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Articolo 792 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito del prezzo

Dispositivo dell'art. 792 Codice di procedura civile

L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso [125] al presidente del tribunale competente per la espropriazione [26], la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto (1). Il presidente provvede con decreto.

Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione [c.c. 2664], un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti (2)(3).

Note

(1) La norma in analisi va collegata con il disposto normativo di cui all’art. 2889 del c.c. che prevede la possibilità per il terzo acquirente dei beni ipotecati che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari di liberare i beni di ogni ipoteca trascritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto. Per esercitare tale facoltà, ai sensi dell’art. 2890 del c.c. il terzo deve notificare, tramite ufficiale giudiziario, ai creditori ed al precedente proprietario, un atto con il quale comunica la volontà di volere liberare il bene dalle ipoteche, offrendo contestualmente ai creditori il prezzo stipulato per l’acquisto dell’immobile oppure, in caso di acquisto a titolo gratuito o senza corrispettivo in denaro, il valore dell’immobile, che deve essere dichiarato. Si precisa che il prezzo indicato non può essere inferiore a quello fissato come minimo per la base d'asta per gli incanti di cui agli artt. 586 ss..
(2) Una volta ricevuta la notifica, i creditori hanno quaranta giorni di tempo per chiedere che si proceda ugualmente all’espropriazione ed, in tal caso, dovranno offrire una somma che superi di almeno 1/10 l’offerta fatta dal terzo acquirente. Tale facoltà riconosciuta ai creditori consente loro di non sottostare ad un tentativo di liberazione compiuto per un prezzo ritenuto insoddisfacente. Tuttavia, proprio al fine di garantire la serietà dell'iniziativa del creditore e per evitare richieste prive di fondamento o pretestuose, la norma prevede appunto che i creditori debbano accompagnare alla richiesta di espropriazione l'offerta di una somma che superi di almeno un decimo quella indicata dal terzo acquirente. Inoltre, il creditore deve impegnarsi a versare detta somma nel caso in cui all'asta non si ottenga un ricavato maggiore, rimanendo aggiudicatario del bene medesimo.
(3) Infine, la norma in analisi prevede che, una volta decorsi 40 giorni dalla notifica dell'offerta di liberazione, previsti per la proposizione delle richieste di espropriazione, il terzo acquirente, entro 60 giorni da tale notifica, provveda al deposito della somma nelle modalità prescritte dal decreto del Presidente del Tribunale nonché della documentazione indicata. Il termine di cui sopra si ritiene perentorio; pertanto, il suo mancato rispetto determina l’inefficacia della procedura di liberazione iniziata ed espone l'acquirente alle pretese risarcitorie dei creditori per gli eventuali danni provocati dalla sua iniziativa.

Spiegazione dell'art. 792 Codice di procedura civile

Della disciplina del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche si occupano sia gli artt. 2889 e ss. c.c. che le norme di cui agli artt. 792 e ss. c.p.c.
Si tratta di un procedimento previsto in favore di colui che acquista un immobile gravato da ipoteche, che abbia trascritto il suo titolo d'acquisto e che non sia personalmente obbligato, ed è volto a consentirgli di liberare il bene mediante il pagamento del prezzo stipulato per l'acquisto ovvero di un prezzo pari al valore dichiarato.

Il procedimento attiene a tutte le ipoteche iscritte sul bene acquistato anteriori alla trascrizione del titolo del terzo acquirente e si richiede che il prezzo o il valore non siano mai inferiori a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione (cfr. art. 2890 del c.c.).
In tal modo i creditori iscritti avranno diritto soltanto ad una quota del loro credito, ma certa e determinata, il che induce a ritenere che anch'essi possano avere interesse ad accettare la liberazione dalle ipoteche, accontentandosi del valore venale del bene anziché dover attendere di soddisfarsi su un aleatorio valore ricavabile da un'esecuzione ordinaria.

