1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8(1).
Note
(1)
Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.