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Articolo 2016 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Procedura d'ammortamento

Dispositivo dell'art. 2016 Codice Civile

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore(1) può farne denunzia(2) al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile(3).

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco [2009, 2011 comma 2], quelli sufficienti a identificarlo.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore(4), pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.

Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del ricorrente.

Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore [89 l. camb.; 69 l. ass.].

Note

(1) Cioè colui che lamenta lo smarrimento, la sottrazione ad opera di terzi o la distruzione del titolo.
(2) La denuncia al debitore può essere fatta con qualsiasi forma. Inoltre, essa costituisce solo una facoltà del possessore pertanto se questi omette di provvedervi non può essergli addebitata alcuna responsabilità a titolo contrattuale nel caso in cui dalla circolazione del titolo derivi un danno al debitore.
(3) Ad esempio, il luogo in cui vi è una filiale della banca che ha emesso l'assegno bancario. A differenza della denuncia al debitore, che è libera, al tribunale deve essere presentato un ricorso, secondo la relativa disciplina (125 c.p.c.).
(4) Il tribunale svolge un accertamento sia in fatto, verificando che il titolo sia stato, effettivamente, smarrito, sottratto o distrutto, che in diritto, in ordine alla legittimazione del denunciante.

Ratio Legis

La procedura di ammortamento è volta a bilanciare due opposte esigenze, da un lato quella di colui che ha perso il possesso ad ottenere un titolo equivalente al fine di esercitare il relativo diritto o farlo ulteriormente circolare, dall'altro quella di garantire la certezza dei traffici, in particolare dalla possibilità che circoli un titolo invalido e che i terzi debitori, confidando nella sua validità, adempiano.
Si noti che l'ultimo comma è dettato al fine di garantire la certezza dei traffici giuridici visto che fino al momento in cui il tribunale non decide, con certezza, l'ammortamento il debitore è liberato anche se paga al detentore.

Spiegazione dell'art. 2016 Codice Civile

La c.d. procedura di ammortamento di titolo all’ordine (richiami): a) presupposti

La c.d. procedura di ammortamento di titolo all’ordine è essenzialmente conforme alla c.d. procedura di ammortamento della cambiale (artt. 89 e segg. Legge Camb.), e, come si è già detto, si risolve in una forma speciale di processo per pubblici proclami, che, nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di tale titolo, comporta il suo annullamento e dei relativi diritti cartolari, sia la concessione di un duplicato ed il pagamento a favore del richiedente (artt.2016 e 2019).

a) Dunque presupposti di tale procedura sono lo smarrimento o la sottrazione o distruzione di un titolo all’ordine (art. 2016, comma 1), concetti giuridici già determinati sopra.


b) Soggetto attivo del diritto all’ammortamento

D'altra parte, soggetto attivo del diritto all'ammortamento, e del rap­porto correlativo, — è il possessore (qualificato) del titolo all ordine, il quale [possessore] sia stato vittima dello smarrimento, o della sottrazione, della distruzione (art. 2016, 1 comma); e può essere anche il giratari per masso o a titolo di pegno, come quello che è attivamente legittimato all'e­sercizio dei diritti cartolari . Infine, si insegna esattamente, in materia cambiaria, e tale opinione è applicabile anche in materia di titoli all'ordine in generale, — che « la procedura di ammorta­mento può essere messa in moto altresì da chi aveva il diritto ad avere il pos­sesso anche senza averlo avuto materialmente, e, quindi, dal prenditore o dal giratario designato, ma che non abbia ancora il possesso del titolo smarrito, sottratto o distrutto ».


c) Denuncia al debitore dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione del titolo

A tenore dell'art. 2016, 1 comma cit., « in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore pub farne denunzia al debitore »; ma l'esercizio di tale facoltà, che non è, evidentemente, subordinato ad al­cuna formalità, non importa che un « semplice e non necessario avvertimento ». Tanto è ciò vero che l'ultimo comma dello stesso art. 2016, dispone ca­tegoricamente che « non ostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto [del Presidente del Tribunale] libera il debitore ».

