Sia la norma in esame che quella successiva si occupano di disciplinare lo svolgimento delle operazioni divisorie dinanzi al
notaio, il quale, nella sua qualità di
professionista delegato dal giudice al compimento delle operazioni divisionali ex art. 786 cp del c.p., è tenuto a porre in essere tutte le formalità idonee allo svolgimento delle stesse.
Innanzitutto deve fissare il luogo, giorno e ora dell'inizio delle operazioni e dare il relativo avviso almeno cinque giorni prima ai
condividenti e ai
creditori intervenuti.
Trattandosi di termine di natura perentoria, la sua inosservanza determina la nullità dell'avviso e degli atti successivi, a meno che la comparizione delle parti interessate non avvenga comunque.
Qualora siano necessarie più sedute per le operazioni, non occorre dare un nuovo avviso, neppure alle parti non comparse (ovviamente, lo scopo è quello di evitare che i tempi di notifica di nuovi avvisi incidano sulla lunghezza degli intervalli tra un'adunanza e l'altra).
Allo svolgimento delle operazioni divisionali è richiesta la
comparizione personale delle parti, anche se viene qui prevista la possibilità di farsi assistere, senza gravare sulla massa, dai propri difensori.
Il notaio può compiere anche attività non espressamente previste dalla legge, quali l’
interrogatorio libero delle parti, l’ esame dei documenti prodotti, l’audizione dei procuratori delle parti.
Qualora dovessero sorgere contestazioni in ordine alle operazioni divisionali, viene precluso al
professionista di procedere, dovendo egli redigere apposito verbale e trasmetterlo al
giudice istruttore.
Quest’ultimo fissa l'
udienza per la comparizione delle parti con decreto, che il
cancelliere avrà cura di comunicare alle medesime parti.
Deve farsi osservare che, mentre nel processo di divisione la presenza di contestazioni implica una risoluzione delle stesse con
sentenza del giudice quale organo decidente, in questo caso la norma fa riferimento all'ordinanza, come veste formale del provvedimento giudiziale.
Occorre, tuttavia, distinguere tra contestazioni formali, quali la nomina di un esperto o l’assunzione di prove, che sarebbero risolvibili attraverso detto provvedimento (ossia l’ordinanza) e contestazioni di merito, quali possono essere quelle sul diritto di divisione, che comporterebbero allo stesso modo la rimessione delle parti davanti al giudice istruttore, soltanto che quest’ultimo in tal caso dovrebbe rimettere la causa in decisione per l'emanazione di una sentenza.