Per ciò che concerne la natura giuridica del procedimento in esame, mentre parte della dottrina ne mette in evidenza il carattere proprio della volontaria giurisdizione (per assenza di un conflitto di interessi propriamente detto), altra parte della dottrina lo qualifica come "processo esecutivo volontario” (senza lite), che si caratterizza per l'esistenza di una divergenza di valutazioni rispetto ad un unico risultato utile (si tratta di un processo "improprio" in cui le forme del processo di esecuzione sono utilizzate per scopi diversi da quelli dell'ordinario giudizio di esecuzione).
Una tesi minoritaria, invece, preferisce qualificarlo come un procedimento contenzioso a carattere esecutivo.

Legittimato attivamente a chiedere la liberazione dei beni è solo l'acquirente che abbia trascritto l'atto di acquisto e che non sia personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari (così il comma 1 dell’art. 2889 del c.c.); tale legittimazione, dunque, non compete al terzo datore di ipoteca, al terzo che abbia prestato fideiussione a favore dell'alienante né all'erede del creditore ipotecario che non abbia accettato con beneficio d'inventario.

Il secondo comma dell’art. 2889 del c.c. prevede anche un limite temporale per la proposizione dell'istanza, disponendo che la facoltà del terzo acquirente di liberare i beni dalle ipoteche può essere esercitata anche dopo il pignoramento dell'immobile, purché il procedimento sia iniziato entro trenta giorni dal medesimo (termine perentorio).

L’istanza va notificata ai creditori iscritti ed al precedente proprietario, ossia colui che ha effettivamente concesso l'ipoteca.
Tale istanza deve contenere gli elementi di cui al comma 1 dell’art. 2890 del c.c., e precisamente: il titolo, la data del titolo e della sua trascrizione; la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione risultante dallo stesso titolo; il prezzo di stipula ovvero il valore dichiarato nell'ipotesi in cui si tratti di beni pervenuti a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

Dopo la notifica e la pubblicazione per estratto nel giornale degli annunci giudiziari dell'istanza di liberazione (adempimenti che vanno effettuati a cura del ricorrente), l'acquirente chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui i beni si trovano la determinazione delle modalità di deposito del prezzo offerto (la competenza viene così determinata ex art. 26 del c.p.c.).
Su tale istanza il presidente del tribunale provvede con decreto inaudita altera parte.

Non è previsto un termine per la proposizione del ricorso, ma si ritiene opportuno attendere il decorso del termine assegnato ai creditori iscritti dall'art. 2891 del c.c. per chiedere l'espropriazione forzata; infatti, se entro i quaranta giorni dalla notificazione della dichiarazione di liberazione i creditori iscritti ovvero i relativi fideiussori presentano richiesta di procedere all'espropriazione forzata dei beni immobili ipotecati, si apre la fase disciplinata dall’art. 795 del c.p.c. e sarebbe inutile il decreto che fissa le modalità del deposito del prezzo.
Al contrario, se non vengono presentate istanze di espropriazione, l'acquirente, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto di cui al primo comma dell’art. 2889 del c.c., ovvero dalla pubblicazione dell'estratto dell'istanza di liberazione nel giornale degli annunci giudiziari, deve depositare, secondo le modalità indicate dal presidente del tribunale, il prezzo offerto (tale deposito rende l'offerta irrevocabile a favore dei creditori iscritti).

Nello stesso termine deve essere presentato in cancelleria il certificato di avvenuto deposito, il titolo di acquisto con il certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti; la suddetta documentazione consente al giudice di verificare la regolarità del contraddittorio e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per procedere alla liberazione degli immobili ipotecati.

All'inosservanza del termine fisato per il deposito del prezzo consegue l'inefficacia della dichiarazione di liberazione (così art. 2894 del c.c.), la quale, tuttavia, può essere sempre riproposta se presentata prima del pignoramento.
Per quanto concerne i rapporti fra il procedimento di liberazione dalle ipoteche e il procedimento di espropriazione forzata sul quale si inserisce, si ritiene che quest'ultimo debba considerarsi soltanto sospeso e che il termine di novanta giorni riprenda a decorrere dal momento in cui il procedimento di liberazione si estingue.
La pendenza del procedimento di liberazione preclude la proposizione del processo di espropriazione.

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