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Articolo 246 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Efficacia del decreto

Dispositivo dell'art. 246 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione(1).

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 39, comma 7, lettera a)) la modifica dell'art. 246, comma 1; (con l'art. 39, comma 7, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 246.

Spiegazione dell'art. 246 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La proposta di concordato diventa efficace nel momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o quando si esauriscono le possibilità di impugnazione previste dall'articolo 245 de codice della crisi.

Una volta che il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore è tenuto a rendere conto della gestione.
A questo punto, il tribunale dichiara la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.

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