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Articolo 174 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Immutabilità del giudice istruttore

Dispositivo dell'art. 174 Codice di procedura civile

Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.

Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio (1) può essere sostituito con decreto del presidente [79 disp. att.]. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti (2).

Note

(1) Mentre l'"assoluto impedimento" richiama ipotesi oggettive di impossibilità per il giudice istruttore designato di procedere all'intera istruzione della causa, le "gravi ragioni di servizio" sono date da situazioni - relative alla persona del giudice o ad altri fatti - che consigliano la sua sostituzione. Ad esempio, la particolarità di una causa, che impone nell'organo giudicante una certa formazione, potrebbe comportare la sostituzione del magistrato; allo stesso modo, la sostituzione può avvenire quando si verifichi nell'ufficio giudiziario un nuovo assetto dell'organizzazione interna.
(2) L'art. 79 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. stabilisce che la sostituzione del g.i. può essere disposta d'ufficio o su istanza di parte con decreto del presidente del tribunale. Il provvedimento deve essere comunicato alle parti, a meno che siano rimasti immutati la data e l'ora, nonché il luogo dell'udienza prefissata. Si ritiene che il decreto di sostituzione debba essere motivato, anche se non è prevista alcuna nullità in tal senso. Il decreto presidenziale può essere emesso anche oralmente e contro di esso è possibile ricorrere al primo Presidente di Corte d'Appello, che decide con provvedimento non più impugnabile.

Ratio Legis

Quando la sentenza viene emessa da un giudice diverso da quello che ha trattenuto la causa in decisione, essa deve ritenersi nulla, in quanto deliberata da un soggetto che non ha partecipato alla trattazione della causa. Il principio di immutabilità del g.i. non trova applicazione nei procedimenti collegiali ove manchi una fase istruttoria e quindi uno stesso giudice istruttore (vi è, invece, un semplice relatore).

Spiegazione dell'art. 174 Codice di procedura civile

Il primo comma della norma sancisce il principio secondo cui il giudice che assume il dovere-potere di istruire la causa, deve mantenerlo per tutta la causa, non potendo istruire solo una parte di essa, e quindi conoscere solo parzialmente dei fatti allegati ed oggetto di prova.

Tale principio si applica anche ai procedimenti speciali, come ad esempio il rito del lavoro, e può soffrire solo delle limitate eccezioni, come nel caso previsto al secondo comma, ove si precisa che per la sostituzione del giudice è richiesto un caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.

Occorre comunque precisare che la ratio della norma presuppone che vi sia una identità soggettiva del magistrato che ha partecipato all’istruzione della causa ed alla udienza di precisazione delle conclusioni con quello che provvederà a decidere la controversia, dovendosi pertanto affermare che non sarà affetta da nullità la sentenza resa da magistrato diverso da quello che ha istruito la causa, ma che ha comunque partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Le gravi esigenze di servizio a cui fa riferimento il secondo comma possono riguardare la persona del giudice, per ciò che attiene alla sua funzione ed al munus ricoperto, ma anche l’oggettiva gestione dell’ufficio giudiziario, di cui il giudice istruttore fa parte.

Il provvedimento che dispone la sostituzione del giudice istruttore è pronunciato dal Presidente e riveste la forma del decreto.
Dalla lettura dell’art. 79 delle disp. att. c.p.c. si ricava che la sostituzione può essere disposta sia d’ufficio (in particolare nelle ipotesi di gravi esigenze di servizio) che su istanza di parte.
L’istanza, che dovrà avere la forma del ricorso, verrà inserita, unitamente al decreto di sostituzione, nel fascicolo d’ufficio.

Seppure non sia testualmente previsto, si ritiene che il decreto debba essere notificato alle parti, e ciò nel rispetto del principio del contraddittorio.
La mancata notifica, però, non è considerata motivo di nullità se le parti non sollevino la relativa eccezione, dimostrando di non essere stati pregiudicati nei loro diritti.

Massime relative all'art. 174 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4887/2020

In materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poiché l'art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l'assunzione di testimoni, mentre l'art. 11 del medesimo d.lgs. esclude l'assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008. (Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 14/01/2019).

Cass. civ. n. 3356/2019

In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione. (Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 09/07/2018).

Cass. civ. n. 1912/2017

L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, nè è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2010).

