Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 288 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento di correzione

Dispositivo dell'art. 288 Codice di procedura civile

Se tutte le parti (1) concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento (2).

Se è chiesta la correzione di una sentenza dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione [121 disp. att.] (3).

Note

(1) Il procedimento di correzione richiede l'istanza di parte, rivolta al presidente del tribunale, se il provvedimento è collegiale, e al giudice monocratico in tutti gli altri casi.
Il ricorso può essere presentato senza limiti di tempo.
(2) Il provvedimento di correzione assume la forma del decreto se l'istanza è presentata congiuntamente dalle parti, di ordinanza negli altri casi. Nella sostanza non ha natura decisoria, bensì amministrativa e pertanto viene esclusa la sua ricorribilità ex art. 111 Cost..
Il giudice che l'ha disposto, però, lo può revocare o modificare, e l'istanza può sempre essere riproposta.
Il provvedimento non dovrebbe contenere una pronuncia sulle spese di lite, dato che per la sua emanazione si prescinde dall'eventuale soccombenza in giudizio delle parti richiedenti: tuttavia, parte della giurisprudenza ritiene che anche in questo tipo di procedimento si possa individuare una soccombenza e pertanto una parte possa essere condannata alle spese della procedura.
(3) Il termine ordinario per le impugnazioni è di trenta giorni (art. 325 del c.p.c.).
La disposizione vuole assicurare alla parte che si ritenga lesa illegittimamente dalla correzione del provvedimento la possibilità di impugnarlo sostenendo che l'errore in cui incorse il giudice non era materiale, bensì di giudizio.

Spiegazione dell'art. 288 Codice di procedura civile

Il procedimento di correzione della sentenza ha inizio con l'istanza di correzione della parte interessata, la quale si propone nella forma del ricorso.
Legittimate a proporre il ricorso sono tutte le parti, incluse quelle intervenute.

Se l'istanza viene proposta da una sola delle parti, il giudice procede all'instaurazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione al difensore dell'altra parte costituita ovvero alla parte personalmente nel caso di correzione richiesta dopo che sia trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.

La notifica alla parte personalmente si ritiene necessaria anche qualora l'istanza venga proposta prima che sia trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la correzione e se la parte sia rimasta contumace.

Il giudice decide con ordinanza, mentre, nel caso in cui l'istanza sia proposta da tutte le parti, il provvedimento assumerà la forma del decreto non impugnabile.

Secondo la prevalente giurisprudenza deve escludersi che nel procedimento di correzione degli errori materiali possa farsi luogo ad una pronuncia sulle spese processuali, e ciò per il fatto che risulta impossibile identificare una parte soccombente ed una vittoriosa.

L'ordinanza e il decreto pronunciato ai sensi del 1° co. della norma in esame devono essere annotati sull'originale del provvedimento.

Secondo il disposto dell’ art. 121 delle disp. att. c.p.c., l’ordinanza va notificata ex officio alle parti.
Va infine osservato che la presente norma viene espressamente richiamata dal terzo comma dell'art. 826 del c.p.c. in tema di correzione del lodo arbitrale.

Quanto disposto all’ultimo comma della norma si ritiene che sia riferibile solo all'ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche oggettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, e non quando l'errore stesso possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poiché, in tale ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione.
La riapertura dei termini è volta a consentire al giudice ad quem di verificare i presupposti di legge e riesaminare la sentenza.

Per quanto concerne la disciplina applicabile all'ordinanza in esame, si ritiene che per essa valga il principio della revocabilità.

Massime relative all'art. 288 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 18221/2019

Nel procedimento per correzione di errore materiale, ove la parte non ricorrente si costituisca, resistendo all'istanza di correzione e questa venga disposta, deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite poiché, contrariamente a quel che avviene nel caso contrario, la parte, all'esito del procedimento, è divenuta tecnicamente, parte soccombente.

