Cass. civ. n. 1609/2012
Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha riconosciuto la correttezza della statuizione del giudice del merito, che aveva reputato tardiva la deduzione, da parte degli opponenti, dell'omessa comunicazione di un provvedimento di revoca della sospensione dell'esecuzione, in quanto svolta soltanto nella memoria di replica depositata dopo la precisazione delle conclusioni).
Cass. civ. n. 682/2012
Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 6666/2011
In tema di espropriazione presso terzi, il vizio di un atto di tale procedimento - che si configura come fattispecie complessa, con perfezionamento della sua intera efficacia in virtù della dichiarazione positiva di quantità ovvero, in caso di contestazione, della sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo - deve essere fatto valere con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., individuandosi il singolo atto, avverso cui la norma citata consente di proporre opposizione, in ciascuno di quelli di cui si compone la predetta fattispecie, ogniqualvolta il vizio che lo inficia non abbia impedito alla parte di averne legale conoscenza. (La S.C., in applicazione di tale principio con riguardo alla citazione a comparire, notificata ex art. 543 cod. proc. civ., in cui era mancata l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale era tardiva l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., poiché proposta oltre il termine decorrente dalla predetta notifica). (Rigetta, Trib. Torino, 11/01/2008).
Cass. civ. n. 22279/2010
Nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si instaura nel processo di cognizione, perché, da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione. Ne consegue che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi fondata sulla mera violazione del principio del contraddittorio, ove l'opponente non indichi sotto quale concreto profilo quella violazione abbia pregiudicato il suo diritto di difesa.
Cass. civ. n. 24532/2009
Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. (come modificato dalla L. costituzionale n. 2 del 1999), deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo stesso, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.
Cass. civ. n. 16731/2009
Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio, ma soltanto per il migliore esercizio della potestà ordinatoria, affidata al giudice stesso. Pertanto, qualora il giudice dell'esecuzione revochi un precedente provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver prima sentito il debitore, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura, potendo detta omissione soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 11585/2009
Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la necessità della partecipazione del terzo come litisconsorte necessario ad un giudizio di opposizione all'esecuzione relativo ad un processo esecutivo estintosi per rinuncia del creditore, ancor prima che fosse celebrata l'udienza di dichiarazione dello stesso terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.).
Cass. civ. n. 18513/2006
Il debitore deve essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile ma, poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione, non è, di per sè, causa di nullità del procedimento; essendo solo strumentale al migliore esercizio della potestà ordinatoria del giudice, essa può essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito, su quest'ultima, viziandola.
Cass. civ. n. 13914/2005
Nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione, in quanto le posizioni soggettive sono, rispettivamente, quella di chi agisce per la realizzazione concreta del suo diritto consacrato nel titolo esecutivo e quella di chi è assoggettato all'attività esecutiva, con diritto soltanto di essere sentito in ordine alle modalità dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 1618/2005
Nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione. Pertanto, poichè nel procedimento disciplinato dall'art. 485 c.p.c. la comparizione delle parti è preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell'esecuzione, l'omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale sia stata fissata l'udienza per la sua comparizione, non cagiona di per sè la nullità degli atti esecutivi compiuti potendo il debitore insorgere con l'opposizione al successivo atto esecutivo compiuto nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. per far valere eventuali vizi di tali atti. Nè detto principio contrasta con il disposto dell'art. 82 delle disp. att. del codice di rito, che si riferisce al rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione, le quali non sono compatibili con la struttura e la funzione del processo esecutivo.
Cass. civ. n. 9488/2002
L'ordinanza con la quale, nell'ambito di una procedura esecutiva individuale, essendo già intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati, il giudice dell'esecuzione dichiari improcedibile l'ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni, fondando la sua pronuncia — ai sensi dell'art. 168 legge fall. — sull'avvenuta presentazione di un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (la quale preclude, dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai creditori vantanti titolo o causa anteriore al decreto, di iniziare o proseguire ogni tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore), non richiede, per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. A tal tipo di conclusione si ha modo di pervenire sia sulla base della considerazione per cui, in riferimento ad una situazione del genere, nessuna disposizione di legge prescrive un tal tipo di adempimento, sia sulla base della più generale considerazione per cui, nelle procedure esecutive individuali, la convocazione delle parti — quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva — avviene non per costituire un normale contraddittorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso.
Cass. civ. n. 8464/1999
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi deve esser notificato (art. 485 c.p.c.) anche al creditore procedente ed ai creditori intervenuti nel processo esecutivo, sì che la Corte, rilevato, eventualmente, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa notifica del ricorso stesso ad uno o più dei detti soggetti, ne dispone l'integrazione, con ordinanza, ex art. 371 bis c.p.c. L'omessa indicazione, nell'attestazione dell'atto, della dicitura «atto di integrazione del contraddittorio» (pur espressamente richiesta dal citato art. 371 bis) integra gli estremi dell'inadempimento di obblighi riguardanti la forma, come tale non sanzionato da nullità, giusta disposto dell'art. 156 c.p.c.
Cass. civ. n. 1479/1986
Poiché il procedimento esecutivo si svolge, su impulso dei soggetti legittimati, attraverso una serie coordinata di atti — che iniziano con il pignoramento e si esauriscono con il concreto soddisfacimento della pretesa creditoria — nei quali non è necessaria l'osservanza del contraddittorio tra i soggetti che hanno promosso l'azione o sono successivamente intervenuti ed il debitore, qualora non sia stata disposta la comparizione di quest'ultimo ovvero non gli sia stata comunicata un'ordinanza del giudice dell'esecuzione, non si verifica la nullità del procedimento, ripercuotendosi tali omissioni soltanto sul singolo atto esecutivo successivo, avverso il quale il debitore può proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.