Tuttavia, quest'ultima norma dev'essere collegata e coordinata coi precedenti artt. 1992 e 2008, per cui il pagamento, per essere valido, deve essere fatto al possessore qualificato del titolo, ed altresì «senza dolo o colpa grave».

Onde la medesima norma [art. 2016, ult. comma], come il corrispon­dente art. 8g, ult. comma Legge camb., «significa soltanto questo: che un pagamento che sia valido, ossia liberatorio, a norma di legge, tale rimane se fatto prima della notificazione del decreto di ammortamento, ancorché chi paga avesse ricevuto notizia della denuncia della perdita del titolo e della presentazione di un ricorso per l'ammortamento, perché tale conoscenza non basta, da sola, a costituirlo né in dolo, né in colpa grave ».


d) Ricorso al Presidente del Tribunale

Il possessore qualificato del titolo all'ordine smarrito, sottratto o distrutto, — mentre, nel suo interesse, ha, come si è rilevato testé (n. 3), —la facoltà di denunzia al debitore, — per conseguire l'ammortamento, ha il in cui arre di domandarlo, «con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo il titolo è pagabile» (art. 2016, 1 comma cit.).

Tale ricorso deve contenere gli elementi necessari e sufficienti per la identificazione del titolo ammortizzando, cioè, di regola, « deve indicare i requisiti essenziali del titolo» (art. 2016, 2 comma). Se si tratta di titolo in bianco, presuppone il medesimo criterio di massima sopra formulato, ma, non potendo stabilire a priori gli elementi di identificazione, si limita a statuire che il ricorrente indichi i requisiti del titolo « sufficienti a identificarlo » (art. 2016, 2 comma cit.).


Decreto di pronuncia dell’ammortamento

Il Presidente del Tribunale investito della procedura di ammor­tamento deve premettere alla sua pronuncia gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del possessore» (art. 2016, 3 comma); — accertamenti che sono necessariamente sommari, ed in cui i documenti prodotti e le altre prove offerte dal ricorrente potranno eventualmente essere integrate da informazioni assunte d'ufficio.

Se il risultato di tali accertamenti è positivo, ossia favorevole alla istanza del ricorrente; — il Presidente del Tribunale pronunzia con decreto l'ammor­tamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non è ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza. Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gaz­zetta Ufficiale a cura del ricorrente» (art. 2016, 30 e 40 comma).


f) Decreto di rigetto istanza del ricorrente

Se il risultato dei detti accertamenti, invece, è negativo, ossia sfavorevole alla istanza del ricorrente, — il Presidente del Tribunale emette decreto di rigetto della medesima, istanza.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2016 Codice Civile

Cass. civ. n. 16484/2017

Ove il fatto illecito altrui causi al danneggiato la perdita definitiva di titoli di credito, sono risarcibili, e liquidabili in via equitativa, sia i danni corrispondenti alla perdita di tempo e di energie, nonchè agli esborsi astrattamente necessari per espletare le procedure di cui agli artt. 2006, 2016 e 2027 c.c., sia quelli corrispondenti alla perdita delle azioni cartolari, qualora esse non siano in concreto esperibili o non vi sia seria probabilità di conseguire i relativi decreti di ammortamento; l'onere di dimostrare la perdita del titolo di credito spetta al danneggiato, ed è prova sufficiente dell'esistenza di tali danni, mentre grava sul danneggiante l'onere di provare che quelli da perdita delle azioni cartolari avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227 , comma 2, c.c., nell'intraprendere e completare le procedure di ammortamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/02/2015).