Cass. civ. n. 3986/2019

L'ordinanza con la quale la corte di merito rigetti l'istanza di correzione di un errore materiale che sia stato precedentemente riscontrato dalla corte di legittimità è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il vizio di mancata conformazione è estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, non essendo, per l'effetto, impugnabile con il rimedio di cui all'art. 288, comma 4, c.p.c., ma afferisce alla decisione del giudice del rinvio.

Cass. civ. n. 27509/2017

L'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c., secondo il quale le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata, a cura del cancelliere (art. 121 disp. att. c.p.c.), l'ordinanza di correzione, dev'essere messo in relazione con l'art. 327 c.p.c. in virtù del quale, indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione possono essere proposti entro un anno dalla pubblicazione della sentenza; pertanto è ammissibile, rispetto alle parti corrette, l'impugnazione proposta entro un anno dalla pubblicazione dell'ordinanza di correzione non notificata. (Fattispecie relativa a causa iniziata prima della modifica del termine cd. lungo di impugnazione, operata dall'art. 46, comma 17, della l. n. 69 del 2009, applicabile a, norma dell'art. 58, comma 1, della detta l., ai giudizi instaurati dopo la sua data di entrata in vigore).

Cass. civ. n. 20691/2017

L'impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a norma dell'art. 288,comma 3, c.p.c., può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della sentenza impugnata. Per contro, l'impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della sentenza va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione.

Cass. civ. n. 10067/2017

Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l’istanza di correzione materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell’istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l’applicabilità dell’art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso volto a denunziare, in seno all’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di correzione di errore materiale relativa alla decorrenza degli interessi su un credito pecuniario, il riferimento ad una diversa data contenuto nella motivazione).

Cass. civ. n. 4610/2017

Avverso l'ordinanza che dispone la correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 288 c.p.c., è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avente ad oggetto la statuizione di condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta statuizione non soltanto carattere decisorio, ma altresì definitivo, in quanto non impugnabile con il rimedio di cui all'ultimo comma del citato art. 288, preordinato esclusivamente al controllo della legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto.

Cass. civ. n. 19284/2014

L'istanza di correzione di errore materiale non è mai oggetto di gravame in senso proprio, anche quando rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere.

Cass. civ. n. 3827/2013

In tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, c.p.c. pone il limite di un anno alla "perpetuatio" dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo. La notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria.

Cass. civ. n. 12841/2008

Il rimedio dell'impugnazione delle sentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, previsto dall'art. 288, quarto comma, c.p.c., giacché preordinato esclusivamente al controllo di legittimità dell'uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del provvedimento corretto, non può essere esperito per censurare vizi che non attengono alle parti corrette di una sentenza, ma all'ordinanza di correzione. Tuttavia, detti vizi, ove assumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sul quale l'ordinanza di correzione abbia avuto carattere non solo decisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneo alla correzione della sentenza da errori od omissioni, possono essere fatti valere soltanto con il rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso tutti i provvedimenti contenziosi di natura giurisdizionale non altrimenti impugnabili. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto al solo scopo di censurare l'omissione, nell'ordinanza di correzione, della decisione sulle spese del relativo procedimento ).

Cass. civ. n. 5950/2007

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, terzo comma, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio.

Cass. civ. n. 8543/2004

Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: infatti, dall'art. 288, quarto comma, c.p.c. è espressamente prevista la impugnabilità delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione.

Cass. civ. n. 5165/2004

Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione, con la conseguenza che l'ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (atteso il carattere non giurisdizionale, ma meramente amministrativo di tale provvedimento), mentre resta impugnabile, con lo specifico mezzo di impugnazione per essa di volta in volta previsto (il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione), la sentenza corretta, anche al fine di verificare se, mercé il surrettizio ricorso al procedimento de quo, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere (inammissibilmente) su errori di giudizio.

Cass. civ. n. 14432/2003

I vizi che inficiano il provvedimento di correzione di una sentenza - che ha natura amministrativa e non decisoria, per cui non è suscettibile di impugnazione autonoma, nemmeno con il ricorso proposto a norma dell'art. 111 Cost. - si traducono in vizi della sentenza corretta, e ciò non può non valere anche nel caso del lodo arbitrale corretto, sicché devono essere fatti valere con l'impugnazione della sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per questo previsto. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. contro il decreto di correzione materiale di un lodo arbitrale.

