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Articolo 361 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

Dispositivo dell'art. 361 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

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