Cass. civ. n. 20463/2014

Nel rito del lavoro, quando risulti accertata la reale composizione del collegio per la coincidenza tra l'intestazione del verbale di udienza ed il dispositivo letto nella medesima, si deve ritenere, fino a querela di falso, che la sentenza sia stata deliberata da quegli stessi giudici che hanno partecipato alla discussione, sicché è irrilevante che il giudice indicato nell'intestazione della sentenza come relatore sia diverso da quello che abbia materialmente redatto la motivazione, in base ad un procedimento organizzativo interno di sostituzione dell'originario relatore, intervenuto dopo la lettura del dispositivo, che assume autonoma rilevanza documentale limitatamente al contenuto volitivo della decisione non più modificabile dai suoi autori. Ne consegue che è ravvisabile un vizio di costituzione del giudice qualora gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio, non investita della funzione esercitata, e non quando il giudice relatore assolutamente impedito sia sostituito da colleghi di pari funzioni e competenza, poiché tale sostituzione, anche ove disposta senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., non implica violazione del giudice naturale e non dà luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto.

Cass. civ. n. 7622/2010

L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., in difetto di una espressa sanzione di nullità, costituisce una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità degli atti e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (Fattispecie relativa all'intervenuta sostituzione, nel corso dell'istruzione, prima di un giudice istruttore autorizzato ad astenersi e, poi, del successivo giudice istruttore per sopravvenuta variazione tabellare).

Cass. civ. n. 13061/2004

Nel caso in cui sia stato necessario provvedere alla sostituzione del giudice di pace dinanzi al quale si era svolta l'udienza di discussione della causa perché cessato dall'incarico, il decreto del capo dell'ufficio che dispone ex art. 174 c.p.c. la sostituzione non deve essere comunicato alle parti, ma il nuovo giudice designato deve fissare una nuova udienza dinanzi a sé per il rinnovo della discussione della causa, in mancanza verificandosi un difetto della legittima costituzione del giudice, e conseguentemente una nullità, assoluta ed insanabile, della sentenza emanata, rilevabile in ogni stato e grado del processo fino al formarsi del giudicato, e non anche oltre, a mezzo dell'azione di nullità. La nullità, rilevata nel corso del giudizio di Cassazione, comporta la necessità di rimettere la causa al giudice di pari grado a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Cass. civ. n. 16031/2002

La sostituzione del giudice designato (nella specie, disposta soltanto oralmente) senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 174 c.p.c. non dà luogo ad un'ipotesi di nullità del procedimento, ma ad una mera irregolarità di carattere interno, che non determina alcun vizio di costituzione del giudice.

Cass. civ. n. 8442/2002

Non è nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice in caso di cambiamento del giudice istruttore originariamente designato, se sono state rispettate le condizioni previste dall'art. 174 c.p.c., secondo il quale la sostituzione del giudice può essere disposta nei casi di impedimento assoluto o di gravi esigenze di servizio, che possono ravvisarsi, come nella specie, nella situazione venuta a verificarsi negli uffici giudiziari allorquando si è trattato di dare un nuovo assetto all'organizzazione interna dei tribunali per l'entrata in vigore del nuovo rito per le controversie civili, come disposto dall'art. 90, L. n. 353 del 1990; in tale situazione, pertanto, la sostituzione di giudici di pari funzioni, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, disposta al di fuori di procedimento di variazione tabellare, costituisce mera irregolarità in quanto il procedimento di tramutamento è uno strumento di attuazione della distribuzione dei giudici tra i vari uffici di uno stesso tribunale e, quindi, rappresenta una regola organizzativa interna all'ordine giudiziario che non incide sulla validità dei provvedimenti giudiziari adottati.

Cass. civ. n. 5443/2001

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 174, comma secondo, c.p.c., 63, ultima parte e 79, comma primo, disp. att. c.p.c. eccepita, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, nelle parti in cui le suddette disposizioni consentono anche nel rito del lavoro la sostituzione del giudice istruttore con altro per la discussione della causa. Nella normativa denunciata, infatti, non è ravvisabile alcuna violazione né nel principio del giudice naturale (che si riferisce all'ufficio giudiziario investito della competenza giurisdizionale e non al singolo magistrato) né del diritto di difesa (in quanto il principio di oralità, che ha nel rito del lavoro particolare rilievo — e che subisce un vulnus per effetto dell'ammissibilità della sostituzione in argomento —, è estraneo alla garanzia costituzionale del diritto di difesa).

Cass. civ. n. 15298/2000

Il principio della immutabilità del giudice istruttore sancito dall'articolo 174 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti collegiali (come i procedimenti in camera di consiglio), nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore, ma solo un relatore; conseguentemente è consentita la sostituzione di uno o più giudici anche in occasione dell'udienza di discussione.