Cass. civ. n. 11458/2003

Nel procedimento di correzione di errore materiale, avente natura sostanzialmente amministrativa, iniziato con ricorso ritualmente notificato per la correzione dei dati anagrafici errati, contenuti in sentenza, relativi al luogo di nascita delle parti (nella specie, del figlio e del padre naturale), non costituisce illegittimo mutamento della domanda, bensì ammissibile precisazione della stessa, la richiesta, in sede di udienza di comparizione delle parti, di aggiunta della modifica della data di nascita (nel caso, del figlio naturale, anticipata di due giorni per renderla conforme alle risultanze dei registri di stato civile).

Cass. civ. n. 6761/2001

In tema di correzione di errori materiali o di calcolo, i requisiti di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c. emergenti da detta norma postulano: a) che l'impugnazione abbia per oggetto le parti corrette della sentenza; b) che sia volta a far valere la tesi che si trattava di errore non materiale o di calcolo, ma di giudizio e che quindi vi è stata violazione del giudicato: c) che sia notificata entro il termine indicato dalla norma, cioè entro il termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, mentre debbono ritenersi irrilevanti sia la sussistenza o meno, in concreto, di tale violazione, sia la maggiore o minore facilità di interpretazione della sentenza corretta nel senso della correzione (elementi questi rilevanti solo ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della impugnazione in questione).

Cass. civ. n. 9065/2000

Poiché il provvedimento di correzione della sentenza ha natura amministrativa - senza modificare il contenuto della sentenza corretta, servendo solo a eliminare meri errori materiali e, perciò, a rendere aderente l'elemento rappresentativo a quello sostanziale del decisum - e non introduce una nuova fase processuale, costituendo solo un mero incidente nello stesso giudizio, la procedura di correzione deve attivarsi a istanza delle sole parti nei cui confronti è stata emessa la sentenza che si intende correggere.

Cass. civ. n. 8526/2000

Nell'ipotesi di errori materiali o di calcolo contenuti in un provvedimento giurisdizionale, non è ammissibile il ricorso per cassazione, rientrando nella esclusiva competenza del giudice che ha emesso il provvedimento contenente l'errore procedere alla sua eliminazione, in contraddittorio delle parti, ex artt. 287 e 288 c.p.c.

Cass. civ. n. 7712/2000

La pronuncia di correzione di errori materiali (o di calcolo) è funzionale all'eliminazione di un errore che, non incidendo sul contenuto sostanziale della decisione, si risolve, per converso, in un difetto di corrispondenza tra il contenuto “ideale” della sentenza e la sua materiale rappresentazione mediante simboli grafici, emergente ictu oculi dalla lettura del provvedimento. Detta pronuncia non richiede, pertanto, una motivazione diversa ed ulteriore rispetto alla esplicitazione dei passaggi logici e delle operazioni attraverso i quali si pone rimedio all'errore del giudice.

Cass. civ. n. 5767/2000

La proposizione della istanza di correzione della sentenza non comporta la legale conoscenza della stessa e, pertanto, non determina, sia che il giudice abbia proceduto alla correzione sia che l'abbia negata, la decorrenza del termine breve per proporre impugnazione. Infatti, a fronte delle molteplici formalità dettate dal codice di rito al fine di determinare i modi e i tempi nei quali tale conoscenza si determina, in primo luogo attraverso il complesso sistema delle notificazioni, nessuna rilevanza può essere in proposito attribuita al provvedimento di diniego della correzione, che, oltre ad essere un atto amministrativo e non giurisdizionale, non è neppure preso in considerazione ai fini processuali dall'art. 288 c.p.c., il quale, solo per l'ipotesi di intervenuta correzione, prevede la possibilità di impugnare la sentenza, con riguardo alle sole parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione (e non comunque dal momento di proposizione della relativa istanza, di per sè non rilevante), così sancendo l'impugnabilità del provvedimento di correzione soltanto in quanto inserito nel testo della sentenza «corretta».

