che i due si erano incontrati per “informarsi” sul nipote (in realtà per sapere come stava,non vedendolo da tempo immemorabile). Ciò avrebbe causato grande disagio al minore!
Divieto di registrare le conversazioni con il minore (uno dei motivi della soppressione degli incontri) ed anche nel corso dei colloqui con gli assistenti ai quali partecipavo. La pratica è legittima e il materiale registrato può essere utilizzato in giudizio. Sentenzia a tal proposito la Corte Suprema: ““ciascuno dei soggetti che partecipano ad una conversazione è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma piu’ opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti […]” (Cass. Sent. n. 19158 del 20 marzo 2015).

Tutti gli esempi sopra riportati sono limitati agli episodi più significativi e,a meno che voi non mi documentiate il contrario,sono indicativi di un “far west in cui gli assistenti sociali sono sceriffi autonominatisi.

Vi prego di risparmiarmi consigli già impartitimi del tipo:”ti conviene sottometterti”, “il sistema te la farà pagare (già successo)” ecc.ecc. In quanto non mi rassegnerò mai,per il bene di tutti i minori,ad intraprendere una lotta senza quartiere contro questi soprusi.

Attendo la Vs/ consulenza con ansia e,nel frattempo,invio i migliori saluti.”
Consulenza legale i 07/03/2018
La professione di assistente sociale trova la sua disciplina nella legge 23 marzo 1993, n. 84, rubricata “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale”.
L’art. 1 della predetta legge prevede che “l'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative”.
Ai fini che qui specificamente interessano, ovvero del ruolo e dei poteri dell’assistente sociale nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale per i minorenni, l’ultimo comma della norma in esame stabilisce che “nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale”.
Il ruolo dell’assistente sociale dinanzi al Giudice minorile è dunque quello di un esperto, dotato di particolari competenze e di autonomia e indipendenza di giudizio, che interviene a vario titolo nelle diverse tipologie di procedimenti, sia civili (ad esempio giudizi sulla responsabilità genitoriale, o sull'adozione e affidamento di minori) che penali.
Sull’assimilabilità delle relazioni degli assistenti sociali alla consulenza tecnica e sulla possibilità di impugnazione o modifica dei provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria sulla base delle stesse, questa Redazione ha già fornito in data 10.08.2016 esauriente risposta, alla quale si rimanda.
Da quanto sin qui esposto appare evidente come l’assistente sociale non disponga di alcun potere che gli consenta di “modificare” un provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni, in quanto un provvedimento dell’Autorità giudiziaria è revocabile, modificabile o annullabile, ricorrendone i presupposti, solo ad opera della stessa o di altra superiore Autorità giudiziaria competente.
Chiaramente, inoltre, l’assistente sociale, di per sé, non ha neppure il potere di imporre di propria iniziativa, e al di fuori dei limiti segnati e dei compiti attribuitigli dal provvedimento del Giudice, alcuna limitazione della libertà personale. Tuttavia al fine di comprendere se, nel caso di specie, gli assistenti sociali abbiano agito oltre i predetti limiti occorrerebbe una conoscenza approfondita tanto del fascicolo che della complessiva vicenda processuale.

H. P. chiede
mercoledì 16/08/2023
“Buongiorno,
Mio marito è morto ad aprile con un debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non saldabile con i crediti che ha lasciato (circa 30.000 euro a fronte di debiti di circa 120.000 euro). Ho pertanto chiesto al notaio di redigere L’inventario dei beni (di cui, da moglie, avevo ed ho il possesso) e ho rinunciato all’eredità.

Lo stesso notaio, mi ha poi consigliato di fare istanza di nomina di curatore di eredità giacente, cosa che ho fatto fidandomi del consiglio e mi ha messo in contatto con un’avvocata amica sua. L’avvocato ha provveduto a depositare L’istanza presso il tribunale di Firenze comunicandomi il nome del giudice a cui è stato affidato la procedura.

Nel testamento olografo pubblicato a maggio si nominano 3 legatari (ex moglie di mio marito, figlia unica di mio marito e. fratello suo). La figlia ha rinunciato al legato e il fratello all’eredità. Io sono nominata erede universale. Non ci sono altri soggetti nominati.

A tempo perso durante il soggiorno da parenti nel Regno Unito (dove mi trovo ora), ho letto della curatela sul sito Altalex e Diritto.it e imparo con orrore che tale curatela sarebbe a spese del ricorrente (io). La ricerca di un erede fino al sesto grado disposto ad accettare l'eredità potrebbe richiedere anni ed anni ed è comunque scontato che nessuno accetti un'eredità di soli debiti, ma se tali procedure sono comunque obbligatori i costi nell’arco di anni ed anni di procedure per la ricerca e notifica di altri eredi sarebbero stratosferici e rovinosi.

Mi confermate che questa mossa e sbagliata? Se sí cosa posso fare per rimediare?

Ho inviato ieri una mail all’avvocato chiedendole di revocare con urgenza l’istanza di nomina, fatta a fine luglio (sperando che si possa ancora fare). Ma credo sia in ferie e non l’ha visto. Non risponde il numero dello studio.

