La riforma Cartabia ha espressamente introdotto la possibilità che il Presidente, o il giudice da questi delegato, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile emetta,
inaudita altera parte, provvedimenti nell’interesse dei figli e delle parti.
Si tratta di provvedimenti emessi nell’interesse superiore del minore, nei casi in cui si ravvisi un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti.
Poiché la misura
inaudita altera parte risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa, non si vedono ragioni per non consentire l’adozione di tale misura anche nel prosieguo del giudizio, imponendosi comunque sempre anche in tal caso la fissazione di un’udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura (trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, viene mutuata la disciplina di cui al secondo comma dell’[[669 sexiescpc]].
Il
provvedimento così emesso è provvisoriamente esecutivo e il contenuto deve essere tassativamente confermato, modificato o revocato all’
udienza fissata, nello stesso
decreto, entro i successivi 15 giorni.
Lo stesso va notificato dall’istante nel
termine perentorio indicato dal giudice.