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Articolo 485 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Audizione degli interessati

Dispositivo dell'art. 485 Codice di procedura civile

Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati (1) siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza (2) alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti [498, 499], il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui (3).

Il decreto è comunicato dal cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa [597].

Note

(1) Altri interessati sono soggetti, diversi dalle parti, che possono essere coinvolti nel processo esecutivo: ad esempio, i creditori iscritti (cioè assistiti da ipoteca) non intervenuti, il custode, i condividenti dell'immobile indiviso.
(2) La disciplina ordinaria relativa ai termini minimi di comparizione (v. 163bis e 164) non trova applicazione in tale ambito, ma sarà il giudice a stabilire tali termini tenendo conto della distanza tra il luogo della notifica e quello della comparizione.
(3) Dato che nel processo esecutivo il principio del contraddittorio non è fondamentale, la mancata audizione delle parti, anche quando è prevista per legge, non comporta la nullità o l'irregolarità del procedimento. Il debitore può proporre opposizione all'atto esecutivo successivo alla mancata audizione, solo nel caso di un vizio dell'atto stesso e non perchè egli non sia stato ascoltato.

Ratio Legis

La norma in commento riscontra la sua ratio nell'esigenza di ottenere una collaborazione dalle parti e soprattutto dal debitore, tramite la audizione delle stesse. Questo al solo fine di garantire un miglior esercizio direttivo del giudice dell'esecuzione e per una migliore riuscita del processo di esecuzione, diversamente dal fine di instaurare un formale contraddittorio, come avviene nel processo di cognizione. Conseguentemente, dato che l'audizione non è uno "stare in giudizio" non è necessario il ministero del difensore, benché costui sia solitamente presente.

Spiegazione dell'art. 485 Codice di procedura civile

In alcuni casi la legge può richiedere ovvero il giudice può ritenere necessario ascoltare le parti del processo esecutivo (parte debitrice e parte creditrice) ed anche eventuali terzi interessati, ossia soggetti diversi dalle parti, che possono comunque essere coinvolti in quel processo (come creditori iscritti e non intervenuti, custode, eventuali condividenti dell’immobile indiviso, aggiudicatario).

In questi casi lo stesso giudice dell’esecuzione sarà tenuto a stabilire con decreto un’udienza, nella quale dovranno comparire innanzi a lui creditore pignorante, creditori intervenuti, debitori ed altri interessati.

Nella determinazione della data di tale udienza non trova applicazione la disciplina ordinaria relativa ai termini minimi di comparizione di cui agli artt.163 bis c.p.c. e 164 c.p.c., ma sarà il giudice a stabilire i termini da rispettare in considerazione della distanza tra luogo in cui deve effettuarsi la notifica e luogo di comparizione.
L'eventuale inadeguatezza del termine va fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi.

Alla comunicazione di tale decreto provvede la cancelleria, con semplice biglietto di cancelleria in carta non bollata e contenente le indicazioni previste dall'art. 45 delle disp. att. c.p.c..

Qualora, poi, all’udienza così fissata risulti o appare probabile che qualcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice, sempre con decreto, può fissare una nuova udienza, della quale la cancelleria darà comunicazione alla parte non comparsa (la comunicazione alle altre parti non occorre in quanto presenti in udienza).

La mancata audizione delle parti, anche nei casi in cui sia prevista per legge, non comporta nullità o irregolarità del procedimento, in quanto nel processo esecutivo il principio del contraddittorio non è fondamentale, essendo questo caratterizzato da una legittima diseguaglianza, in forza del titolo, tra il creditore ed il debitore.

Infatti, l'esecuzione è funzionale all'attuazione del diritto del creditore nei confronti del debitore, il che esclude la sussistenza di una contrapposizione dialettica tra parti in posizione di sostanziale eguaglianza (il contraddittorio si riduce alle sole ragioni di legittimità e opportunità delle modalità dell'esecuzione).

Il debitore, dunque, potrà proporre opposizione all’atto esecutivo non perché non sia stato ascoltato, ma solo in caso di vizio dell’atto stesso.

Massime relative all'art. 485 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1609/2012

Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha riconosciuto la correttezza della statuizione del giudice del merito, che aveva reputato tardiva la deduzione, da parte degli opponenti, dell'omessa comunicazione di un provvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione, in quanto svolta soltanto nella memoria di replica depositata dopo la precisazione delle conclusioni).