Cass. civ. n. 14982/2000

Anche nel rito del lavoro, la sostituzione del giudice nel corso della fase istruttoria, disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, comma secondo, c.p.c. e 79 disp. att., costituisce, in difetto di un'espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Cass. civ. n. 10037/2000

La sostituzione del giudice, disposta ai sensi dell'art. 174, secondo comma, c.p.c., non è indicata tra gli atti da comunicare al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., e pertanto l'omissione di tale comunicazione non vìola il principio del contraddittorio, né può comportare alcuna nullità. È inoltre manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, ai sensi degli articoli 3, 25 e 108 della Costituzione, dell'art. 74 disp. att. c.p.c., che disciplina le formalità per detta sostituzione, perché sotto il primo profilo la posizione del convenuto costituito non è parificabile a quella del contumace e perciò non vi è alcuna irrazionale disparità di trattamento; sotto il secondo non è ravvisabile alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice naturale.

Cass. civ. n. 9052/2000

In base al disposto dell'art. 276, primo comma, c.p.c., l'identità della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra chi assiste alla discussione e chi decide, mentre la mancanza di analoga norma rispetto alla istruzione della causa e la possibilità di sostituzione dell'istruttore (art. 174 c.p.c.) escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide.

Cass. civ. n. 9373/1995

Anche nel nuovo rito del lavoro è consentita in grado d'appello la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall'art. 174 c.p.c., sicché la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta alcuna nullità ove il procedimento si svolga compiutamente con riferimento alla discussione ed alla decisione della causa avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze.

Cass. civ. n. 8176/1995

Il difetto di motivazione del decreto di sostituzione del giudice istruttore non produce nullità del provvedimento, posto che la stessa eventuale inosservanza delle condizioni previste dall'art. 174 c.p.c. costituisce un'irregolarità di carattere regolamentare ed interno che non incide sulla costituzione del giudice né implica violazione dei principi dell'inamovibilità del giudice e della sua precostituzione per legge, e come tale è improduttiva di conseguenze quanto alla validità degli atti processuali e della sentenza.

Cass. civ. n. 4076/1995

Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la sostituzione, anteriormente all'udienza di discussione, del giudice relatore designato nel decreto del presidente del tribunale, emesso ai sensi dell'art. 435 c.p.c., non viola il principio d'immodificabilità del collegio giudicante, operando tale principio solo dal momento in cui ha inizio la discussione della causa; né è configurabile nullità del giudizio di appello, e della relativa sentenza, per il fatto che detta sostituzione sia stata disposta senza il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 174, comma 2, c.p.c., costituendo tale inosservanza un'irregolarità di carattere regolamentare ed interno che non incide sulla costituzione del giudice.

Cass. civ. n. 2413/1995

Nella fase d'appello del processo del lavoro, nella quale non esiste una fase istruttoria e quindi non viene nominato alcun giudice istruttore, ma solo un relatore, non è applicabile il principio dell'immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c. Conseguentemente il decreto presidenziale con cui, ai sensi dell'art. 435, in occasione della fissazione dell'udienza di discussione è nominato il giudice relatore, e che in tale parte costituisce un atto interno, può essere revocato o modificato con la nomina di un nuovo relatore fino alla stessa udienza di discussione. (Nella specie il ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza d'appello per intervenute variazioni della composizione del collegio durante la fase istruttoria. La S.C. ha rigettato il motivo di impugnazione sulla base del suindicato principio e del rilievo che non era stata lamentata — né si era verificata — la deliberazione della sentenza da parte di un collegio diversamente composto da quello che aveva assistito alla discussione).

Cass. civ. n. 11238/1994

Nel caso di assoluto impedimento del giudice istruttore — nella specie, in congedo puerperio — la sua sostituzione (per la quale non è necessario un provvedimento formale), anche se disposta in violazione degli artt. 174 c.p.c. e 79 att., non implica violazione del giudice naturale e non dà luogo a nullità del procedimento, bensì ad una mera irregolarità di carattere regolamentare interno, la quale non incide sulla costituzione del giudice.

Cass. civ. n. 10394/1994

La mancata comunicazione dell'ordinanza di sostituzione del giudice nella fase istruttoria e del rinvio dell'udienza comporta la violazione del principio del contraddittorio e, quindi, la nullità degli atti compiuti successivamente. Detta nullità, tuttavia, non può essere opposta dalla parte che abbia rinunciato a farla valere anche tacitamente, nulla eccependo per tutta la fase del giudizio di primo grado.

Cass. civ. n. 13011/1993

Il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario. Ne consegue che la sostituzione del giudice istruttore senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 c.p.c. e 79 att. stesso codice, costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza.

