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Articolo 473 bis 68 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 473 bis 68 Codice di procedura civile

(1)La domanda per i provvedimenti previsti nell'articolo 473 bis 67 si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l'audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 68 Codice di procedura civile

Il procedimento per la sostituzione dell’amministratore si instaura con ricorso dinnanzi al tribunale del luogo in cui risiede la famiglia, come già previsto dal previgente art. 736 del c.p.c..
Nel ricorso vanno indicati i soggetti che sarebbero legittimati alla richiesta di sostituzione dell’amministratore, affinché se ne possa disporre la comparizione in giudizio.

Il presidente del tribunale designa se stesso, o altro giudice, per la trattazione del procedimento e fissa l’udienza per la comparizione degli interessati, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto.
Una volta sentite le parti ed assunte le opportune informazioni, il presidente, ovvero il giudice dallo stesso designato, riferisce in camera di consiglio al collegio, che decide con ordinanza non impugnabile (si richiede il parere obbligatorio del pubblico ministero).

Parte della dottrina ritiene che il provvedimento reso a chiusura del procedimento, non impugnabile per espressa disposizione di legge, sia tuttavia revocabile nell’ipotesi in cui sia venuta meno la causa che ha determinato la necessità di adottare il provvedimento stesso.

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