Spererei che l’istanza potesse essere respinta in quanto mi trovo in possesso dei beni del defunto e ho letto che solo chi NON è in possesso dei beni e NON ha accettato l’eredità può fare istanza. Ma non so se la mia rinuncia fa di me una persona 'non più in possesso di beni del defunto' (seppure in modo molto 'teorico') e quindi suscettibile di essere assecondata nel ricorso per la nomina di curatore.

Se non si può revocare e l'istanza viene accolta con nomina di curatore quale rimedio ho? Forse l’unico rimedio a questo punto è pagare il debito (60.000 euro di definizione agevolata con rateizzazione sottoscritto da mio marito prima di morire + altre somme (circa 25.000 compreso interessi e sanzioni).

Forse dopo la rinuncia non andava fatto niente ma mi chiedevo che fine fanno i beni in mio possesso (auto, libri, vestiti ed effetti personali del defunto). Se devo custodirli all’infinito?

Vi ringrazio di un aiuto. Sono terrorizzata.

Distinti saluti”
Consulenza legale i 23/08/2023
La situazione che viene descritta presenta alcuni aspetti che necessitano di essere chiariti.
Va preliminarmente detto che del tutto corretta è la procedura seguita per effettuare la dichiarazione di rinunzia all’eredità.
Infatti, lo schema procedurale adottato è conforme a quello delineato dall’art. 485 del c.c., norma che, inserita sotto la Sezione dedicata al “Beneficio di inventario”, prende in considerazione proprio il caso del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari.
Secondo quanto disposto dalla predetta norma, il chiamato all’eredità che si trovi a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o dalla notizia della devoluzione dell’eredità. Si tratta di una regola posta dal codice civile per evitare che l’erede, possessore dei beni ereditari, possa compiere atti di distrazione del patrimonio relitto, ed a tal fine gli si assegna un termine breve entro il quale il medesimo può compiere l’inventario per l’accettazione beneficiata, in mancanza del quale diventerà erede puro e semplice.

La norma non specifica se l’inventario sia necessario anche per i chiamati nel possesso dei beni ereditari che vogliano soltanto rinunciare all’eredità.
Proprio in assenza di una tale precisazione, si sono delineati, sia in dottrina che in giurisprudenza, contrastanti orientamenti, e precisamente:
a) secondo una prima e più risalente tesi, doveva escludersi tale necessità, argomentando dal rilievo secondo cui la prescrizione dettata dall’art. 485 c.c. è finalizzata soltanto alla possibilità di accettare l’eredità con beneficio di inventario, mentre l’art. 519 del c.c. (norma che si occupa specificamente della rinuncia all’eredità), non pone particolari regole per la rinuncia dell’erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari.
In tal senso può richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione, sez. II civ., n. 11634 del 30 ottobre 1991, nel corpo della quale si legge quanto segue:
Palesemente erronea, inoltre, per quanto specificamente concerne la posizione della Z., è l'affermazione del ricorrente secondo cui gli effetti giuridici della rinunzia all'eredità sarebbero subordinati al successivo compimento dell'inventario “nel termine prescritto". Ed invero tale formalità, peraltro logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione del diritto di eredità, non è prevista dalla norma di cui all'art. 519 cod. civ., a termini della quale uniche condizioni per la validità e l'efficacia (rispetto ai terzi) della rinunzia all'eredità, sono la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti ad un notaio od al cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua inserzione nel registro delle successioni”.
Sempre in tal senso si vedano: Cass. civ., sez. II, 19 marzo 1998, n. 2911; Cass. civ., sez. II, 21 maggio 2012, n. 8021; Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 2016, n. 20960.

b) secondo altro orientamento, successivamente sviluppatosi, varrebbe una regola diametralmente opposta.
La prima decisione in tal senso si rinviene in Cass. civ. Sez. II sentenza n. 7076 del 22.06.1995, così motivata:
Come esattamente si osserva in punto di diritto nella impugnata sentenza, a norma dell'art. 485 C.C., il chiamato alla eredità, che a qualsiasi titolo si trovi nel possesso di beni ereditari, ha l'onere di fare, entro un certo termine (alquanto breve), l'inventario, in mancanza del quale lo stesso perde, non solo la facoltà di accettare l'eredità col beneficio di inventario (ai sensi dell'art. 484 C.C.), ma anche di rinunciare ex art. 519 C.C. in maniera efficace nei confronti dei creditori ereditari del de cuius, dovendo, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato ope legis erede puro e semplice”.

La decisione più incisiva in tal senso si rinviene in Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2003, n. 4845 (a cui ha poi fatto seguito Cass. civ., sez. VI, 13 marzo 2014, n. 5862), con la quale la S.C., confermando la decisione del giudice di secondo grado, ha affermato che:
L'interpretazione che il giudice di merito ha dato della disposizione dall'art. 485, 2 comma, c.c. – nel senso che la indicata previsione di accettazione dell'eredità ex lege costituisce fattispecie destinata ad operare non solo nel caso in cui l'erede voglia procedere all'accettazione con beneficio di inventario, ma anche quando lo stesso intenda rinunciare puramente e semplicemente – deve ritenersi del tutto corretta. L'accettazione della eredità, che la legge impone al chiamato nel possesso di beni ereditari, il quale non provveda a redigere l'inventario nel termine dell'art. 485 c.c., costituisce previsione di generale applicabilità in caso di delazione ereditaria ed essa trova la sua ratio nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente».