Cass. civ. n. 20469/2008

In tema di ammortamento di un assegno bancario, l'opposizione al relativo decreto pronunciato dal pretore (competente ratione temporis) va proposta nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 1736 del 1933 e non nei trenta giorni di cui all'art. 2016 c.c., disposizione invece riferita alla generalità dei titoli di credito e, in quanto lex posterior generalis, non in grado di derogare alla norma anteriore speciale, in difetto di espressa indicazione normativa.

Cass. civ. n. 4870/2006

La procedura di ammortamento del libretto di deposito bancario ha, come unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito, come è reso esplicito da quanto dispongono gli artt. 1836 c.c. e, per i libretti al portatore, gli artt. 7 ss. della legge 30 luglio 1951, n. 948. Ne consegue che la richiesta di ammortamento presentata congiuntamente da due soggetti, con la quale gli stessi si siano dichiarati comproprietari del libretto, non ha il valore probatorio di confessione nel giudizio successivamente intentato da uno dei due soggetti nei confronti dell'altro al fine dell'accertamento della proprietà della somma depositata, ma rappresenta un semplice indizio, che può essere superato dalla prova che detta somma proveniva esclusivamente dal patrimonio dell'attore.

Cass. civ. n. 13513/2002

Ai sensi degli artt. 2016 c.c., 82 (Recte: 89 - N.d.R.) e 102 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, legittimato a promuovere la procedura di ammortamento di una cambiale o di un vaglia cambiario è il titolare del credito cartolare, in base al negozio di emissione o di trasmissione, che abbia perso il possesso del titolo, e, quindi, la legittimazione all'esercizio di quel credito, a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione. Pertanto, il trattario della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario, così come non sono abilitati a proporre opposizione al decreto di ammortamento (promuovibile solo dal detentore del titolo, a norma degli artt. 2017 c.c. e 90 del R.D. n. 1669 del 1933), sono privi di legittimazione a richiedere il decreto stesso, ancorché abbiano perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di pagamento del debito.

Cass. civ. n. 2490/2002

In tema di assegno circolare, il girante, in forza della girata per l'incasso, non si spoglia della titolarità dell'effetto; tuttavia, con detta girata egli conferisce all'istituto giratario il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto. Sicché, solo al giratario (non al girante, neanche in via concorrente) spetta la legittimazione a promuovere l'ammortamento, poiché, esperendo detta azione, il giratario esercita un diritto proprio (non del girante), in quanto la legittimazione cartolare gli compete al momento della perdita del titolo, senza che al predetto fine rilevi il potere del girante (quale mandante) di influire sulle azioni spettanti al giratario per l'incasso, ove detto potere sia stato esercitato prima dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione del titolo.

Cass. civ. n. 3027/1995

In caso di smarrimento di un assegno bancario dopo la girata per l'incasso fatta ad una banca dall'intestatario dell'assegno, grava su quest'ultimo, e non sul traente, l'onere di richiedere l'ammortamento del titolo, che costituisce l'unico strumento che garantisce il traente dal non restare esposto ad una richiesta di pagamento a seguito della presentazione, sia pure tardiva, dell'assegno da parte di un terzo in buona fede.

Cass. civ. n. 5744/1993

La legittimazione all'opposizione al decreto di ammortamento compete unicamente al detentore del titolo, non già a tutti gli obbligati risultanti dallo stesso, i quali, dopo la pronunzia del decreto, possono proporre le ordinarie azioni di impugnazione e, in particolare, quella di accertamento negativo per far riconoscere l'inesistenza del titolo ammortizzato. In quest'ultima azione, la difficoltà dell'onere probatorio — consistente nella dimostrazione dell'inesistenza del titolo — non deriva da una particolare efficacia del decreto di ammortamento e non determina, quindi, un'ingiustificata limitazione della tutela degli emittenti-debitori dell'assegno.

Cass. civ. n. 9686/1992

Nel caso di smarrimento di assegno di conto corrente, denunciato dal titolare del conto, l'istituto di credito che, nella sua qualità di trattario e mandatario, ha pagato l'assegno bancario al possessore, è liberato sinché non viene data la prova della sua malafede e colpa grave, secondo un principio desumibile dell'art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 e dal combinato disposto degli artt. 1176, 1856, 1703, 1710 e 1992 c.c.

