Questa norma stabilisce il termine che va indicato nell’
atto di precetto e che deve essere concesso al
debitore per adempiere (c.d. termine dilatorio), il quale non può essere minore di dieci giorni ma non superiore a novanta giorni (si vuole offrire al debitore intimato la facoltà di adempiere spontaneamente al proprio obbligo, evitando l'
esecuzione coattiva).
Prima dello scadere di tale termine non si può dare inizio all’esecuzione forzata, con la conseguenza che il
pignoramento notificato prima di tale momento sarà affetto da
nullità, la quale potrà essere fatta valere entro il termine di venti giorni per mezzo dello strumento dell’
opposizione agli atti esecutivi di cui all’
art. 617 del c.p.c..
Nel caso di precetto per
consegna o rilascio di immobile, notificato in virtù di
titolo esecutivo che disponga circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
La
notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto può essere richiesta anche prima della scadenza di quel termine, ma in ogni caso opererà il termine dilatorio di dieci giorni prima.
Il termine previsto dalla presente norma non ha natura processuale, il che comporta che ad esso non si applica la sospensione feriale dei termini.
Nel caso di esecuzione forzata avente ad oggetto
navi e galleggianti, i loro carati e le loro
pertinenze, trovano applicazione le norme speciali del titolo V del libro IV del cod. nav. e del relativo regolamento di esecuzione; dette norme prevedono che il termine di efficacia del precetto è pari a 30 giorni, ed il
creditore non può, a propria scelta, decidere di avvalersi della normale procedura di cui agli artt. 480 ss.
La seconda parte della norma prevede che, qualora vi sia il rischio che il debitore possa nascondere i suoi beni o trasferirli a terzi (impedendo al creditore di soddisfarsi su di essi), lo stesso creditore potrà chiedere al
Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione (o ad un
giudice da lui delegato) l’autorizzazione all’esecuzione immediata oppure ad una riduzione del termine (tale richiesta deve rivestire la forma del
ricorso e può essere anche avanzata oralmente, nel qual caso verrà redatto
processo verbale).
L'autorizzazione può essere richiesta e concessa prima che venga notificato l’atto di precetto (in questo caso il decreto viene redatto
in calce allo stesso precetto).
Qualora, invece, l'istanza venga proposta dopo la notifica del precetto, magari perchè il pericolo nel ritardo sorga successivamente, il decreto di autorizzazione dovrà essere notificato autonomamente al debitore.
Prima di procedere alla notifica, l'
ufficiale giudiziario provvede alla trascrizione, nella copia da notificare del precetto ed in calce allo stesso, del provvedimento di dispensa dall'osservanza del termine.
A tal fine, non è necessaria una espressa
certificazione di conformità di tale provvedimento rispetto all'
originale, dovendosi la stessa ritenere contenuta implicitamente nella
relazione di notifica del precetto.
Contro il decreto, emesso
inaudita altera parte, che decide sull'istanza, rigettandola o accogliendola, non è previsto alcun mezzo di
impugnazione o
reclamo.
L’autorizzazione può essere concessa previa prestazione di una
cauzione o senza; nel primo caso l’esecuzione non può essere iniziata se la somma non viene prestata secondo le modalità indicate nel decreto di autorizzazione.
Nel caso in cui soggetto passivo dell’
obbligazione sia una
pubblica amministrazione, l'art. 14, co. 1, D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella L. 28.2.1997, n. 30 e s.m.i. dispone che deve intercorrere un intervallo di giorni 120 tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata nei confronti della P.A. non può essere intrapresa.