Cass. civ. n. 682/2012

Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 6666/2011

In tema di espropriazione presso terzi, il vizio di un atto di tale procedimento - che si configura come fattispecie complessa, con perfezionamento della sua intera efficacia in virtù della dichiarazione positiva di quantità ovvero, in caso di contestazione, della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., individuandosi il singolo atto, avverso cui la norma citata consente di proporre opposizione, in ciascuno di quelli di cui si compone la predetta fattispecie, ogniqualvolta il vizio che lo inficia non abbia impedito alla parte di averne legale conoscenza. (La S.C., in applicazione di tale principio con riguardo alla citazione a comparire, notificata ex art. 543 cod. proc. civ., in cui era mancata l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale era tardiva l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., poiché proposta oltre il termine decorrente dalla predetta notifica). (Rigetta, Trib. Torino, 11/01/2008).

Cass. civ. n. 22279/2010

Nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si instaura nel processo di cognizione, perché, da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione. Ne consegue che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, ove l'opponente non indichi sotto quale concreto profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa.

Cass. civ. n. 24532/2009

Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. (come modificato dalla L. costituzionale n. 2 del 1999), deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo stesso, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

Cass. civ. n. 16731/2009

Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione revochi un precedente provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver prima sentito il debitore, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura, potendo detta omissione soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 11585/2009

Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la necessità della partecipazione del terzo come litisconsorte necessario ad un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo ad un processo esecutivo estintosi per rinuncia del creditore, ancor prima che fosse celebrata l'udienza di dichiarazione dello stesso terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.).

Cass. civ. n. 18513/2006

Il debitore deve essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sè, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest'ultima, viziandola.

Cass. civ. n. 13914/2005

Nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione, in quanto le posizioni soggettive sono, rispettivamente, quella di chi agisce per la realizzazione concreta del suo diritto consacrato nel titolo esecutivo e quella di chi è assoggettato all'attività esecutiva, con diritto soltanto di essere sentito in ordine alle modalità dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 1618/2005

Nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione. Pertanto, poichè nel procedimento disciplinato dall'art. 485 c.p.c. la comparizione delle parti è preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell'esecuzione, l'omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale sia stata fissata l'udienza per la sua comparizione, non cagiona di per sè la nullità degli atti esecutivi compiuti potendo il debitore insorgere con l'opposizione al successivo atto esecutivo compiuto nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. per far valere eventuali vizi di tali atti. Nè detto principio contrasta con il disposto dell'art. 82 delle disp. att. del codice di rito, che si riferisce al rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione, le quali non sono compatibili con la struttura e la funzione del processo esecutivo.

Cass. civ. n. 9488/2002

L'ordinanza con la quale, nell'ambito di una procedura esecutiva individuale, essendo già intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati, il giudice dell'esecuzione dichiari improcedibile l'ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni, fondando la sua pronuncia — ai sensi dell'art. 168 legge fall. — sull'avvenuta presentazione di un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (la quale preclude, dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai creditori vantanti titolo o causa anteriore al decreto, di iniziare o proseguire ogni tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore), non richiede, per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. A tal tipo di conclusione si ha modo di pervenire sia sulla base della considerazione per cui, in riferimento ad una situazione del genere, nessuna disposizione di legge prescrive un tal tipo di adempimento, sia sulla base della più generale considerazione per cui, nelle procedure esecutive individuali, la convocazione delle parti — quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva — avviene non per costituire un normale contraddittorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso.

Cass. civ. n. 8464/1999

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi deve esser notificato (art. 485 c.p.c.) anche al creditore procedente ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo, sì che la Corte, rilevato, eventualmente, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa notifica del ricorso stesso ad uno o più dei detti soggetti, ne dispone l'integrazione, con ordinanza, ex art. 371 bis c.p.c. L'omessa indicazione, nell'attestazione dell'atto, della dicitura «atto di integrazione del contraddittorio» (pur espressamente richiesta dal citato art. 371 bis) integra gli estremi dell'inadempimento di obblighi riguardanti la forma, come tale non sanzionato da nullità, giusta disposto dell'art. 156 c.p.c.

Cass. civ. n. 1479/1986

Poiché il procedimento esecutivo si svolge, su impulso dei soggetti legittimati, attraverso una serie coordinata di atti — che iniziano con il pignoramento e si esauriscono con il concreto soddisfacimento della pretesa creditoria — nei quali non è necessaria l'osservanza del contraddittorio tra i soggetti che hanno promosso l'azione o sono successivamente intervenuti ed il debitore, qualora non sia stata disposta la comparizione di quest'ultimo ovvero non gli sia stata comunicata un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, non si verifica la nullità del procedimento, ripercuotendosi tali omissioni soltanto sul singolo atto esecutivo successivo, avverso il quale il debitore può proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.

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