Cass. civ. n. 1487/1989

La disposizione del secondo comma dell'art. 174 c.p.c. — concernente la possibilità di sostituzione del giudice istruttore nel rito ordinario, sia nei giudizi davanti al tribunale che, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., in quelli davanti al pretore — è applicabile anche nel rito del lavoro, nel quale pertanto non sussiste nullità della sentenza per il fatto che il pretore dinanzi al quale si è svolta la discussione, e che ha deciso la causa, sia diverso dal giudice che ha compiuto l'istruzione, atteso altresì che il giudice della discussione ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva in ordine alle prove i poteri istruttori derivantigli dall'art. 421 c.p.c.

Cass. civ. n. 766/1988

Il provvedimento con il quale il presidente di un collegio giudicante sostituisce al giudice che ha istruito la causa altro giudice come relatore per impedimento del giudice sostituito o altra grave esigenza di servizio è rimesso all'apprezzamento discrezionale dello stesso presidente e può essere adottato anche d'ufficio, mediante la sola annotazione sul ruolo di udienza, in presenza di esigenze, che ancorché verificatesi dopo la chiusura dell'istruzione e la rimessione della causa al collegio, possono consistere in qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva attinente alla persona del giudice o ad altri fatti che consigliano o impongono la sua sostituzione.

Cass. civ. n. 3774/1987

La mancata comunicazione alle parti del decreto di sostituzione del giudice istruttore e del rinvio d'ufficio dell'udienza davanti all'istruttore stesso non comporta la nullità del giudizio quando le parti non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio dimostrino con tale comportamento di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa. (Nella specie, dopo l'udienza fissata con il rinvio d'ufficio, nella successiva udienza collegiale erano comparsi i procuratori di tutte le parti costituite i quali concordemente e senza contestazioni avevano richiesto l'assegnazione della causa in decisione).

Cass. civ. n. 6890/1983

Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c. anche per il giudizio di appello, non si applica estensivamente agli altri componenti del collegio giudicante e ciò sia per la particolare posizione assegnata nel processo al giudice istruttore nell'ambito del processo e non riconoscibile agli altri membri del collegio, sia per il fatto che, a norma degli artt. 114 e 115 disp. att. c.p.c. (applicabili anche al giudizio di appello ai sensi dell'art. 132 disp. att.), la composizione del collegio giudicante, per ogni udienza di discussione, è stabilita al principio di ogni trimestre dal presidente del tribunale o della corte d'appello, sicché la sua composizione può essere sempre diversa ove la causa venga, per qualsiasi motivo richiamata sul ruolo.

Cass. civ. n. 2608/1983

Non costituisce motivo di nullità la sostituzione del giudice istruttore con altro magistrato per una determinata udienza, anche se manchi un formale provvedimento da parte del presidente della sezione, trattandosi di mera irregolarità sfornita di sanzione ed inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza, allorché non venga dedotto nessun concreto pregiudizio allo svolgimento del processo.

Cass. civ. n. 447/1982

L'esercizio del potere di sostituzione dell'istruttore della causa, conferito al presidente del tribunale o della corte d'appello dall'art. 174 c.p.c., non è censurabile con ricorso per cassazione non potendosi assoggettare a sindacato di legittimità la valutazione necessariamente discrezionale dei fatti impeditivi e delle esigenze di servizio, cui deve essere, per la norma anzidetta, subordinata l'iniziativa presidenziale in deroga al precetto dell'immutabilità dell'istruttore.

Cass. civ. n. 6158/1979

Il provvedimento, con il quale il presidente di un collegio giudicante sostituisce al giudice che ha istruito la causa altro giudice come relatore, può risultare anche da una semplice annotazione sul ruolo di udienza, non rilevando la mancanza di motivazione, perché il provvedimento stesso è rimesso all'apprezzamento discrezionale del presidente.

Cass. civ. n. 801/1978

La sostituzione del giudice istruttore e relatore, di cui all'art. 174, secondo comma, c.p.c., può essere disposta anche all'udienza di discussione, senza che ciò costituisca motivo per la riapertura della fase istruttoria ovvero concreti violazione del principio del contraddittorio oppure vizio della decisione.

Cass. civ. n. 888/1962

Nelle ipotesi di sostituzione del giudice istruttore per impedimento di lui o per esigenze di servizio, il relativo provvedimento è preso dal presidente anche verbalmente e non deve essere notificato o comunicato alle parti. L'inesistenza dei motivi di assoluto impedimento o delle gravi esigenze di servizio, su cui sia stato fondato il provvedimento di sostituzione, non è causa di nullità della sentenza, così come non rende nulla la sentenza stessa la circostanza che il magistrato sostituito, cui è stata tolta la relazione della causa, faccia parte del collegio che ha deliberato la causa medesima.

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