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Articolo 209 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Previsione di insufficiente realizzo

Dispositivo dell'art. 209 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura(1).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, al tribunale, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 34, comma 6, lettera a)) la modifica dell'art. 209, comma 1; (con l'art. 34, comma 6, lettera b)) la modifica dell'art. 209, comma 3.

Ratio Legis

La disposizione intende evitare un inutile dispendio di risorse, perciò evitando di procedere alla verifica dei crediti concorsuali, qualora non sussistano prospettive di soddisfacimento degli stessi.

Spiegazione dell'art. 209 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Quando si constati l'impossibilità di acquisire attivo sufficiente per essere ripartito tra i creditori concorsuali, secondo una valutazione prospettica, si può evitare il procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali.
La valutazione riguarda soltanto i crediti già insinuati e non si estende né ai crediti prededucibili né alle rivendiche, per le quali l'accertamento va comunque svolto.
La valutazione può essere espressa anche dopo la verifica dello stato passivo, come predisposto dal comma 2°.

Il procedimento prende avvio da un'istanza del curatore, unico legittimato anche in considerazione del fatto che il curatore è l'unico ad avere tutti gli elementi per operare la valutazione.
L'istanza (nel caso del comma 1°) dev'essere depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, e dev'essere corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione.
Sebbene non specificato, lo stesso termine dovrebbe essere rispettato – con riferimento all'udienza fissata per l'esame delle tardive – nel caso di cui al comma 2.

L'istanza deve essere accompagnata dal parere non vincolante del comitato dei creditori.
Su di essa deve essere sentito l'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale, cui deve essere anche trasmessa la relazione del curatore (R

Il decreto deve essere motivato, e deve essere comunicato da parte del curatore ai creditori, compresi quelli insinuatisi tardivamente.

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