Ebbene, di fronte a tale situazione di incertezza interpretativa, il chiamato nel possesso dei beni che voglia rinunciare (ad esempio perché, come nel caso in esame, l’eredità risulta gravata da numerose poste passive), dovrebbe optare per la posizione di maggiore cautela, ovvero quella di redigere l’inventario, onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.
Per tale ragione, come si è detto all’inizio delle considerazioni che precedono, corretta è stata la procedura seguita di redigere l’inventario dei beni del defunto per poi rinunciare, versandosi nella posizione di chiamato nel possesso dei beni ereditari.
Proprio la tempestiva redazione dell’inventario nei termini prescritti dall’art. 485 c.c., consente, una volta effettuata la rinuncia, che si possa dichiarare aperta la procedura di giacenza ereditaria, non potendo più assumere alcuna rilevanza la circostanza che il chiamato all’eredità si trovi nel possesso dei beni ereditari.
Anzi, tale procedura consentirà al rinunziante possessore di liberarsi dei beni di cui ha il possesso, consegnando i medesimi a colui che assumerà l’incarico di curatore.

Per quanto concerne i presupposti per l’apertura della giacenza ereditaria, dalla lettura dell’art. 528 c.c. se ne deduce che occorre la contemporanea presenza di tre requisiti:
a) che non sia intervenuta l’accettazione da parte del chiamato;
b) che il chiamato non si trovi nel possesso dei beni ereditari;
c) che sia stato nominato, su istanza di qualsiasi interessato o anche d’ufficio, un curatore.
Dal requisito sub lettera b), ovvero quello relativo al possesso, può certamente prescindersi nel caso di specie, e ciò in considerazione del fatto che il chiamato rinunciante ha provveduto a far redigere l’inventario dei beni ereditari lasciati dal de cuius entro il termine fissato dall’art. 485 c.c..
Il compimento di tale atto, infatti, impedisce che il patrimonio ereditario possa essere depauperato dal possessore rinunciante ed in attesa che l’eredità venga accettata da altro chiamato in ordine successivo, costituendo ciò una delle finalità che il legislatore si prefigge di conseguire con l’istituto giuridico della giacenza ereditaria (l’altra finalità, invece, è quella di tutelare l’interesse dei creditori del de cuius a che venga preservata la loro possibilità di ottenere il pagamento di quanto dovuto).

Ora, tralasciando l’ipotesi in cui lo stesso de cuius abbia provveduto alla nomina del curatore per testamento, il primo comma del citato art. 528 c.c. prevede che la nomina del curatore viene effettuata dal Tribunale su istanza delle persone interessate o, eventualmente, anche d’ufficio, tramite decreto che verrà notificato alla persona designata e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Dal momento della sua accettazione (e prestazione del giuramento) il curatore assume l’obbligo di custodire ed amministrare fedelmente i beni dell’eredità, per l’adempimento del quale deve preliminarmente redigere l’inventario (in questo caso già redatto dal rinunziante) ed entrare nel possesso dei medesimi beni (il rinunziante possessore dovrà farne a lui consegna).
Sta proprio in quest’ultimo passaggio l’interesse del chiamato rinunziante alla nomina di un curatore dell’eredità giacente e si ritiene che sia questa la ragione per cui il notaio ha suggerito di attivarsi per la nomina del curatore.

Tuttavia, come del resto è normale che sia, per l’attività svolta il curatore ha diritto sia al rimborso di tutte le spese sostenute che ad un compenso, somme che vanno poste a carico dell’attivo patrimoniale ereditario e, qualora non vi fosse un attivo liquido, a carico della parte istante (in tal senso si argomenta dalla lettera dell’art. 8 D.P.R. n. 115/2002, TU Spese di giustizia).
Solo nel caso in cui la procedura sia stata avviata d’ufficio dal Tribunale, non gli verrà liquidato alcun compenso ed il curatore potrà eventualmente insinuarsi nella procedure esecutive attivate a carico dei beni dell’eredità giacente dopo la chiusura della procedura, onde ottenere il suo compenso (il quale andrà pagato in prededuzione).

Pertanto, se non si vuole correre alcun rischio di vedersi addebitate le spese (che sicuramente non mancheranno) per la procedura di giacenza ereditaria, ciò che può consigliarsi, allorchè sia stato già emesso il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente, è di avvalersi di quanto disposto dall’[art. 742 del c.p.c., in forza del quale è possibile che i decreti emessi nei procedimenti di volontaria giurisdizione (è tale quello di cui si discute) vengano in ogni tempo modificati o revocati, fatti salvi in ogni caso i diritti eventualmente nel frattempo acquisiti dai terzi in buona fede.
Come per l’istanza di nomina, anche la domanda di revoca o modifica dovrà rivestire la forma del ricorso.