Cass. civ. n. 10447/1998

Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello, con la conseguenza che, ove l'istanza di correzione sia stata espressa in un appello incidentale, la declaratoria di inammissibilità del suddetto appello incidentale non preclude la decisione in ordine alla suddetta istanza.

Cass. civ. n. 1843/1996

L'ultimo comma dell'art. 288 c.p.c., il quale dispone che le sentenze possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine che decorre dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, è applicabile soltanto quando l'errore dal quale la sentenza è inficiata è tale da determinare un qualche dubbio sull'effettivo contenuto della decisione. Pertanto, la pendenza del relativo procedimento per la correzione di un errore evidente, agevolmente eliminabile in via d'interpretazione della sentenza e non perciò tale da impedire la percezione dell'esatto significato della decisione assunta dal giudice, non impedisce il normale decorso dei termini d'impugnazione e tanto meno preclude la proponibilità, entro i suindicati termini, di un normale mezzo di gravame previsto dall'ordinamento nei riguardi della decisione oggetto di correzione.

Cass. civ. n. 951/1986

La procedura di correzione degli errori materiali della sentenza richiede l'istanza della parte interessata e non è più esperibile quando avverso la stessa decisione sia già stato proposto appello, giacché in questo caso l'impugnazione assorbe ogni correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame.

Cass. civ. n. 4126/1985

L'ordinanza, che dispone la correzione di una sentenza, in esito al procedimento di cui agli artt. 287, 288, c.p.c., configura un provvedimento di natura amministrativa, non decisoria, e, come tale, non è impugnabile, ferma restando la facoltà di impugnare la sentenza corretta, ai sensi e nei termini di cui all'ultimo comma del citato art. 288, relativamente alle parti cui la correzione medesima si riferisce.

Cass. civ. n. 4661/1983

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto trattandosi di procedimento in Camera di Consiglio (art. 742 bis c.p.c.) in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall'art. 91 c.p.c. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza.

Cass. civ. n. 1149/1967

Il provvedimento di correzione di errori materiali non modifica minimamente il contenuto della pronuncia corretta, ma serve esclusivamente a sostituire all'erronea traduzione di esso in termini grafici altra congrua rappresentazione, in modo che si stabilisca la necessaria aderenza dell'elemento rappresentativo a quello sostanziale. Non avendo natura decisoria, esso non è impugnabile in alcun modo, neppure con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. L'impugnativa delle parti corrette, prevista dall'art. 288, ultimo comma, c.p.c. ha per oggetto non già il modo con cui il giudice è pervenuto alla correzione, ma il risultato della correzione stessa secondo il nuovo testo, come se sin dal momento dell'emissione della sentenza fosse stata adottata la traduzione grafica con cui, in sede di correzione, è stata eliminata la fortuita divergenza tra l'idea e la sua rappresentazione.

Cass. civ. n. 3009/1960

Il potere di provvedere alla correzione è attribuito allo stesso giudice che è incorso nell'errore o nell'omissione, ma se la sentenza sia già stata appellata, la correzione rientra nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame. Non è necessario, però, che la sentenza non sia più soggetta ad appello, essendo sufficiente che non sia stata ancora appellata.

Cass. civ. n. 3206/1956

È validamente disposta la correzione di un errore materiale di una sentenza da parte di una sezione dell'ufficio giudiziario diversa da quella che aveva pronunciato la sentenza stessa.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 288 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Francesco chiede
sabato 06/04/2019 - Liguria
“Ho ricevuto una precettazione a pagare in seguito a una procedura passata in giudicato alla corte dei conti con seguente richiesta di onorario anche da parte di azienda sanitaria. Il mio problema e questo: la corte dei conti, sembra un paradosso e me ne scuso, ha sbagliato i conti! Ha inserito nell’ onorario che dovrei pagare all’ azienda una cifra superiore poiche’ derivante dal doppio conteggio di una parte. come mi devo comportare?
Sono indeciso sul da farsi e chiedo a voi delucidazioni. Se pago tutto credo di diventare correo di una richiesta “furtiva”, uso un termine forte tipo “pizzo”, in quanto non dovuto.
Grazie per la risposta.”
Consulenza legale i 08/04/2019
Il precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c. è quell’atto con cui si preannuncia l’inizio dell’esecuzione forzata laddove il destinatario non provveda al pagamento di quanto intimato nel termine di giorni dieci dalla notifica dell’atto medesimo.
L’obbligo di pagamento deve risultare da un titolo esecutivo che, nella presente vicenda, ci pare di capire sia costituito da una sentenza della Corte dei Conti.

