Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 790 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Operazioni davanti al notaio

Dispositivo dell'art. 790 Codice di procedura civile

Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [786] (1), questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.

Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.

Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni (2) in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.

Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.

Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.

Note

(1) Nel caso in cui non sorgano contestazioni o queste siano state risolte, il giudice può nominare un notaio per procedere allo svolgimento delle operazioni di divisione. In seguito a tale nomina, il notaio deve dare avviso ai condividenti e ai creditori intervenuti, del giorno e del luogo in cui le operazione avranno avvio.
Si precisa che avanti il notaio le parti devono comparire personalmente, proprio perché non si tratta di un organo giurisdizionale ma di un soggetto che svolge compiti di natura amministrativa.
(2) Se durante lo svolgimento delle operazioni di divisione affidate al notaio sorgono contestazioni, il notaio provvede a redigere un verbale che trasmette al giudice istruttore, il quale fissa l'udienza di comparizione delle parti e risolve le contestazioni con la pronuncia di un'ordinanza. Se però le contestazioni investono anche il merito, oltre alle modalità di svolgimento delle operazioni, il giudice dovrà deciderle con sentenza, dopo aver espletato l'eventuale attività istruttoria ex art. 187 del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 790 Codice di procedura civile

Sia la norma in esame che quella successiva si occupano di disciplinare lo svolgimento delle operazioni divisorie dinanzi al notaio, il quale, nella sua qualità di professionista delegato dal giudice al compimento delle operazioni divisionali ex art. 786 cp del c.p., è tenuto a porre in essere tutte le formalità idonee allo svolgimento delle stesse.
Innanzitutto deve fissare il luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni e dare il relativo avviso almeno cinque giorni prima ai condividenti e ai creditori intervenuti.
Trattandosi di termine di natura perentoria, la sua inosservanza determina la nullità dell'avviso e degli atti successivi, a meno che la comparizione delle parti interessate non avvenga comunque.
Qualora siano necessarie più sedute per le operazioni, non occorre dare un nuovo avviso, neppure alle parti non comparse (ovviamente, lo scopo è quello di evitare che i tempi di notifica di nuovi avvisi incidano sulla lunghezza degli intervalli tra un'adunanza e l'altra).

Allo svolgimento delle operazioni divisionali è richiesta la comparizione personale delle parti, anche se viene qui prevista la possibilità di farsi assistere, senza gravare sulla massa, dai propri difensori.
Il notaio può compiere anche attività non espressamente previste dalla legge, quali l’interrogatorio libero delle parti, l’ esame dei documenti prodotti, l’audizione dei procuratori delle parti.

Qualora dovessero sorgere contestazioni in ordine alle operazioni divisionali, viene precluso al professionista di procedere, dovendo egli redigere apposito verbale e trasmetterlo al giudice istruttore.
Quest’ultimo fissa l'udienza per la comparizione delle parti con decreto, che il cancelliere avrà cura di comunicare alle medesime parti.
Deve farsi osservare che, mentre nel processo di divisione la presenza di contestazioni implica una risoluzione delle stesse con sentenza del giudice quale organo decidente, in questo caso la norma fa riferimento all'ordinanza, come veste formale del provvedimento giudiziale.

Occorre, tuttavia, distinguere tra contestazioni formali, quali la nomina di un esperto o l’assunzione di prove, che sarebbero risolvibili attraverso detto provvedimento (ossia l’ordinanza) e contestazioni di merito, quali possono essere quelle sul diritto di divisione, che comporterebbero allo stesso modo la rimessione delle parti davanti al giudice istruttore, soltanto che quest’ultimo in tal caso dovrebbe rimettere la causa in decisione per l'emanazione di una sentenza.

Massime relative all'art. 790 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 27346/2016

In tema di divisione, č inammissibile il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, atteso che, ai sensi dell’art. 790 c.p.c., tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza, avverso la quale č esperibile opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 22390/2009

Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 c.p.c., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardivitā di tale avviso, traducendosi in irregolaritā procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullitā di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.

Cass. civ. n. 869/2000

Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato delegato, ai sensi dell'art. 790 c.p.c., un notaio, l'attivitā da questo svolta ha natura amministrativa, onde non trovano applicazione i principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite ad istanza del giudice, come confermato dal fatto che l'organo amministrativo (cioč il notaio) si avvale per le comunicazioni di uno strumento particolare quale l'avviso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!