Cass. civ. n. 4195/1982

La procedura di ammortamento di una cambiale, prevista dall'art. 102 (Rectius 89 - N.d.R.) della legge cambiaria, è ammessa soltanto a favore del portatore del titolo e nei casi in cui questo sia ancora negoziabile o, comunque, suscettibile di circolazione. Conseguentemente essa non è ammissibile allorché i titoli stessi siano stati protestati a seguito del mancato pagamento da parte dell'obbligato.

Cass. civ. n. 1435/1974

L'opposizione al decreto di ammortamento cambiario può essere proposta solo dal detentore del titolo. Pertanto, non vi è legittimato l'emittente della cambiale che non abbia detta qualità.

Cass. civ. n. 399/1969

Il terzo possessore di buona fede di un assegno bancario, pervenutogli a seguito di una serie continua di girate, che giungano sino a lui, è abilitato ad esercitare il diritto incorporato nel titolo ed ad ottenere il pagamento della valuta sino al momento in cui il decreto di ammortamento del titolo, che sia stato emesso, non sia divenuto definitivo.

Cass. civ. n. 1782/1968

La legittimazione a proporre opposizione al decreto di ammortamento non compete a tutti gli obbligati cambiari, ma unicamente al detentore del titolo. Dopo la pronuncia del decreto di ammortamento il debitore cambiario ha il potere di proporre non solo l'azione di opposizione, purché ne ricorrano le condizioni di legittimazione, ma anche le ordinarie azioni di impugnativa cambiaria e, in particolare, le azioni di accertamento negativo dirette a far riconoscere l'inesistenza o la falsità del titolo ammortizzato. Poiché, al fine di individuare l'azione in concreto proposta, onde applicare le corrispondenti norme di legge, occorre aver riguardo alla sostanza del petitum, in relazione alla causa petendi, nonché a tutte le particolarità della fattispecie, e non limitarsi alle qualificazioni date dalle parti, o alle formulazioni letterali delle loro conclusioni,, allorquando manchi la legittimazione per l'opposizione dell'ammortamento, devesi in linea di massima ritenere che l'azione proposta, ancorché qualificata come opposizione a decreto di ammortamento, sia in realtà un'azione di accertamento negativo, perché è questa l'unica azione esperibile da parte di chi non sia detentore del titolo ammortizzato.

Cass. civ. n. 1046/1968

Poiché l'opposizione al decreto di ammortamento tende a far risolvere la questione se il documento (e quindi la legittimazione) spetti all'opponente oppure al convenuto, la struttura del relativo giudizio corrisponde in sostanza — sia pure previa inversione della posizione processuale dei soggetti — a quella di un normale giudizio di rivendicazione nel quale — com'è noto (ex art. 948 c.c.) — costituisce presupposto essenziale che il convenuto sia possessore o detentore della cosa. I contraddittori del procedimento di ammortamento sono, da una parte, il titolare del credito non possessore, vale a dire colui che, essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del titolo, abbia perduto la legittimazione (intesa come la situazione giuridica che opera a vantaggio del possessore del titolo nei confronti del debitore per il solo fatto del possesso secondo la legge di circolazione), e, dall'altra, il possessore non titolare, ossia colui che, pur non essendo creditore in base al negozio di emissione o di trasmissione del precedente titolare, si trovi tuttavia munito della legittimazione ossia nel possesso del titolo in conformità, beninteso, delle norme che ne disciplinano la circolazione e, quindi — trattandosi di titoli all'ordine — in base ad una serie continua di girate, anche se l'ultima sia in bianco.