Se l’errore nell’indicazione dell’importo degli onorari fosse contenuto soltanto nel precetto (e non anche nella sentenza) sarebbe sufficiente proporre una opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
In tal caso si tratterebbe peraltro di una contestazione parziale (nel senso che l’importo da corrispondere sarebbe pari alla metà) ed il giudice potrebbe procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.
Se invece l’errore, come ci pare di capire, sia contenuto anche nel titolo esecutivo, occorre allora azionare (oltre l’opposizione a precetto con cui si chiede la sospensione dell’esecuzione) la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 c.p.c.
Tale istanza può avere ad oggetto anche una sentenza passata in giudicato, come nel nostro caso, come si deduce dall’art. 287 c.p.c.
Qualora la correzione sia richiesta un anno dopo la pubblicazione della sentenza il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente.

Ricordiamo che con sentenza n.19601/2011 la Corte di Cassazione ha specificato che “deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile “ictu oculi”.”
Pertanto, un mero errore di calcolo che risulti in maniera evidente (come parrebbe essere nella presente vicenda) può essere considerato errore materiale con conseguente possibilità di esperire gli strumenti giudiziali sopra indicati.

Raffaele . M. chiede
domenica 19/05/2013 - Friuli-Venezia
“La corte d'appello di Trieste ha emesso una sentenza con cui mi condanna commettendo un errore materiale (scrivendo delibera di condominio del "20.09.2006" invece di "19.09.2006").
Ho richiesto la correzione per errore materiale della sentenza da solo senza il patrocinio dell'avvocato. La Corte si è rifiutata dicendomi che può avvenire soltanto con il ministero del difensore. Come mai? Che cosa mi comporterà l'errore se non viene corretto e non dovessi riuscire a portarla in cassazione?”
Consulenza legale i 29/05/2013
Il procedimento di correzione delle sentenze (arrt. 287-288 c.p.c.) ha la funzione di ripristinare la corrispondenza tra quanto il provvedimento del giudice ha inteso dichiarare e quanto formalmente dichiarato: proprio a causa di tale funzione, non è previsto alcun termine di decadenza per la domanda di correzione. Quest'ultima si configura come una istanza di "sollecitazione" di un potere di modifica riconosciuo all'autore del provvedimento, nei limiti in cui si tratti di correggere un errore o una omissione di carattere materiale.
La necessità della difesa tecnica è prevista in generale dall'art. 82 del c.p.c., che al secondo comma dispone: "Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente".
La giurisprudenza non è unanime nell'interpretazione della norma: alcune pronunce sono nel senso di ritenere che nei casi "in cui la legge dispone altrimenti” possono ben rientrare quelle situazioni in cui l’esclusione dall’onere del patrocinio si ricava in via interpretativa (Corte d'Appello Venezia, sez. III, ordinanza 16.01.2006).
E' stato ritenuto (ma si sottolinea che non si tratta di posizione dominante né unitaria della giurisprudenza) che nei procedimenti di volontaria giurisdizione in cui manca una contesa su diritti, soggetti al rito camerale, e che danno luogo a provvedimenti sostanzialmente amministrativi - solo soggettivamente giudiziari, in quanto attribuiti alla competenza di un giudice anziché di un’autorità amministrativa - non sia necessario il ministero del procuratore (v. Cassazione, sentenza 5814/87).
Venendo al caso di specie, la decisione della Corte d'appello di ritenere inammissibile l'istanza di correzione della sentenza presentata dalla parte personalmente è legittima, in quanto la posizione contraria non trova riscontri normativi certi e può essere sicuramente disattesa.
Tuttavia, proprio in quanto non vi sono termini di decadenza, l'istanza può sempre essere ripresentata dal difensore della parte alla Corte d'appello, ossia al giudice a quo. Si è anche sostenuto che l'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione possa essere rilevato dalla Suprema Corte, al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività devoluto al suo sindacato (Cass. civ. 28 maggio 2004 n. 10376).

