L'
inventario è quell'operazione giuridica attraverso cui si procede all'individuazione ed alla descrizione dei beni ereditari, al fine di accertare la consistenza del patrimonio ereditario e così poter provvedere alla liquidazione dei legatari e dei creditori dell'
eredità.
Per quanto concerne la sua natura giuridica, secondo parte della dottrina si tratta di una dichiarazione di scienza in quanto atto descrittivo di un patrimonio, il cui contenuto deve essere veritiero; secondo altra parte della dottrina, invece, si tratta di
negozio giuridico dichiarativo, in quanto per mezzo di esso viene delimitata ed individuata l'effettiva consistenza dell'entità patrimoniale.
Oggetto di inventario sono tutti i beni, sia mobili che immobili, che appartenevano al defunto; per i beni mobili si procede contestualmente alla loro stima e custodia.
La legittimazione a proporre l'
istanza per la formazione dell'inventario compete a tutti i soggetti che hanno diritto di ottenere la
rimozione dei sigilli, ovvero l'
esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla
successione, i creditori, nonché il
pubblico ministero nei casi previsti dall’
art. 754 del c.p.c..
L'inventario può essere ordinato dal giudice ogni volta in cui si riscontri un'alterazione dei sigilli ex
art. 767 del c.p.c. comma 2.
Il procedimento per la formazione dell'inventario si divide in due distinte fasi:
-
nella prima fase vi si fa rientrare l’ottenimento del provvedimento di autorizzazione dell'inventario e la designazione del pubblico ufficiale che vi dovrà provvedere;
-
la successiva fase è quella di attuazione del provvedimento in oggetto.
Salvo che si proceda d’ufficio, la prima fase ha inizio con un'istanza al
giudice competente, la quale si propone con ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di
apertura della successione.
E’ questa un’ipotesi di
competenza per territorio funzionale e perciò inderogabile (l'eventuale provvedimento reso da giudice incompetente sarebbe nullo).
Il richiedente deve indicare nel ricorso la
residenza o il
domicilio nel
comune ove ha sede il tribunale, indicazione che si presenta come strumentale alla
comunicazione dell'avviso del giorno, del luogo e dell'ora in cui avverranno le operazioni di inventario prevista dall'
art. 772 del c.p.c..
Oltre alle indicazioni previste dalla norma in esame, il ricorso, in quanto atto di parte, deve anche avere il contenuto di cui all'
art. 125 del c.p.c., ed in particolare deve enunciare le ragioni della domanda, ovvero l'esistenza del diritto e il pericolo di dover subire un danno.
A seguito di tale istanza, il giudice decide con decreto non impugnabile, in forza del quale designa il cancelliere del tribunale del luogo di apertura della successione ovvero un notaio a procedere all'inventario.
Non occorre alcuna nomina se il testatore ha provveduto ad individuare con testamento il soggetto che deve eseguire l'inventario; in tale ipotesi, infatti, occorre un'istanza con cui si chiede di investire il notaio così designato delle funzioni d'inventariazione.
A seguito del provvedimento di nomina il notaio assume le funzioni e le responsabilità proprie di un ausiliario del giudice; l’inventario da lui redatto, in quanto proveniente da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli
pubblica fede, ha natura di
atto pubblico.
Fattispecie diversa è quella dell'inventario convenzionale, espressione con cui ci si riferisce all’inventario redatto dalle parti senza l'assistenza del pubblico ufficiale, il quale assume il contenuto e il valore di reciproche confessioni. In questo caso si parla di inventario stragiudiziale o semplice, redatto in
contraddittorio, in cui la descrizione e individuazione dei beni viene effettuata in accordo tra le parti.
Il quarto comma della norma introduce la possibilità di procedere in via accelerata ed extragiudiziale all’inventario, disponendo che, fintanto che non siano stati apposti i sigilli, l'inventario può essere chiesto direttamente dalla parte che ne abbia interesse al notaio designato dal defunto nel testamento o, in mancanza di designazione, scelto dalla parte medesima.