Questa norma si occupa di disciplinare quei casi di eccezionale urgenza, al ricorrere dei quali il giudice può accogliere l'
istanza di assunzione preventiva del mezzo di prova richiesto con
decreto inaudita altera parte, ovvero senza neppure fissare l'
udienza e disporre la comparizione delle parti (il
ricorrente, dunque, viene espressamente esonerato dalla
notificazione del
provvedimento alle controparti).
Il procedimento per decreto non può essere utilizzato qualora sia già pendente il giudizio di merito, in quanto, secondo il disposto di cui al secondo comma dell’
art. 699 del c.p.c., nel procedimento di istruzione preventiva in corso di causa, il giudice provvede espressamente nelle forme dell'
ordinanza.
In assenza di un'espressa definizione della nozione di “eccezionale urgenza”, si ritiene che tale presupposto ricorra nei casi in cui si presenti un
periculum del tutto fuori dall'ordinario, in procinto di originare, in tempi ravvicinatissimi, un vero e proprio danno.
Sebbene la norma faccia espresso riferimento alle sole disposizioni di legge relative ai provvedimenti di assunzione preventiva della prova testimoniale, si ritiene che il procedimento per decreto debba applicarsi anche all'
accertamento tecnico e all'
ispezione.
Dalla lettura della norma, comunque, si evince che il legislatore prevede delle garanzie in favore della parte assente all’assunzione della prova, e precisamente:
-
la prima, rimessa alla discrezionalità del giudice, consiste nella nomina di un procuratore che intervenga per la parte non presente durante l'assunzione della prova;
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la seconda, sottratta questa volta alla discrezionalità del giudice e, dunque, obbligatoria, si sostanzia nella notificazione del decreto a cura del cancelliere “non oltre il giorno successivo”.
Si discute se per “
giorno successivo” debba intendersi quello successivo alla pronuncia del decreto o quello successivo all'assunzione della prova, ovvero all'udienza fissata dal giudice per l'acquisizione del
mezzo istruttorio (sembra volersi privilegiare quest’ultima interpretazione).
In ogni caso si fa osservare che, nel silenzio della legge, qualora venga omessa la notifica del decreto o non venga rispettato il termine prescritto, si determina una mera
irregolarità e non la nullità del procedimento.