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Articolo 152 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

Dispositivo dell'art. 152 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.

3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.

4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.

Spiegazione dell'art. 152 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina le modalità di realizzazione dei crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio speciale ai sensi degli articoli 2756 e 2761 c.c. in costanza di procedimento di liquidazione giudiziale del debitore proprietario della cosa sottoposta a pegno o su cui si esercita il privilegio.

La disposizione in esame prevede che i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli artt. 2756 e 2761 c.c. possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
In particolare, il legislatore prevede la possibilità di assegnare i beni al creditore, oltre a quella di autorizzare il creditore alla vendita previa determinazione delle modalità ai sensi dell'art. 216 c.c.i., da parte del giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Il provvedimento di autorizzazione alla vendita e quello di assegnazione devono essere preceduti dalla valutazione dei beni oggetto della richiesta di autorizzazione alla vendita o di assegnazione.

Un elemento di novità, rispetto alla precedente formulazione della l.fall., consiste nel fatto che il creditore, che procede alla vendita del bene sul quale sia costituita la garanzia, incassi direttamente il prezzo della vendita, versando l'eccedenza (eventuale) rispetto all'ammontare del credito concorsuale al curatore, al netto delle spese.
Lo stesso obbligo di versamento dell'eccedenza è previsto anche a carico del creditore assegnatario.

I crediti pignoratizi, quelli assistiti da privilegio relativi alle spese e prestazioni per la conservazione ed il miglioramento dei beni mobili (art. 2756 c.c.) ed i crediti privilegiati del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario convenzionale (art. 2761 c.c.) sono soddisfatti autorizzando il creditore alla vendita dei beni oggetto della garanzia con le modalità di cui all'art. 216 c.c.i.

In alternativa, la disposizione in commento prevede che il giudice delegato possa autorizzare il curatore a riprendere i beni oggetto della garanzia pagando il creditore oppure ad eseguire la vendita secondo le modalità stabilite a norma dell'art. 216 c.c.i.

Una precisazione sulle modalità di escussione della garanzia e le tempistiche: un primo presupposto temporale, dunque, è che il credito privilegiato o pignoratizio sia stato ammesso al passivo con provvedimento definitivo. Il creditore può procedere alla vendita se autorizzato dal g.d. il quale deve sentire il curatore e il comitato dei creditori, se costituito.
Il nuovo art. 152, comma 3 c.c.i., eliminando un dubbio sorto nella vigenza della disposizione di cui all'art. 53 l.fall., fa ritenere che, fermo restando l'onere del concorso formale, l'autorizzazione alla vendita del bene data al creditore prelatizio costituisca una deroga al concorso sostanziale, con il connesso potere del creditore di soddisfarsi senza attendere il riparto.
Se è così, allora le somme trattenute dal creditore in soddisfazione del suo credito non saranno oggetto di riparto: soddisfatto col ricavato dalla vendita del bene, o con la assegnazione di quest'ultimo, il credito è estinto e «scompare» dalla procedura.

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