Cass. civ. n. 16813/2025
In ottemperanza all'ordinanza della Corte, l'istante può procedere alla notificazione secondo le forme previste dall'art. 150 cod. proc. civ., compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito web istituzionale del ministero competente, previa rituale autorizzazione.
Cass. civ. n. 9319/2025
In tema di notificazione per pubblici proclami, la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa vocatio in ius, tutte le volte in cui tale notifica sia necessaria per difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, sicché è onere del notificante procedere all'individuazione di ciascuno di essi; laddove, invece, la mancata specificazione sia conseguente a difficoltà di identificazione di tutti i possibili destinatari e ciò risulti dal provvedimento autorizzativo emanato dalla competente autorità giudiziaria, la notificazione per pubblici proclami è valida.
Cass. civ. n. 11068/2024
La tempestiva e rituale ripresa del procedimento di notificazione di un atto d’impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore ovvero per causa non imputabile al notificante, ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice - da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio - volta a domandare la fissazione di un termine perentorio per il relativo completamento, dietro allegazione della circostanza che l’irreperibilità del destinatario sia stata determinata da causa non imputabile al notificante.
Cass. civ. n. 17742/2014
In tema di notificazione per pubblici proclami, qualora il giudice abbia disposto l'affissione di una copia dell'atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall'art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, è nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalità dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto.
Cass. civ. n. 6329/2012
La notificazione per pubblici proclami (nella specie, dell'atto di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 371 bis cod. proc. civ., in un regolamento preventivo di giurisdizione), consistente nella mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso di sommario contenuto circa la proposizione del ricorso introduttivo, è inesistente, non rispettando le modalità stabilite dall'art. 150 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 27520/2011
La mancanza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notificazione per pubblici proclami è sindacabile dal giudice del merito, la cui delibazione non deve arrestarsi alla verifica del compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c., ma deve spingersi anche a controllare l'effettiva ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge per simile notifica; ne consegue, pertanto, che il convenuto contumace in primo grado può denunziare in sede di gravame l'effettiva insussistenza di detti presupposti.
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La mancanza delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c. per la notificazione per pubblici proclami integra non già la nullità della notificazione stessa, bensì la sua inesistenza, come tale rilevabile d'ufficio anche dal giudice dell'impugnazione
Cass. civ. n. 4587/2009
Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 c.p.c.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
Cass. civ. n. 6507/1998
In tema di notificazioni per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.), la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto, e della relativa vocatio in ius (nonché la mancata integrazione del contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., in fase di appello) tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero di destinatari (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi), ma non anche quando essa sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanato dalla competente autorità giudiziaria (nella specie, il Presidente della Corte di appello).
Cass. civ. n. 7705/1996
Nel giudizio di appello la notificazione per pubblici proclami, prevista dall'art. 150 c.p.c. per l'ipotesi in cui la notificazione nei modi ordinari si presenti di grande difficoltà per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, deve essere nuovamente richiesta dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e deve essere da questi autorizzata, ancorché detta forma di notificazione sia stata già richiesta ed autorizzata nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 4274/1990
Il decreto, con cui il capo dell'ufficio giudiziale procedente neghi l'autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di carattere decisorio, tal che la parte interessata potrà far valere le proprie doglianze in ordine alla ritualità del contraddittorio, ove questa risulti compromessa dalla mancata adozione di quella forma di notificazione, soltanto nei confronti della decisione che conclude il giudizio.