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Articolo 482 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine ad adempiere

Dispositivo dell'art. 482 Codice di procedura civile

Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso(1); ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato (1), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza [119; disp. att. 86]. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi(2).

Note

(1) La norma indica il termine concesso al debitore per adempiere, che può essere anche maggiore di dieci giorni (al massimo novanta giorni) ma non minore, previsto per consentire al debitore un tardivo, ma efficace, adempimento.
Prima della scadenza del suddetto termine l'esecuzione forzata non può essere iniziata, sicchè il pignoramento iniziato prima di tale termine è affetto da nullità da far valere entro il termine di venti giorni con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.art. 617 del c.p.c..
(2) Nel caso in cui la concessione del termine dilatorio comporti il rischio che il debitore possa trasferire o comunque nascondere i suoi beni, impedendo al creditore di soddisfarsi su di essi, come ad esempio può accadere nel caso di beni mobili facilmente sottraibili alla garanzia del creditore (quadri di valore, argenteria, televisori, impianti stereo, etc.), quest'ultimo potrà chiedere l'autorizzazione all'eliminazione o riduzione del termine. Se è disposta la prestazione di una cauzione, l'esecuzione non potrà avere inizio se la somma non viene prestata nelle modalità indicate nel decreto di autorizzazione.

Spiegazione dell'art. 482 Codice di procedura civile

Questa norma stabilisce il termine che va indicato nell’atto di precetto e che deve essere concesso al debitore per adempiere (c.d. termine dilatorio), il quale non può essere minore di dieci giorni ma non superiore a novanta giorni (si vuole offrire al debitore intimato la facoltà di adempiere spontaneamente al proprio obbligo, evitando l'esecuzione coattiva).

Prima dello scadere di tale termine non si può dare inizio all’esecuzione forzata, con la conseguenza che il pignoramento notificato prima di tale momento sarà affetto da nullità, la quale potrà essere fatta valere entro il termine di venti giorni per mezzo dello strumento dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 del c.p.c..

Nel caso di precetto per consegna o rilascio di immobile, notificato in virtù di titolo esecutivo che disponga circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine.
La notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto può essere richiesta anche prima della scadenza di quel termine, ma in ogni caso opererà il termine dilatorio di dieci giorni prima.

Il termine previsto dalla presente norma non ha natura processuale, il che comporta che ad esso non si applica la sospensione feriale dei termini.

Nel caso di esecuzione forzata avente ad oggetto navi e galleggianti, i loro carati e le loro pertinenze, trovano applicazione le norme speciali del titolo V del libro IV del cod. nav. e del relativo regolamento di esecuzione; dette norme prevedono che il termine di efficacia del precetto è pari a 30 giorni, ed il creditore non può, a propria scelta, decidere di avvalersi della normale procedura di cui agli artt. 480 ss.

La seconda parte della norma prevede che, qualora vi sia il rischio che il debitore possa nascondere i suoi beni o trasferirli a terzi (impedendo al creditore di soddisfarsi su di essi), lo stesso creditore potrà chiedere al Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione (o ad un giudice da lui delegato) l’autorizzazione all’esecuzione immediata oppure ad una riduzione del termine (tale richiesta deve rivestire la forma del ricorso e può essere anche avanzata oralmente, nel qual caso verrà redatto processo verbale).

L'autorizzazione può essere richiesta e concessa prima che venga notificato l’atto di precetto (in questo caso il decreto viene redatto in calce allo stesso precetto).
Qualora, invece, l'istanza venga proposta dopo la notifica del precetto, magari perchè il pericolo nel ritardo sorga successivamente, il decreto di autorizzazione dovrà essere notificato autonomamente al debitore.

Prima di procedere alla notifica, l'ufficiale giudiziario provvede alla trascrizione, nella copia da notificare del precetto ed in calce allo stesso, del provvedimento di dispensa dall'osservanza del termine.
A tal fine, non è necessaria una espressa certificazione di conformità di tale provvedimento rispetto all'originale, dovendosi la stessa ritenere contenuta implicitamente nella relazione di notifica del precetto.

Contro il decreto, emesso inaudita altera parte, che decide sull'istanza, rigettandola o accogliendola, non è previsto alcun mezzo di impugnazione o reclamo.

L’autorizzazione può essere concessa previa prestazione di una cauzione o senza; nel primo caso l’esecuzione non può essere iniziata se la somma non viene prestata secondo le modalità indicate nel decreto di autorizzazione.

Nel caso in cui soggetto passivo dell’obbligazione sia una pubblica amministrazione, l'art. 14, co. 1, D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella L. 28.2.1997, n. 30 e s.m.i. dispone che deve intercorrere un intervallo di giorni 120 tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata nei confronti della P.A. non può essere intrapresa.

Massime relative all'art. 482 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2742/2015

Il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del precetto nei confronti del debitore è legittimo qualora sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata ex art. 482 c.p.c., poiché in tal caso l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo.

Cass. civ. n. 14189/2012

È consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (nella specie, accompagnato da un titolo privo di formula esecutiva), ma solo a condizione che nel frattempo l'azione esecutiva non sia già iniziata. In tal caso, il termine di dieci giorni per l'inizio dell'esecuzione, di cui all'art. 482 c.p.c., decorrerà dalla notifica del secondo precetto.

Cass. civ. n. 25567/2011

In tema di esecuzione forzata, il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 - in forza del quale il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali - non si applica allorquando gli anzidetti enti ed amministrazioni siano citati quali terzi in procedure espropriative ex art. 543 c.p.c..

Cass. civ. n. 18355/2010

In tema di esecuzione forzata, l'autorizzazione all'esecuzione immediata può essere data, ai sensi dell'art. 482 c.p.c., anche da un giudice delegato soltanto oralmente dal presidente del tribunale competente per l'esecuzione, non incidendo il mancato rilascio per iscritto di detta delega sulla capacità o sulla costituzione del giudice, trattandosi di provvedimento che attiene all'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario.

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