Cass. civ. n. 1549/1965

La legittimità dell'acquisto dell'assegno bancario fino a quando non sia divenuta definitiva la pronunzia di ammortamento secondo le forme previste dalla legge, è presunta, onde ricade sull'ammortante l'onere di provare la malafede o colpa grave dell'acquirente (trascuratezza tale da non potersi giustificare con le particolari circostanze in cui è avvenuta la negoziazione del titolo). Il concreto giudizio sui risultati della relativa prova e sulla rilevanza di altri mezzi di prova costituisce apprezzamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità.

La denunzia di smarrimento di un titolo di credito non produce di per sè stessa un effetto giuridico ostativo al pagamento dell'assegno da parte dell'ente emittente, se il pagamento segua all'adozione di cautele maggiori suggerite dalla normale prudenza, nel periodo in cui (prima della notifica del decreto di ammortamento) ha efficacia liberatoria; e ciò neppure in caso di accettazione dell'incarico di fare comunicazioni telegrafiche dello smarrimento alle proprie filiali, salva l'assunzione convenzionale di una diversa responsabilità.

Cass. civ. n. 1287/1962

Una situazione di indebito si può verificare, in dipendenza della procedura di ammortamento, oltre che nel caso in cui sia stato eseguito il pagamento al detentore del titolo di credito dopo che questo aveva perduto ogni efficacia per essere divenuto definitivo il decreto di ammortamento, anche quando il pagamento sia avvenuto dopo la notifica del decreto stesso. Da questo momento, il debitore cartolare ha legale conoscenza dell'ordine del giudice di pagare all'ammortante ed è avvertito che l'eventuale pagamento eseguito al detentore del titolo non ha efficacia liberatoria, ma viene effettuato a suo rischio e pericolo. Il pagamento eseguito a persona diversa da quella indicata nel decreto di ammortamento può realizzare una situazione di indebito solo se il detentore del titolo non sia divenuto titolare effettivo del credito cartolare; in questo caso, poiché egli suum recepit, difetta il presupposto dell'indebito ex persona creditoris. Il decreto di ammortamento priva il titolo della sua funzione di legittimazione all'esercizio dei diritti ad esso inerenti solo in base ad una regolare detenzione, ma il decreto stesso, anche dopo la pubblicazione e finché non diviene definitivo, non esclude nel titolo l'efficacia rappresentativa del credito, non ne vieta la circolazione, né impedisce l'acquisto della titolarità del credito purché questo avvenga senza dolo o colpa grave. Gli artt. 2109 c.c., 93 della legge cambiaria e 74 della legge sugli assegni consentono al detentore del titolo ammortato di far valere, verso l'ammortante, i diritti dipendenti dall'acquisto del titolo prima che questo perdesse ogni efficacia, perché si presuppone che esso può circolare validamente anche dopo la pubblicazione del decreto di ammortamento e che il portatore possa avere acquistato la titolarità del credito cartolare quale terzo di buona fede.

Cass. civ. n. 1115/1952

Il termine di quindici giorni — indicato nell'art. 69 (secondo capoverso) del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'opposizione del detentore dell'assegno bancario alla richiesta di ammortamento — è perentorio e, come tale, non è suscettibile di proroga da parte del giudice. Un termine può essere dichiarato perentorio anche senza l'uso di formule sacramentali, qualora la dichiarazione di perentorietà possa essere univocamente dedotta dalla natura del termine stesso posta in relazione con lo scopo che tale termine persegue, con la funzione che esso è destinato ad assolvere e con gli effetti collegati alla sua osservanza. E quando tali statuizioni non siano state rettificate o riformate nei modi ammessi dalla legge. In applicazione di tale principio, resta valida l'opposizione all'ammortamento di un assegno bancario, proposta dopo la scadenza del termine perentorio di quindici giorni, previsto dall'art. 69 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736; qualora il pretore, nell'emettere il relativo decreto, abbia erroneamente fissato il termine di trenta giorni, uniformandosi alle indicazioni contenute nel ricorso introduttivo della procedura di ammortamento.

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