Anche se, al contrario, la sentenza non fosse impugnata ma passasse in giudicato, sarebbe comunque possibile chiederne la correzione al giudice (rectius: all'ufficio giudiziario) che l'ha emessa.
La sentenza che presenti un errore materiale non corretto potrebbe incontrare delle difficoltà nel momento in cui venga utilizzata come titolo esecutivo, perché l'errore potrebbe essere tale da non consentire un fruttuoso inizio dell'esecuzione (ad esempio, nell'ipotesi di errata indicazione del nome di una parte).

E' consigliabile, in ogni caso, prima di depositare qualsiasi atto o ricorso presso una autorità giudiziaria, assumere informazioni presso un legale o presso gli uffici di cancelleria dell'autorità giudiziaria competente.

Giuseppe R. chiede
lunedì 11/07/2011 - Lombardia

La notifica del ricorso per correzione materiale di sentenza fa scattare un nuovo decorso di termini per poter appellare o vale ancora la notifica della sentenza?”

Consulenza legale i 22/07/2011

Non si deve fare confusione. Se la sentenza – nel testo ante correzione – è ancora appellabile, il termine per l’impugnazione rimane quello ordinario: se è stata notificata al procuratore, il termine breve è di 30 giorni; altrimenti si applica il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

Invece, la sentenza oggetto di correzione, una volta realizzatosi il procedimento di correzione che ha portato alla pronuncia dell’apposita ordinanza di correzione, è impugnabile “relativamente alle parti corrette”, entro il consueto termine, decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione. Ciò implicitamente esclude che l’ordinanza di correzione sia autonomamente impugnabile e si traduce in una sostanziale rimessione in termini, allorché la sentenza corretta sia nel frattempo passata in giudicato. In linea di massima il superamento dei termini ordinari deve ritenersi consentito solamente quando l’impugnazione servisse a fare valere l’illegittimità della correzione; tuttavia, non è escluso che quest’ultima, facendo emergere una soccombenza non immediatamente percepibile dal teso originario del provvedimento corretto, consenta l’impugnazione anche per vizi attinenti al contenuto della decisione (così in Cass. civ. del 7.12.2004, n. 22933; idem 2.12.2004, n. 22658; 30.7.1998, n. 7486).


Marrone S. chiede
sabato 20/11/2010
“L'istanza ex art. 288 c.p.c. può essere presentata dalle parti personalmente o bisogna munirsi obbligatoriamente di un avvocato? la sentenza da correggere è stata emessa dal Tribunale.”
Consulenza legale i 10/12/2010

Il procedimento di correzione della sentenza depositata, previsto dagli artt. 287-288 c.p.c., integra un procedimento camerale in materia di volontaria giurisdizione e quindi, secondo una parte della giurisprudenza, può essere proposto anche personalmente dalla parte senza il patrocinio di un avvocato.

L’istanza di correzione di errori materiali o di calcolo, o di omissioni incorse in sentenze o in ordinanze non revocabili, si propone con ricorso in carta semplice presentato nella cancelleria della sezione che le ha pronunciate (art. 287 del c.p.c.). Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il Collegio provvede con decreto (art. 288 del c.p.c.). Se la correzione è chiesta da una delle parti, il Presidente, con decreto in calce al ricorso, da notificarsi a cura del ricorrente insieme al ricorso stesso, fissa l'udienza in cui le parti devono comparire davanti al Collegio, che provvede con ordinanza. Questa deve essere notificata alle parti a cura del cancelliere e annotata sull'originale del provvedimento (artt. 288 c.p.c. e 121 disp. att. c.p.c.).


Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.